Disposizioni Di Attuazione Del Codice Penale Aggiornato A

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Codice penaleDisposizioni di attuazione del codice penaleAggiornato a:D.L. 18 febbraio 2015, n. 7convertito con L. 17 aprile 2015, n. 43(GU Serie Generale n.41 del 19-2-2015)Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché'proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazioneallo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delleOrganizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28(GU Serie Generale n.64 del 18-3-2015)Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a normadell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.L. 28 aprile 2015, n. 58(GU Serie Generale n.109 del 13-5-2015)Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica deimateriali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme diadeguamento dell'ordinamento interno.L. 22 maggio 2015, n. 68(GU Serie Generale n.122 del 28-5-2015)Disposizioni in materia di delitti contro l'ambienteL. 27 maggio 2015, n. 69(GU Serie Generale n.124 del 30-5-2015)Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipomafioso e di falso in bilancio.D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7(GU Serie Generale n.17 del 22-1-2016)Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzionipecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8(GU Serie Generale n.17 del 22-1-2016)Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge28 aprile 2014, n. 67.L. xx marzo 2016, n. xx(GU Serie Generale n.xx del xx-3-2016)Omicidio stradale.A cura del dott.Gianni Ferri1

IndiceDisposizioni di attuazione del codice penaleTITOLO I - Disposizioni di coordinamentoTITOLO II - Disposizioni transitorieCODICE PENALELIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALETITOLO I - Della legge penale1. Reati e pene: disposizione espressa di legge.2. Successione di leggi penali.3. Obbligatorietà della legge penale.4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato.5. Ignoranza della legge penale.6. Reati commessi nel territorio dello Stato.7. Reati commessi all'estero.8. Delitto politico commesso all'estero.9. Delitto comune del cittadino all'estero.10. Delitto comune dello straniero all'estero.11. Rinnovamento del giudizio.12. Riconoscimento delle sentenze penali straniere.13. Estradizione.14. Computo e decorrenza dei termini.15. Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale.16. Leggi penali speciali.TITOLO II - Delle peneCapo I - Delle specie di pene, in generale17. Pene principali: specie.18. Denominazione e classificazione delle pene principali.19. Pene accessorie: specie.20. Pene principali e accessorie.Capo II - Delle pene principali, in particolare21. Pena di morte.22. Ergastolo.23. Reclusione.24. Multa.25. Arresto.26. Ammenda.27. Pene pecuniarie fisse e proporzionali.Capo III - Delle pene accessorie in particolare28. Interdizione dai pubblici uffici.29. Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici.30. Interdizione da una professione o da un'arte.31. Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o diun'arte. Interdizione.32. Interdizione legale.32-bis. Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.32-ter. Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.32-quater. Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblicaamministrazione.2

32-quinquies. Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o diimpiego.33. Condanna per delitto colposo.34. Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa.35. Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.35-bis. Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.36. Pubblicazione della sentenza penale di condanna.37. Pene accessorie temporanee: durata.38. Condizione giuridica del condannato alla pena di morte.TITOLO III - Del reatoCapo I - Del reato consumato e tentato39. Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni.40. Rapporto di causalità.41. Concorso di cause.42. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilitàobiettiva.43. Elemento psicologico del reato.44. Condizione obiettiva di punibilità.45. Caso fortuito o forza maggiore.46. Costringimento fisico.47. Errore di fatto.48. Errore determinato dall'altrui inganno.49. Reato supposto erroneamente e reato impossibile.50. Consenso dell'avente diritto.51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.52. Difesa legittima.53. Uso legittimo delle armi.54. Stato di necessità.55. Eccesso colposo.56. Delitto tentato.57. Reati commessi col mezzo della stampa periodica57-bis. Reati commessi col mezzo della stampa non periodica.58. Stampa clandestina.58-bis. Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa.Capo II - Delle circostanze del reato59. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte.60. Errore sulla persona dell'offeso.61. Circostanze aggravanti comuni62. Circostanze attenuanti comuni.62-bis. Circostanze attenuanti generiche.63. Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena.64. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.65. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.66. Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti.67. Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti.68. Limiti al concorso di circostanze.69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.70. Circostanze oggettive e soggettive.Capo III - Del concorso di reati71. Condanna per più reati con unica sentenza o decreto.3

72. Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentivetemporanee.73. Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessaspecie.74. Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa.75. Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa.76. Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte.77. Determinazione delle pene accessorie78. Limiti degli aumenti delle pene principali.79. Limiti degli aumenti delle pene accessorie.80. Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi.81. Concorso formale. Reato continuato.82. Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta.83. Evento diverso da quello voluto dall'agente.84. Reato complesso.Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato (artt. 85-131)Capo I - Della imputabilità85. Capacità d'intendere e di volere.86. Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato.87. Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere.88. Vizio totale di mente.89. Vizio parziale di mente.90. Stati emotivi o passionali91. Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.92. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata.93. Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.94. Ubriachezza abituale.95. Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.96. Sordomutismo.97. Minore degli anni quattordici.98. Minore degli anni diciotto.Capo II - Della recidiva, dell'abitualità e professionalità nel reato e della tendenza adelinquere99. Recidiva.100. Recidiva facoltativa. (abrogato)101. Reati della stessa indole.102. Abitualità presunta dalla legge.103. Abitualità ritenuta dal giudice.104. Abitualità nelle contravvenzioni.105. Professionalità nel reato.106. Effetti dell'estinzione del reato o della pena.107. Condanna per vari reati con una sola sentenza.108. Tendenza a delinquere.109. Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere.Capo III - Del concorso di persone nel reato110. Pena per coloro che concorrono nel reato.111. Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile.112. Circostanze aggravanti.113. Cooperazione nel delitto colposo.114. Circostanze attenuanti.115. Accordo per commettere un reato. Istigazione.4

116.117.118.119.Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti.Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti.Valutazione delle circostanze di esclusione della pena.Capo IV - Della persona offesa dal reato120. Diritto di querela.121. Diritto di querela esercitato da un curatore speciale.122. Querela di uno fra più offesi.123. Estensione della querela.124. Termine per proporre la querela. Rinuncia.125. Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante.126. Estinzione del diritto di querela.127. Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica.128. Termine per la richiesta di procedimento.129. Irrevocabilità ed estensione della richiesta.130. Istanza della persona offesa.131. Reato complesso. Procedibilità di ufficio.Titolo V - Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena (artt. 132-149)Capo I - Della modificazione e applicazione della pena131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto132. Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti.133. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.133-bis. Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria.133-ter. Pagamento rateale della multa o dell'ammenda.134. Computo delle pene.135. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.136. Modalità di conversione di pene pecuniarie.137. Custodia cautelare.138. Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero.139. Computo delle pene accessorie.140. Applicazione provvisoria di pene accessorie. (abrogato)Capo II - Della esecuzione della pena141. Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali. (abrogato)142. Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori. (abrogato)143. Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari. (abrogato)144. Vigilanza sull'esecuzione delle pene. (abrogato)145. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato.146. Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.147. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.148. Infermità psichica sopravvenuta al condannato.149. Consiglio di patronato e Cassa delle ammende. (abrogato)Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena (artt. 150-184)Capo I – Della estinzione del reato150. Morte del reo prima della condanna.151. Amnistia.152. Remissione della querela.153. Esercizio del diritto di remissione. Incapaci.154. Più querelanti: remissione di uno solo.155. Accettazione della remissione.156. Estinzione del diritto di remissione.5

157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.158. Decorrenza del termine della prescrizione.159. Sospensione del corso della prescrizione.160. Interruzione del corso della prescrizione.161. Effetti della sospensione e della interruzione.162. Oblazione nelle contravvenzioni.162-bis. Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.163. Sospensione condizionale della pena164. Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena.165. Obblighi del condannato166. Effetti della sospensione.167. Estinzione del reato168. Revoca della sospensione.168-bis. Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato168-ter. Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova168-quater. Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova169. Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.170. Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravantedi un altro reato.Capo II - Della estinzione della pena171. Morte del reo dopo la condanna.172. Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo.173. Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo.174. Indulto e grazia.175. Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.176. Liberazione condizionale.177. Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena.178. Riabilitazione.179. Condizioni per la riabilitazione.180. Revoca della sentenza di riabilitazione.181. Riabilitazione nel caso di condanna all'estero.Capo III - Disposizioni comuni182. Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena.183. Concorso di cause estintive.184. Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorsodi reati.Titolo VII - Delle sanzioni civili (artt. 185-198)185. Restituzioni e risarcimento del danno.186. Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna.187. Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto.188. Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso.189. [Ipoteca legale]; sequestro190. Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile.191. Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro.192. Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato.193. Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato.194. Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato.195. Diritti dei terzi.196. Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente.197. Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delleammende.6

198. Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili.Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza (artt. 199-240)Capo I - Delle misure di sicurezza personaliSezione I - Disposizioni generali199. Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge.200. Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone.201. Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero.202. Applicabilità delle misure di sicurezza.203. Pericolosità sociale.204. Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta. (abrogato)205. Provvedimento del giudice.206. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.207. Revoca delle misure di sicurezza personali.208. Riesame della pericolosità.209. Persona giudicata per più fatti.210. Effetti della estinzione del reato o della pena.211. Esecuzione delle misure di sicurezza.211-bis. Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza.212. Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza.213. Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regimeeducativo, curativo e di lavoro.214. Inosservanza delle misure di sicurezza detentive.Sezione II - Disposizioni speciali215. Specie.216. Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.217. Durata minima.218. Esecuzione.219. Assegnazione a una casa di cura e di custodia.220. Esecuzione dell'ordine di ricovero.221. Ubriachi abituali.222. Ricovero in un manicomio giudiziario.223. Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario.224. Minore non imputabile.225. Minore imputabile.226. Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza.227. Riformatori speciali.228. Libertà vigilata.229. Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata.230. Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata.231. Trasgressione degli obblighi imposti.232. Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata.233. Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.234. Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche.235. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.Capo II - Delle misure di sicurezza patrimoniali236. Specie: regole generali.237. Cauzione di buona condotta.238. Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione.239. Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta.240. Confisca7

Libro secondo - DEI DELITTI IN PARTICOLARETITOLO I - Dei delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313)Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato241. Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato.242. Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano.243. Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano.244. Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra.245. Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra.246. Corruzione del cittadino da parte dello straniero.247. Favoreggiamento bellico.248. Somministrazione al nemico di provvigioni.249. Partecipazione a prestiti a favore del nemico.250. Commercio col nemico.251. Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra.252. Frode in forniture in tempo di guerra.253. Distruzione o sabotaggio di opere militari.254. Agevolazione colposa.255. Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezzadello Stato.256. Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.257. Spionaggio politico o militare.258. Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione.259. Agevolazione colposa.260. Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.261. Rivelazione di segreti di Stato.262. Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.263. Utilizzazione dei segreti di Stato.264. Infedeltà in affari di Stato.265. Disfattismo politico.266. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.267. Disfattismo economico.268. Parificazione degli Stati alleati.269. Attività antinazionale del cittadino all'estero. (abrogato)270. Associazioni sovversive.270-bis. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinedemocratico.270-ter. Assistenza agli associati.270-quater. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.270-quater.1. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo270-quinquies. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale270-sexies. Condotte con finalità di terrorismo.271. Associazioni antinazionali.272. Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale. (abrogato)273. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.274. Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.275. Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico. (abrogato)Capo II - Dei delitti contro la personalità interna dello Stato276. Attentato contro il Presidente della Repubblica.277. Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica.278. Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.279. Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica. (abrogato)280. Attentato per finalità terroristiche o di eversione.280-bis. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.8

281. Offesa alla libertà del Capo del Governo. (abrogato)282. Offesa all'onore del Capo del Governo. (abrogato)283. Attentato contro la costituzione dello Stato.284. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato.285. Devastazione, saccheggio e strage.286. Guerra civile.287. Usurpazione di potere politico o di comando militare.288. Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.289. Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali.289-bis. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.290. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.290-bis. Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci.291. Vilipendio alla nazione italiana.292. Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.292-bis. Circostanza aggravante. (abrogato)293. Circostanza aggravante. (abrogato)Capo III - Dei delitti contro i diritti politici del cittadino294. Attentati contro i diritti politici del cittadino.Capo IV - Dei delitti contro gli Stati e

Codice penale Disposizioni di attuazione del codice penale Aggiornato a: D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 convertito con L. 17 aprile 2015, n. 43 (GU Serie Generale n.41 del 19-2-2015) Misure urgenti per il contrasto

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del codice penale; c) per ogni delitto doloso se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale. d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione

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