DIRITTO DI PROCEDURA PENALE

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DIRITTO DI PROCEDURA PENALEDott.ssa CerminaraIl diritto italiano appartiene ai paesi il cui ordinamento è il Civil Law, ovvero ordinamentoscritto.Il Diritto Processuale Penale è una species del Diritto Pubblico, con lo scopo di attuareinteressi pubblici fondamentali: Potere punitivo dello Stato (sorta di garantismo volt ad evitare le giustizie sommarie); Protezione dei diritti personali e patrimoniali.Il Diritto Penale si divide in una parte generale ed una parte speciale.Il Diritto Pubblico riserva assoluta di legge: tutto ciò che viene disciplinato dal dirittoprocessuale penale deve essere previsto da leggi statali. Il codice penale e il processopenale possono essere disciplinati solo da leggi, decreti legge e decreti legislativi.RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE: Espressa per il diritto penale sostanziale (art. 25 della Costituzione: Nessuno puòessere distolto dal suo Giudice Naturale precostituito per legge. Nessuno può esserepunito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dallalegge). La nostra Costituzione è rigida, in quanto ci vuole un procedimento particolareper variarla. Lo stesso articolo 1 del codice penale (Reati e pene: disposizioneespressa di legge) riporta la stessa dicitura del’art. 25 della Costituzione: Nessuno puòessere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge,né con pene che non siano da essa stabilite. Implicita nel diritto processuale penale:1. art. 101 comma secondo della Costituzione: I giudici sono soggetti soltanto allalegge;2. art. 1 del codice di procedura penale (Giurisdizione penale): La giurisdizione penaleè esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo lenorme di questo codice.Le fonti del diritto processuale penale sono: La Costituzione comporta di 139 articoli e le Leggi Costituzionali;

Il Diritto Internazionale generale e patrizio, in articolar modo per quanto riguardal’stradizione e la rogatoria internazionale. L’estradizione può essere attiva, cioè lo Statorichiede e passiva, ovvero lo Stato riceve la richiesta.L’Italia non consegnerebbe mai un soggetto ad uno Stato in cui è prevista la pena dimorte.Le rogatorie, dal latino rogare richiedere, è una procedura che viene avviata quandoad esempio si ha la necessità di acquisire un s.i.t. da parte di un individuo residenteall’estero, quindi ai sensi dell’art. 111 Cost. (Giusto Processo: La giurisdizione si attuamediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nelcontraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale.La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura chela persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informatariservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga deltempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davantial giudice, di interrogare o di far interrogare le persone ce rendono dichiarazioni a suocarico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nellestesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nelprocesso. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nellaformazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sullabase di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamentesottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola icasi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consensodell’imputato o per accertare impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provatacondotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro lesentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organigiurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione perviolazione di legge. Si può derogare tale norma soltanto per le sentenze dei tribunalimilitari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte deiConti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione) o igiudici si recano all’estero per ascoltare il testimone o richiedono ai giudici stranieri dieffettuare l’interrogatorio; Leggi Statali, Decreti Legge e Decreti Legislativi.

