LA LEGGE PENALE - Bibliotecanonica

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semaría SanchisLA LEGGE PENALEEIL PRECETTO PENALEGIUFFRÈ EDITORE1993Bibliotecanonicabtcalz p. 1/180

ISBN 88-14-04219-5Nihil obstat: J. T. Martín de AgarImprimatur: t Remigio Ragonesi. Vicegerente.Roma, 6 maggio 1993TUTTE LE COPIE DEVONO RECAREIL CONTRASSEGNODELLAS.l.A.E.Copyright 1993 Dott. A . Giuffrè Editore, S.p.A. MilanoLa traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione conqualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonchéla memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 2 1 1 0 0 VARESE - Via F. Guicciardini 6 6btcalz p. 2/180

Ai mieigenitoribtcalz p. 3/180

INDICE GENERALEIntroduzione1CAPITOLO PRIMOIL SIGNIFICATO E LA FUNZIONE DELLA NORMA PENALENELL'ORDINAMENTO CANONICO1.2.3.La nozione canonica di delitto1.1. Il delitto e i suoi elementi costitutivi1.2. Validità e portata della teoria degli elementi del delitto . .1.3. L'antigiuridicità del delitto1.3.1. L'antigiuridicità dell'atto umano1.3.2. La funzione delle fonti formali nella determinazionedell'antigiuridicità. . .1.4. La nozione sostanziale e la nozione formale del delitto . .1.5. Il principio di legalità formale e materiale: impostazione .Il principio di legalità nel sistema penale canonico2.1. Precedenti2.2 Analisi del contenuto del can. 13992.2.1. La fattispecie delittuosa2.2.2. La pena2.3. Portata e incidenza del can. 1399 nel sistema penale cano nicoConsiderazioni conclusive9913161923303439394749545766CAPITOLO SECONDOLE FONTI DEL DIRITTO PENALE CANONICO1.2.Le fonti costitutive nel diritto penale1.1. La legge penale e il precetto penale1.2. La consuetudineLa struttura essenziale e il contenuto dei provvedimenti penali.2.1 II precetto primario2.1.1. La fattispecie penale737375767882btcalz p. 4/180

vni3.LA LEGGE PENALE E IL PRECETTO PENALE2.1.2. La cosiddetta « norma penale in bianco » . . . . . .2.2. La sanzione penale2.2.1 Pena precettiva o facoltativa, determinata o indeter minata2.2.2. Criteri per la comminazione delle penea) Criteri per la costituzione delle censureb) Criteri per la costituzione delle pene espiatorie.2.3. Altri eventuali contenuti della norma penale2.3.1. Disposizioni riguardanti la punibilità del delitto . .2.3.2. Disposizioni riguardanti l'applicazione della pena .a) In particolare in relazione al modo di applicare lepene: « ferendae sententiae » o « latae sententiae ».b) La via da seguire nell'applicazione delle pene:giudiziaria o amministrativa2.3.3. Disposizione riguardante l'ambito di vincolativitàdella pena nei confronti del reo2.3.4. Disposizioni riguardanti l'estinzione deEa pena . .a) La remissione della penab) La prescrizione dell'azione criminale e di quellapenaleLa normativa penale non contenuta nel codice3.1. Criteri generali per l'emanazione dei provvedimenti pe nali3.2. Normativa successiva al codice e configurazione del si stema APITOLO TERZOLA LEGGE PENALE1.2.3.4.5.Soggetti che hanno potestà legislativa1.1 Principio generale1.2. Soggetti che hanno potestà legislativa in particolare . . . .1.2.1. Organi unipersonali1.2.2. Organi collegiali1.2.3. Riferimento particolare alle Conferenze Episcopali.1.2.4. Gli istituti religiosiL'uniformità della legislazione penaleLa legge penale nel tempo3.1. Principio generale: l'irretroattività della legge penale . . .3.2. Eccezioni alla generale irretroattività della legge penale . .3.2.1. L'abrogazione della legge penale3.3.2. Il mutamento della legge penaleLa dispensa dalla legge penaleL'interpretazione della legge 3btcalz p. 5/180

IXINDICE GENERALECAPITOLO QUARTOIL PRECETTO PENALE1.2.3.Natura del precetto penaleRegime giuridico del precetto penale2.1. Soggetti che possono imporre precetti penali2.2. Destinatari2.3. Contenuto2.4 Elementi essenziali2.4.1. Competenza2.4.2. Forma2.4.3. Notifica o intimazione2.5 Caratteristiche2.5.1. Personalità2.5.2. Transitorietà2.6. Efficacia2.7. Interpretazione2.8. Ricorsi contro il precetto penale2.8.1. Il ricorso gerarchico2.8.2. Il ricorso contenzioso-amministrativoIl precetto penale generale3.1. Possibilità dei precetti penali generali3.2. Distinzione tra legge penale e precetto penale generale . .Indice dei 65167168168170175btcalz p. 6/180

