Codice Di Procedura Penale - Legislationline

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CODICINumero 23Codice diProcedura PenaleParte Prima

CODICE DI PROCEDURA PENALEParte PrimaCODICE DI PROCEDURA PENALECAPO II - COMPETENZAParte PrimaSEZIONE I - Disposizione generaleArt. 4. Regolecompetenza.SommarioLIBRO PRIMO - SOGGETTI . 3LIBRO SECONDO - ATTI . 24LIBRO TERZO - PROVE . 38LIBRO QUARTO - MISURE CAUTELARI . 55CODICE DI PROCEDURA PENALEperladeterminazionedella1. Per determinare la competenza si ha riguardo allapena stabilita dalla legge per ciascun reato consumatoo tentato. Non si tiene conto della continuazione, dellarecidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezionedelle circostanze aggravanti per le quali la leggestabilisce una pena di specie diversa da quellaordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.SEZIONE II - Competenza per materiaArt. 5. Competenza della corte di assise.PARTE PRIMALIBRO PRIMO - SOGGETTITITOLO I - GIUDICECAPO I - GIURISDIZIONEArt. 1. Giurisdizione penale.1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudiciprevisti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondole norme di questo codice.Art. 2. Cognizione del giudice.1. Il giudice penale risolve ogni questione da cuidipende la decisione, salvo che sia diversamentestabilito.2. La decisione del giudice penale che risolveincidentalmente una questione civile, amministrativa openale non ha efficacia vincolante in nessun altroprocesso.Art. 3. Questioni pregiudiziali.1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione diuna controversia sullo stato di famiglia o dicittadinanza, il giudice, se la questione è seria e sel'azione a norma delle leggi civili è già in corso, puòsospendere il processo fino al passaggio in giudicatodella sentenza che definisce la questione.2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta aricorso per cassazione.La corte decide in camera di consiglio.3. La sospensione del processo non impedisce ilcompimento degli atti urgenti .4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che hadeciso una questione sullo stato di famiglia o dicittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimentopenale.1. La corte di assise è competente:a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la penadell’ergastolo o della reclusione non inferiore nelmassimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti,comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, diestorsione e di associazioni di tipo mafioso anchestraniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti daldecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre11990, n. 309; ( )b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579,2580, 584 ( ) del codice penale;c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata lamorte di una o più persone, escluse le ipotesi previstedagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XIIdisposizione finale della Costituzione, dalla legge 9ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codicepenale, sempre che per tali delitti sia stabilita la penadella reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.d bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale,nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempreche per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione3non inferiore nel massimo a dieci anni. ( )(1) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 12febbraio 2010, n. 10 convertito con modificazioni nella L. 6 aprile2010, n. 52. La lettera che è stata sostituita recitava: “per i delitti peri quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione noninferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentatoomicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delittiprevisti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale e daldecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;”.(2) Le parole: “600, 601 e 602” sono state soppresse dall’art. 6,comma 1, lett. a), della L. 11 agosto 2003, n. 228.(3) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 12 febbraio2010, n. 10, convertito con modificazioni nella L. 6 aprile 2010, n. 52.Altalex eBook Collana Codici Altalex3