CODICE DI PROCEDURA PENALE ATTUALE: D.P.R. 1988 entrato in vigore nel 1989,denominato codice Vassalli (Guardasigilli dell’epoca). Questo è uno dei codicimaggiormente sottoposto a modifiche.D.P.R. 488 del 22.09.1988 entrato in vigore il 24.10.1989, la legge delega da cui èscaturito il codice dettava i criteri guida. Precedentemente si seguiva solamente il CodiceRocco del 1930, ovvero l’attuale codice penale.Leggi complementari: Processo minorile (norme per la socializzazione degli individui) – D.P.R. 489/89 chestabilisce vi debba essere un tribunale per i minori, che accanto ai giudici preveda lapresenza di soggetti espert in psicologia minorile. Vi è anche la possibilità di non punirei minori per i primi reati, laddove non siano gravi; Ordinamento giudiziario; Norme di attuazione.Le norme sono GENERALI ed ASTRATTE.Si presume che un soggetto maggiorenne sia imputabile.Fino a 14 anni esiste la presunzione di non imputabilità, tra i 14 e i 18 anni il giudice ha ipotere di valutare se la persona fosse in grado di intendere e di volere.Le leggi prevedono sempre una disciplina transitoria nel periodo di transizione tra uncodice e l’altro.IMMUNITÁ:1. DIRITTO INTERNAZIONALE2. DIRITTO INTERNOL’unico soggetto che gode di una immunità totale ed assoluta in Italia è il Pontefice (PattiLateranensi).L’art. 90 Cost.: “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiutinell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato allaCostituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, amaggioranza assoluta dei suoi membri”.Quando il Presidente della Repubblica dismette il ruolo di figura Costituzionale e sicomporta da cittadino viene punito per i reati commessi.Anche i Parlamentari godono dell’immunità relativa alla compimento delle loro funzioni.Art. 68 Cost.: “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delleopinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazionedella Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere

sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimentiprivato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di unasentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delittoper il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza”.Il PROCESSO – PROCEDIMENTO è un susseguirsi di atti che ha come scopo finalequello di arrivare ad una decisione di efficacia giuridica.Per le indagini preliminari non è corretto parlare di processo, infatti viene utilizzato iltermine di procedimento, mentre la fase conclusiva dinanzi al Giudice è il vero e proprioprocesso.La nostra Costituzione prevede la PRESUNZIONE DI INNOCENZA.Strumentalità del processo: Azione penale principale: accertare la colpevolezza o innocenza e irrogare la sanzione; Azioni penali complementari (azione penale esecutiva, di sicurezza o di prevenzione); Azioni non penali: azione civile (per ottenere il risarcimento dei danni e le zionedipenapecuniariaesanzioniamministrative, come ad esempio la sospensione della patente).La sanzione civile è conseguente alla punibilità penale.SISTEMI PROCESSUALI: ACCUSATORIO (stati democratici); INQUISITORIO; MISTO.MODELLO ACCUSATORIO: Posizione di parità tra accusa e difesa; Giudice terzo ed imparziale; Centralità e pubblicità del dibattimento; Oralità nella assunzione delle prove; Presunzione di innocenza; Onere elle prove a carico dell’accusa; Eccezionalità della custodia preventiva.Art. 13 Cost.:”La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna didetenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione dellalibertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modiprevisti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamentedalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che

devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalidanelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogniviolenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Lalegge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.LEZIONE N. 2MODELLO ACCUSATORIO, a favore del soggetto indagato:1. posizione di parità tra accusa e difesa;2. Giudice terzo ed imparziale;3. centralità e pubblicità del dibattimento (la giustizia italiana viene amministrata elnome del popolo);4. presunzione di innocenza (fondamentale nel diritto italiano);5. onere della prova a carico dell’accusa;6. eccezionalità della custodia preventiva (ovvero restringimento della libertàpersonale).Il nostro ordinamento garantisce una difesa tecnica, così come la presunzione i innocenzaè prevista dall’art. 27 della Costituzione: “La responsabilità penale è personale. L’imputatonon è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consisterin trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione delcondannato. Non ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari diguerra”.La custodia preventiva può essere imposta prima che venga pronunciata una sentenza dicondanna, cioè prima che passi in giudicato.MODELLO INQUISITORIO è tipico degli stati autoritari:1. preminenza dei poteri dell’accusa;2. Giudice istruttore inquisitore (conduce la fase istruttoria e svolge le funzionidell’accusa);3. prove scritte e precostituite, vengono fatte in separata sede senza che vi sia lapossibilità di portare controdeduzioni);4. presunzione di colpevolezza;5. ammissibilità della custodia preventiva.