INTRODUZIONELa p r e s e n t e monografia è u n tentativo di e s p o r r e consufficiente completezza e sistematicità la vigente n o r m a t i v ac o n t e n u t a nel C o d i c e di Diritto C a n o n i c o della Chiesa Latina in materia di legge p e n a l e e p r e c e t t o penale.La legge e il p r e c e t t o sono strumenti giuridici c o m u n e m e n t e usati nel diritto canonico; q u a n d o « p o e n a sstatuunt » v e n g o n o p e r ò qualificati c o m e penali, e d acquistano u n particolare statuto e regime giuridico. IlL i b r o V I del Codex luris Canonici, che contiene la normativa che riguarda specificamente le sanzioni penalinella Chiesa, dedica il titolo I I della p a r t e I, intitolato p e rl ' a p p u n t o « D e lege poenali ac d e p r a e c e p t o poenali »,alla s u m m e n z i o n a t a materia. I n tale titolo viene regolatoq u a n t o c o n c e r n e la potestà di e m a n a r e leggi (can. 1315)e precetti (can. 1319) penali, v e n g o n o dati sia i criterigenerali (cann. 1316-1317) e specifici (cann. 1314, 13171318) p e r la costituzione delle p e n e canoniche, e d infinesi d e t e r m i n a l'efficacia della legge p e n a l e nel t e m p o (can.1313). P e r t u t t e le altre questioni riguardanti la legge o ilp r e c e t t o penali, si rinvia implicitamente alle disposizionic o n t e n u t e in altre parti del codice, s o p r a t t u t t o nel L i b r oI sulle n o r m e generali (titoli I-IV), e d anche, in particolare, in altre p a r t i dello stesso L i b r o VI.La dottrina canonica, d o p o la p r o m u l g a z i o n e del C I C'83 si è a p p e n a o c c u p a t a della materia penale, d a ciò ladifficoltà di affrontare la p r e s e n t e ricerca a causa dellascarsità di studi sull'argomento. Esistono s o p r a t t u t t obtcalz p. 7/180

2LA LEGGE PENALE E IL PRECETTO PENALEbrevi c o m m e n t i generali all'intero codice d i diritto canonico, e q u a l c h e altro trattato generale, c h e p e r ò offronop o c h i spunti r i g u a r d o alle p r o b l e m a t i c h e scientifiche sottostanti ai temi c h e t r a t t a n o .Q u e s t o atteggiamento dei canonisti è d o v u t o sopratt u t t o a d u e motivi. D a l p u n t o d i vista p r a t i c o al fatto c h eil diritto p e n a l e canonico n o n viene quasi m a i applicato e,p e r t a n t o , n o n suscita u n particolare interesse scientifico ilrisolvere i diversi p r o b l e m i giuridici c h e esso p o t r e b b esollevare; d a l p u n t o d i vista teorico, tale atteggiamento èd o v u t o all'influenza d i quelle d o t t r i n e canonistiche, att u a l m e n t e m o l t o diffuse, c h e v o l e n d o identificare teologiae diritto canonico, diritto e morale, t e n d o n o a d ignorarequesti s t r u m e n t i che, essendo tipicamente giuridici, mett o n o in crisi tale impostazione.P e r q u a n t o riguarda il t e m a c o n c r e t o c h e q u i si vuolea p p r o f o n d i r e , ci siamo trovati d i fronte a d u n v u o t o d idottrina canonica. N o n esiste, infatti, a d esempio, u n a sep u r m i n i m a elaborazione dottrinale sulla fattispecie p e nale, cioè sul delitto in q u a n t o fatto tipico — la cuiidentificazione c o m p e t e r e b b e specificamente alla n o r m apenale —, p e r c h é ciò r i c h i e d e r e b b e u n ' a c c u r a t a tecnicagiuridica d i redazione delle n o r m e penali — la tecnica ditipizzazione — c h e e v i d e n t e m e n t e n o n h a senso se siconfonde l'ambito m o r a l e c o n quello giuridico, il delittocon il p e c c a t o , e m e n o ancora se esiste u n a n o r m a p e n a l egenerale, c o m e quella c o n t e n u t a nel vigente can. 1399,che dichiara punibile qualsiasi violazione d i u n a leggedivina o ecclesiastica; questa n o r m a p o t r e b b e costituireda sola tutta la normativa p e n a l e della Chiesa, e p e r t a n t or e n d e r e inutile ogni ulteriore specificazione in materia.A b b i a m o perciò voluto dedicare la p r i m a p a r t e diquesta ricerca a d u n o studio, p i ù specificamente dottrinale, sul significato c h e nella Chiesa h a n n o le n o r m egiuridiche penali, e d in particolare alla legge e d al p r e -btcalz p. 8/180