CODICE DI PROCEDURA PENALEParte PrimaArt. 6. Competenza del tribunale.1. Il tribunale è competente per i reati che nonappartengono alla competenza della corte di assise odel giudice di pace.Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19 agosto 2009, n. 18373 inAltalex Massimario.1Art. 7. ( )(1) “Competenza del pretore.” Articolo abrogato dall’art. 218 delD.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.SEZIONE III - Competenza per territorioArt. 8. Regole generali.1. La competenza per territorio è determinata dalluogo in cui il reato è stato consumato.2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte diuna o più persone, è competente il giudice del luogo incui è avvenuta l'azione o l'omissione.3. Se si tratta di reato permanente, è competente ilgiudice del luogo in cui ha avuto inizio laconsumazione, anche se dal fatto è derivata la mortedi una o più persone.4. Se si tratta di delitto tentato, è competente ilgiudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo attodiretto a commettere il delitto.Art. 9. Regole suppletive.1. Se la competenza non può essere determinata anorma dell'articolo 8, è competente il giudicedell'ultimo luogo in cui è avvenuta una partedell'azione o dell'omissione.2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, lacompetenza appartiene successivamente al giudicedella residenza, della dimora o del domiciliodell'imputato.3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinarela competenza, questa appartiene al giudice del luogoin cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che haprovveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nelregistro previsto dall'articolo 335.Art. 10. Competenza per reati commessi all'estero.1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero,la competenza è determinata successivamente dalluogo della residenza, della dimora, del domicilio,dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso dipluralità di imputati, procede il giudice competenteper il maggior numero di essi.2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nelcomma 1 la competenza, questa appartiene al giudicedel luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministeroche ha provveduto per primo a iscrivere la notizia direato nel registro previsto dall'articolo 335.3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, lacompetenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.Art. 11. Competenza per i procedimenti riguardanti imagistrati.1. I procedimenti in cui un magistrato assume laqualità di persona sottoposta ad indagini, di imputatoovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, chesecondo le norme di questo capo sarebbero attribuitialla competenza di un ufficio giudiziario compreso neldistretto di corte d'appello in cui il magistrato esercitale proprie funzioni o le esercitava al momento delfatto, sono di competenza del giudice, ugualmentecompetente per materia, che ha sede nel capoluogodel distretto di corte di appello determinato dallalegge.2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 ilmagistrato stesso è venuto ad esercitare le propriefunzioni in un momento successivo a quello del fatto,è competente il giudice che ha sede nel capoluogo deldiverso distretto di corte d'appello determinato aisensi del medesimo comma 1.3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistratoassume la qualità di persona sottoposta ad indagini, diimputato ovvero di persona offesa o danneggiata dalreato sono di competenza del medesimo giudiceindividuato a norma del comma 1.Art. 11-bis. Competenza per i procedimentiriguardanti i magistrati della Direzione nazionaleantimafia.1. I procedimenti in cui assume la qualità di personasottoposta ad indagini, di imputato ovvero di personaoffesa o danneggiata dal reato un magistrato addettoalla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successivemodificazioni, sono di competenza del giudicedeterminato ai sensi dell'articolo 11.SEZIONE IV - Competenza per connessioneArt. 12. Casi di connessione.1. Si ha connessione di procedimenti:a) se il reato per cui si procede è stato commesso dapiù persone in concorso o cooperazione fra loro, o sepiù persone con condotte indipendenti hannodeterminato l'evento;b) se una persona è imputata di più reati commessicon una sola azione od omissione ovvero con piùazioni od omissioni esecutive di un medesimo disegnocriminoso;c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati1commessi per eseguire o per occultare gli altri. ( )Altalex eBook Collana Codici Altalex4