MODELLO MISTO:Un modello misto prevalentemente inquisitorio era quello originale del Codice Rocco del1930, mentre già con il Codice Vassallo del 1989 si passa ad un modello prevalentementeaccusatorio. L’Italia ha adattato un modello misto prevalentemente accusatorio.La fase delle indagini preliminari è spiccatamente inquisitoria, mentre la fasedibattimentale è accusatoria.Inoltre di recente sono previste anche le investigazioni di tipo difensivo previste sia dalcodice di procedura penale, che da leggi che le hanno istituite:1. i poteri di indagine dei difensori sono previsti dalla Legge 267/97 e servono atemperare qualsiasi sbilanciamento di tipo inquisitorio;2. la Corte Costituzionale con la sentenza n. 361/98 ha smorzato la tendenzainquisitoria;3. infine il Titolo VI bis – Investigazioni difensive del c.p.p. aggiunto dalla Legge397/00 introduce nel codice questa funzione.Le indagini preliminari sono svolte in separata sede dal P.M., salvo che si tratti di proveirripetibili, che vengono formate davanti al Giudice in fase dibattimentale. È una fase chetende a raccogliere “elementi di prova”, in quanto le “prove” si producono solamentedavanti al Giudice.GIUSTO PROCESSO art. 111 della Cost.: aspetti inquisitori attuali sono presenti nelleIndagini preliminari, durante le Udienze preliminari e nei giudizi speciali pre dibattimentali.Il Giudice per le indagini preliminari può decidere di rinviare a giudizio, se l’accusa risultaessere fondata, oppure emettere una sentenza di non luogo a procedere. Il Giudice deldibattimento non può accedere a ciò che il P.M. ha prodotto durante tutte le indaginipreliminari, ovvero fonti di prova come i S.I.T. o gli interrogatori dovranno essere ripetutiverbalmente dalla persona sentita precedentemente anche in fase dibattimentale.L’art. della Costituzione, che introduce in Italia il giusto processo, è stato mutuatodall’esperienza U.S.A., ovvero sono stati ispiratori il 14 ed il 5 emendamento.In particolare la Legge Costituzionale 2/99 ha introdotto i 5 commi dell’art. 111 Cost.Il G.U.P. è sempre monocratico, salvo quando si procede a sentenze presso il Tribunaledei Minori.I principi fondamentali dell’art. 111 Cost. sono:1. riserva assoluta di legge;2. Giudice terzo ed imparziale;3. contraddittorio tra le parti, ovvero PARITÁ;

4. formazione della prova nel contraddittorio tra le parti (deroga solamente se vi èconsenso tra le parti);5. ragionevole durata del processo;6. informazione tempestiva ed adeguata sulla natura ed i motivi dell’accusa;7. discovery delle fonti di prova per predisporre una difesa adeguata;8. concreta possibilità di difesa (tecnica, gratuito patrocinio);9. previsione di indagini difensive;10. idioma comprensibile all’imputato, ovvero può essere previsto l’ausilio dell’interprete;11. limite al regime dei pentiti;12. previsione di riti speciali.AVVISO DI GARANZIA: garantisce all’indagato la possibilità di difendersi medianteadeguati elementi.PRINCIPI COSTITUZIONALI RLATIVI AL GIUDICE (dall’art 101 della Cost.: “La giustizia èamministrata nel nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge” e di seguito): diritto ad un Giudice naturale e precostituito per legge; divieto di Giudici straordinari; soggezione solamente alla legge; autonomia della magistratura e indipendenza dagli altri organi di Stato; obbligo di motivare i provvedimenti; giurisdizionalità dei provvedimenti de libertate. Questi provvedimenti si occupano didecidere la liberà o meno dei soggetti.PRINCIPI COSTITUZIONALI A TUTELA DELL’IMPUTATO E DELL’INDAGATO:art. 61 (Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato) c.p.p.:”I diritti e le garanziedell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. Alla stessapersona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamentestabilito”. Imputato ed indagato sono lo stesso soggetto, però considerato in due fasidiverse del procedimento penale. Infatti pervenuta la notizia di reato il P.M. la inserisce nelregistro R.G.N.R. (registro generale delle notizie di reato), in questo momento il soggettointeressato dalle indagini viene considerato come “indagato”. L’indagine potrà esserenotificata o al termine delle indagini preliminari o in sede di comparizione per altri atti.L’indagato acquisirà la funzione di “imputato” quando verrà rinviato a giudizio, perché ilGiudice formula il “capo di imputazione”. L’imputato passerà a “condannato” o uomo liberose verrà o processato o assolto.