INTRODUZIONE3cetto, e d alla loro funzione in q u a n t o s t r u m e n t i c h eservono a d e t e r m i n a r e sia l'antigiuridicità dell'atto u m a n orilevante in o r d i n e a d u n a p u n i z i o n e — c h e è ciò c h etecnicamente costituisce la figura del delitto —, sia lap e n a d a esso c o m m i n a t a . C i ò p o r t a a considerare la leggee il p r e c e t t o in q u a n t o fonti formali costitutive dei delitti,a causa della d e t e r m i n a z i o n e d e i c o m p o r t a m e n t i in essiritenuti delittuosi dall'autorità p u b b l i c a c o m p e t e n t e e dalla relativa pena. T u t t e queste t e m a t i c h e sono trattateinsieme allo studio della nozione canonica d i delitto.Tali temi sono altresì i n t i m a m e n t e legati alla questione della previa costituzione d e i delitti; vale a dire,all'opportunità c h e le azioni eventualmente punibili sianodeterminate, m e d i a n t e n o r m e giuridiche, in u n m o m e n t op r e c e d e n t e rispetto alla loro effettiva punizione. Perciò,a b b i a m o anche analizzato, dalla prospettiva del dirittodella Chiesa, i diversi aspetti d e i principi giuridici riguardanti il retto e giusto esercizio della potestà nella Chiesa,la tutela d e i diritti d e i fedeli, la sicurezza giuridica, e glialtri elementi c h e c o m p o n g o n o il classico sistema d igaranzie nell'ambito penale, e c h e nella d o t t r i n a e nellelegislazione p e n a l e degli Stati v e n g o n o integrate nel principio d e n o m i n a t o « d i legalità p e n a l e » {nullumcrimen,nulla poena sine lege poenale praevia). I n questa materia labibliografia canonistica è relativamente a b b o n d a n t e , m abisogna a m m e t t e r e c h e n o n s e m p r e è c o r r e t t a m e n t e impostata: spesso v e n g o n o qualificate e indicate c o m e peculiarità del diritto penale canonico contingenti figure, istituzioni e determinazioni normative c h e in realtà altro n o nsono c h e vere e p r o p r i e deficienze della sua positivazionee formalizzazione in u n concreto m o m e n t o storico.N o i riteniamo c h e p e r u n p i ù giusto esercizio dellapotestà punitiva nella Chiesa, il sistema penale canonicod o v r e b b e accogliere il cosiddetto « principio d i prevedibilità »; vale a dire, il principio s e c o n d o il quale n o n sibtcalz p. 9/180