CODICE DI PROCEDURA PENALEParte Prima(1) Le parole: “o in occasione di questi ovvero per conseguirne oassicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto ol’impunità” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, della L. 1marzo 2001, n. 63.Art. 13. Connessione di procedimenti di competenzadi giudici ordinari e speciali.1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengonoalla competenza di un giudice ordinario e altri a quelladella Corte costituzionale, è competente per tuttiquest'ultima.2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione diprocedimenti opera soltanto quando il reato comune èpiù grave di quello militare, avuto riguardo ai criteriprevisti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, lacompetenza per tutti i reati è del giudice ordinario.Art. 14. Limiti alla connessione nel caso di reaticommessi da minorenni.1. La connessione non opera fra procedimenti relativia imputati che al momento del fatto erano minorennie procedimenti relativi a imputati maggiorenni.2. La connessione non opera, altresì, fra procedimentiper reati commessi quando l'imputato era minorennee procedimenti per reati commessi quando eramaggiorenne.Art. 15. Competenza per materia determinata dallaconnessione.1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengonoalla competenza della corte di assise ed altri a quelladel tribunale, è competente per tutti la corte di assise.Art. 16. Competenza per territorio determinata dallaconnessione.1. La competenza per territorio per i procedimenticonnessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmentecompetenti per materia appartiene al giudicecompetente per il reato più grave e, in caso di parigravità, al giudice competente per il primo reato.2. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a)se le azioni od omissioni sono state commesse inluoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di unapersona, è competente il giudice del luogo in cui si èverificato l'evento.3. I delitti si considerano più gravi dellecontravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni siconsidera più grave il reato per il quale è prevista lapena più elevata nel massimo ovvero, in caso di paritàdei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sonopreviste pene detentive e pene pecuniarie, di queste sitiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.CAPO III – RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSIArt. 17. Riunione di processi.1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato egrado davanti al medesimo giudice può esseredisposta quando non determini un ritardo nella1definizione degli stessi: ( )a) nei casi previsti dall'articolo 12;2b) ( ) ( )c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera3b) ( ) ( )1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti altribunale collegiale ed altri davanti al tribunalemonocratico, la riunione è disposta davanti ne resta ferma anche nel caso di successivaseparazione dei processi.(1) Parole modificate dall’art. 1, comma 2, della L. 1 marzo 2001, n.63.(2) Lettera soppressa dall’art. 1 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367,convertito con modificazioni nella L. 20 gennaio 1992, n. 8.(3) Le originarie lettere c) e d) sono state così sostituite dall’art. 1,comma 3, della L. 1 marzo 2001, n. 63.Art. 18. Separazione di processi.1. La separazione di processi è disposta, salvo che ilgiudice ritenga la riunione assolutamente necessariaper l'accertamento dei fatti:a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno opiù imputati o per una o più imputazioni è possibilepervenire prontamente alla decisione, mentre neiconfronti di altri imputati o per altre imputazioni ènecessario acquisire ulteriori informazioni a normadell'articolo 422;b) se nei confronti di uno o più imputati o per una opiù imputazioni è stata ordinata la sospensione delprocedimento;c) se uno o più imputati non sono comparsi aldibattimento per nullità dell'atto di citazione o dellasua notificazione, per legittimo impedimento o permancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione ;d) se uno o più difensori di imputati non sonocomparsi al dibattimento per mancato avviso ovveroper legittimo impedimento;e) se nei confronti di uno o più imputati o per una opiù imputazioni l'istruzione dibattimentale risultaconclusa, mentre nei confronti di altri imputati o peraltre imputazioni è necessario il compimento diulteriori atti che non consentono di pervenireprontamente alla decisione;e-bis) se uno o più imputati dei reati previstidall'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo adessere rimesso in libertà per scadenza dei termini per1la mancanza di altri titoli di detenzione. ( )2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazionepuò essere altresì disposta, sull'accordo delle parti,Altalex eBook Collana Codici Altalex5