Art. 24 Cost.: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessilegittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sonoassicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ognigiurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errorigiudiziari”.Art. 3 Cost.:”Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, dicondizioni personali e sociali. È compito delle Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordineeconomico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti ilavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.Art. 14 Cost.: ”Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizionio sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte perla tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e diincolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”.Non esiste estradabilità per quanto concerne i reati politici.È sempre ammesso il ricorso in cassazione contro sentenze e provvedimenti de libertate.PRINCIPI COSTITUZIONALI E RELATIVI AL PUBBLICO MINISTERO: obbligo di esercitare l’azione penale previsto dagli artt. 107 (“I magistrati sonoinamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altresedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa dall’ordinamento giudiziario o con illoro consenso. Il Ministro della Giustizia ha la facoltà di promuovere l’azionedisciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Ilpubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle normesull’ordinamento giudiziario”) e 108 (“Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ognimagistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei giudici dellegiurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei chepartecipano all’amministrazione della giustizia”) Cost.; disposizione della polizia giudiziaria previsto dall’art. 109 Cost.: “L’autorità giudiziariadispone direttamente della polizia giudiziaria”; autonomia ed indipendenza scritte nell’art. 104 della Cost.: “La magistratura costituisceun ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore dellamagistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il

primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altricomponenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti allevarie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra i professoriordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. IlConsiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. Imembri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamenterieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,né far parte del Parlamento o di un Consiglio rionale”.Non vengono mai svolti processi contro ignoti.L’unico soggetto che nel nostro ordinamento può dare il via all’azione penale è il P.M., tuttigli altri possono solamente sollecitarla. La REVISIONE DEL PROCESSO è un tipo diimpugnazione delle sentenze di condanna definitive, promossa dal P.M., che si occupadegli eventuali elementi di innocenza prodotti anche successivamente.I principi codicistici pro imputato e pro indagato sono i seguenti:FAVOR REI: art. 530 ( Sentenza di assoluzione) 2 comma c.p.p. “Il Giudice pronunciasentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la provache il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che ilreato è stato commesso da persona imputabile”. Preferenza spostata sull’innocenza dell’indagato (in dubio pro reo). Divieto di reformatio in peuis in caso di impugnazione da parte dell’imputato, in seguitoalla sentenza di 1 grado. Concedibilità d’ufficio dei benefici, come per esempio la sospensione condizionaledella pena. Prevalenza della soluzione più favorevole, in caso di giudizio collegiale. Effetto estensivo delle impugnazioni, ovvero gli effetti benevoli ottenuti da un imputato,in casi in cui si è anche configurata la complicità di altri soggetti, si estendono a tutti icomplici per lo stesso reato.FAVOR LIBERTATIS: Interrogatorio di garanzia, concede la possibilità di interloquire per esporre le proprieragioni o alibi.

Giurisdizionalità dei provvedimenti de libertate. Requisiti rigidi per disporre misure cautelari personali. Custodia cautelare prevista solamente come estrema ratio, ovvero quando le altreforme preventi

Il codice penale e il processo penale possono essere disciplinati solo da leggi, decreti legge e decreti legislativi. RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE: Espressa per il diritto penale sostanziale (art. 25 della Co

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lic perceptions of the criminal courts by focusing on a few basic topics. We begin by discussing where the courts fit in the criminal justice system and how the public perceives the courts. Next, attention shifts to the three activities that set the stage for the rest of the book: Finding the courthouse Identifying the actors Following the steps of the process As we will see .