4LA LEGGE PENALE E IL PRECETTO PENALEp u ò applicare u n a p e n a se questa n o n è stata c o m m i n a t ap r e v i a m e n t e alla realizzazione d e l c o m p o r t a m e n t o p u n i bile. Tale principio n o n solo è un'esigenza c h e deriva d au n giusto o r d i n e giuridico e sociale, m a è anche cong r u e n t e c o n altri principi e istituti giuridici vigenti (qualisono, p e r esempio, l'irretroattività della legge p e n a l e , laproibizione dell'estensione analogica in materia p e n a l e ,l'interpretazione stretta delle leggi penali, ecc.) c h e senzadi esso n o n a v r e b b e r o alcun senso, e c h e sono manifestazione dello spiccato senso del rispetto della dignità dellap e r s o n a u m a n a e, nella Chiesa, della dignità dei fedeli,che d a secoli è caratteristica essenziale della legislazione,anche e s o p r a t t u t t o ecclesiastica, in materia penale.D o p o l'analisi degli aspetti segnalati, affrontiamo p i ùa p p r o f o n d i t a m e n t e la p r o b l e m a t i c a r i g u a r d a n t e le fontidel diritto; la determinazione cioè d i quali siano in concreto tali fonti nel diritto della Chiesa: la legge e ilp r e c e t t o , c o n esclusione della c o n s u e t u d i n e ( n o n esiste,p e r t a n t o , n e l l ' o r d i n a m e n t o canonico vigente la « riservadi legge »). Segue l'esposizione, si spera esauriente, dellen o r m e d e l codice c h e regolano il loro regime giuridico,p e r q u e l c h e si riferisce sia al c o n t e n u t o essenziale (precetti p r i m a r i o e secondario) o solo eventuale, c h e allaincidenza e p o r t a t a d i tali fonti nella configurazione d e lsistema p e n a l e canonico in generale. L a n o r m a p e n a l e èinfatti essenzialmente costituita d a l p r e c e t t o p r i m a r i o(obbligo giuridico o imperativo d i c o n d o t t a ) e d a l p r e cetto secondario (sanzione penale). A q u e s t o r i g u a r d o ,nel codice vigente le fattispecie delittuose sono statetipizzate utilizzando f r e q u e n t e m e n t e la tecnica del rinvioalle n o r m e c o n t e n u t e nei canoni c h e stabiliscono i diversiobblighi giuridici, positivi o negativi, al d i fuori del L i b r oV I c h e tratta specificamente il diritto p e n a l e canonico.Inoltre, nella vigente normativa sono numerosissime lep e n e i n d e t e r m i n a t e . L'ampiezza c o n cui sono stati tipiz-btcalz p. 10/180

INTRODUZIONE5zati la maggior p a r t e d e i delitti, e l'indeterminatezza dellep e n e stabilite, suggeriscono u n accurato e diligente esercizio della potestà normativa in materia penale d a p a r t edelle istanze particolari allo s c o p o sia di r e n d e r e v e r a m e n t eoperativa tale normativa generale sia d i adattarla alle diverse circostanze d i t e m p o e luogo. Tale normativa particolare, c h e deve completare e integrare quella generale,p u ò consistere n o n solo nella tipizzazione di n u o v e figuredelittuose, p i ù aderenti alle realtà e d alle circostanze particolari, m a p u ò a n c h e riguardare altri aspetti quali la p u nibilità d e i delitti, il m o d o d i applicare le p e n e , ecc.; indefinitiva, i diversi elementi c h e i n c i d o n o nella configurazione del sistema penale. Tuttavia, il codice stabilisce, principalmente nei cann. 1315-1319, alcuni criteri direttivi, didiversa natura e p o r t a t a giuridica, p e r l'emanazione dellen o r m e penali e p e r la c o m m i n a z i o n e delle p e n e . T r a questio c c o r r e o r a rilevare: la riserva fatta alla S u p r e m a Autoritàper la c o m m i n a z i o n e della p e n a della dimissione dallo statoclericale; il carattere eccezionale che d e b b o n o avere le p e n eda applicare latae sententiae; la possibilità già indicata d id e t e r m i n a r e m e d i a n t e legge particolare la p e n a lasciata ind e t e r m i n a t a dalla legislazione universale; e, infine, la proibizione d i c o m m i n a r e p e n e p e r p e t u e m e d i a n t e p r e c e t t o .Insieme a d u n a o p p o r t u n a varietà nella normativa penale,il codice suggerisce anche, s o p r a t t u t t o e n t r o certi ambititerritoriali, u n a necessaria uniformità che favorisca l'uguaglianza di t r a t t a m e n t o giuridico n e i confronti dei fedeli eche eviti tanto gli abusi d a p a r t e dell'autorità c o m e la perplessità nei fedeli. A causa della vastità e d eterogeneità d iqueste materie, a b b i a m o scelto un'esposizione e trattazione sintetica di esse, m a p a r t i c o l a r m e n t e accurata, inm o d o d a p e r m e t t e r e u n a corretta c o m p r e n s i o n e della lororilevanza teorica e pratica.I capitoli terzo e q u a r t o sono dedicati a ciascuna delled u e fonti formali costitutive del diritto penale canonico.btcalz p. 11/180