CODICE DI PROCEDURA PENALEParte Primaqualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezzadel processo.(1) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000n. 341, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.Art. 19. Provvedimenti sulla riunione e separazione.1. La riunione e la separazione di processi sonodisposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite leparti.CAPO IV - PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE ESULLA COMPETENZAArt. 20. Difetto di giurisdizione.1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio,in ogni stato e grado del procedimento.2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delleindagini preliminari, si applicano le disposizionipreviste dall'articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusuradelle indagini preliminari e in ogni stato e grado delprocesso il giudice pronuncia sentenza e ordina, se delcaso, la trasmissione degli atti all'autorità competente.Art. 21. Incompetenza.1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche diufficio, in ogni stato e grado del processo, salvoquanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 23 comma2.2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, apena di decadenza, prima della conclusionedell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro iltermine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entroquest'ultimo termine deve essere ripropostal'eccezione di incompetenza respinta nell'udienzapreliminare.3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevatao eccepita, a pena di decadenza, entro i terminiprevisti dal comma 2.Art. 22. Incompetenza dichiarata dal giudice per leindagini preliminari.1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, sericonosce la propria incompetenza per qualsiasi causa,pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli attial pubblico ministero.2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1produce effetti limitatamente al provvedimentorichiesto.3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice,se riconosce la propria incompetenza per qualsiasicausa, la dichiara con sentenza e ordina latrasmissione degli atti al pubblico ministero presso ilgiudice competente.Art. 23. Incompetenza dichiarata nel dibattimento diprimo grado.1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritieneche il processo appartiene alla competenza di altrogiudice, dichiara con sentenza la propria incompetenzaper qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti algiudice competente.2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice dicompetenza inferiore, l'incompetenza è rilevata oeccepita, a pena di decadenza, entro il terminestabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, seritiene la propria incompetenza, provvede a norma delcomma 1.Art. 24. Decisioni del giudice di appello sullacompetenza.1. Il giudice di appello pronuncia sentenza diannullamento e ordina la trasmissione degli atti algiudice di primo grado competente quando riconosceche il giudice di primo grado era incompetente permateria a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero perterritorio o per connessione, purché, in tali ultimeipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a normadell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta neimotivi di appello.2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nelmerito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.Art. 25. Effetti delle decisioni della corte di cassazionesulla giurisdizione e sulla competenza.1. La decisione della corte di cassazione sullagiurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corsodel processo, salvo che risultino nuovi fatti checomportino una diversa definizione giuridica da cuiderivi la modificazione della giurisdizione o lacompetenza di un giudice superiore.Art. 26. Prove acquisite dal giudice incompetente.1. L'inosservanza delle norme sulla competenza nonproduce l'inefficacia delle prove già acquisite.2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente permateria, se ripetibili, sono utilizzabili soltantonell'udienza preliminare e per le contestazioni anorma degli articoli 500 e 503.Art. 27. Misure cautelari disposte dal giudiceincompetente.1. Le misure cautelari disposte dal giudice che,contestualmente o successivamente, si dichiaraincompetente per qualsiasi causa cessano di avereeffetto se, entro venti giorni dalla ordinanza ditrasmissione degli atti, il giudice competente nonprovvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.Altalex eBook Collana Codici Altalex6

CODICE DI PROCEDURA PENALEParte PrimaCAPO V - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DICOMPETENZAArt. 28. Casi di conflitto.1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado delprocesso:a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici specialicontemporaneamente prendono o ricusano diprendere cognizione del medesimo fatto attribuito allastessa persona;b) due o più giudici ordinari contemporaneamenteprendono o ricusano di prendere cognizione delmedesimo fatto attribuito alla stessa persona.2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casianaloghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia,qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienzapreliminare e giudice del dibattimento, prevale ladecisione di quest'ultimo.3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essereproposto conflitto positivo fondato su ragioni dicompetenza per territorio determinata dallaconnessione.Art. 29. Cessazione del conflitto.1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effettodel provvedimento di uno dei giudici che dichiara,anche di ufficio, la propria competenza o la propriaincompetenza.Art. 30. Proposizione del conflitto.1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronunciaordinanza con la quale rimette alla corte di cassazionecopia degli atti necessari alla sua risoluzione conl'indicazione delle parti e dei difensori.2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblicoministero presso uno dei giudici in conflitto ovverodalle parti private. La denuncia è presentata nellacancelleria di uno dei giudici in conflitto, condichiarazione scritta e motivata alla quale è unita ladocumentazione necessaria. Il giudice trasmetteimmediatamente alla corte di cassazione la denuncia ela documentazione nonché copia degli atti necessarialla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delleparti e dei difensori e con eventuali osservazioni.3. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2non hanno effetto sospensivo sui procedimenti incorso.Art. 31. Comunicazione al giudice in conflitto.1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevutola denuncia previste dall'articolo 30 ne dà im

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ipotesi previste dagli artt. 586, 588 e 593 del codice penale; d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena

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