6LA LEGGE PENALE E IL PRECETTO PENALEN o n ci è s e m b r a t o necessario n é o p p o r t u n o soffermarcisulla n a t u r a e il regime giuridico della legge penale,p e r c h é sono c o m u n i a qualsiasi altra legge in generale. C isiamo così o c c u p a t i soltanto delle questioni c h e il codiceha r e g o l a m e n t a t o in m o d o specifico o c h e sono oggetto d iparticolare attenzione d a p a r t e del legislatore.A b b i a m o d o v u t o e voluto invece c o n c e n t r a r e particolarmente la nostra attenzione sul p r e c e t t o penale, sop r a t t u t t o p e r c h é nella sua attuale configurazione essocostituisce u n a delle principali novità legislative. F o r s ep e r questo, la dottrina h a dedicato i suoi sforzi p e rd e t e r m i n a r e la sua n a t u r a e d anche la sua operatività.Offriamo perciò u n o studio particolareggiato sul p r e c e t t openale: sulla n a t u r a e sul regime giuridico, sulle suecaratteristiche, ecc. Nella vigente legislazione, s e c o n d o ladottrina d o m i n a n t e , il p r e c e t t o penale è u n atto amministrativo singolare m e d i a n t e il quale chi h a potestà esecutiva p u ò c o m m i n a r e p e n e d e t e r m i n a t e (ad eccezione d iquelle p e r p e t u e ) . P e r le sue caratteristiche, si tratta d i u n os t r u m e n t o p i ù agile della legge c h e p e r m e t t e , nelle situazioni d i urgenza, u n intervento tempestivo dell'autorità,che c o m u n q u e , p r i m a d i imporlo, d o v r à s o p p e s a r n e acc u r a t a m e n t e l ' o p p o r t u n i t à . A causa della sua n a t u r a amministrativa, il p r e c e t t o è anche s o t t o p o s t o agli eventualiricorsi previsti c o n t r o gli atti amministrativi in genere.P e r q u a n t o riguarda la possibilità o m e n o dell'esistenzadei precetti penali generali n e l l ' o r d i n a m e n t o canonicoattuale, in dottrina n o n è chiaro se q u e s t o possa esserec o m p r e s o nel t e r m i n e « p r e c e t t o penale ». Tuttavia, nellavigente legislazione esistono alcuni e s e m p i di n o r m e emanate dall'autorità esecutiva m e d i a n t e le quali si stabiliscono sanzioni di n a t u r a disciplinare, m a s e m b r a c h enessuna d i queste abbia n a t u r a p r o p r i a m e n t e penale.I n diversi m o m e n t i dell'esposizione a b b i a m o sollevato la questione della necessità, e n o n solo dell'oppor-btcalz p. 12/180

INTRODUZIONE7tunità, d i u n a p i ù chiara, precisa e decisa distinzione,t a n t o normativa c o m e dottrinale, nell'ambito dell'ordinam e n t o canonico, t r a diritto penale e dirittodisciplinare,allo scopo d i p e r m e t t e r e u n p i ù giusto e operativo esercizio della potestà nella Chiesa al servizio del b e n e delleanime. Infatti, n o n d e b b o n o essere applicati a realtàdiverse gli stessi s t r u m e n t i e principi giuridici.Benché n o n sia s e m p r e facile stabilire i c o n t o r n i d e idiversi concetti e istituti giuridici, si p u ò affermare che, inlinea d i massima, il diritto canonico d o v r e b b e distingueretra l'illecito p e n a l e (il delitto in senso vero e p r o p r i o ) el'illecito disciplinare, e, d i conseguenza, distinguere anche t r a la sanzione d i n a t u r a p e n a l e e la sanzione dinatura disciplinare, d a applicare a seconda della rispettivan a t u r a del c o m p o r t a m e n t o illecito. A t t o r n o a questi concetti basilari r u o t a n o gli altri concetti, istituti e principi,alcuni dei quali sono c o m u n i al diritto penale e a quellodisciplinare: il « p r i n c i p i o d i prevedibilità » o d i costituzione dell'illecito m e d i a n t e n o r m a giuridica previa all'applicazione della sanzione, i principi d i « irretroattività »,di « interpretazione stretta » e d i « proibizione dell'estensione analogica » delle n o r m e c h e stabiliscono le sanzioni,ecc. D a p a r t e sua, il diritto penale canonico d o v r e b b eaccogliere il principio d i « riserva d i legge », vale a dire,che solo m e d i a n t e legge formale si p o s s a n o costituire idelitti e c o m m i n a r e le p e n e , le quali d o v r e b b e r o essereinflitte soltanto m e d i a n t e processo giudiziario, ecc. A suavolta, il diritto disciplinare, caratterizzato dalla sua n a t u r aesecutiva, p o t r e b b e anche costituire gli illeciti m e d i a n t eatti o n

3. La normativa penale non contenuta nel codice 107 3.1. Criteri generali per l'emanazione dei provvedimenti pe nali 107 3.2. Normativa successiva al codice e configurazione del si stema penale 110 CAPITOLO TERZO LA LEGGE PENALE 1. Soggetti che hann

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