Le Relazioni Sindacali In Azienda - AIDP

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Le relazioni sindacali in aziendaAvv. Angelo ZambelliGrimaldi Studio LegaleLA GESTIONE DEL PERSONALE ALLA LUCE DELLEULTIME NOVITÀ NORMATIVE – 2017

I soggetti della contrattazionecollettiva

Art. 39 CostituzioneL'organizzazione sindacale è libera.Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non laloro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo lenorme di legge.E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacatisanciscano un ordinamento interno a base democratica.I sindacati registrati hanno personalità giuridica.Possono, rappresentati unitariamente in proporzionedei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavorocon efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti allecategorie alle quali il contratto si riferisce.3

Le Rappresentanze SindacaliAziendali

Legge 20 maggio 1970, n. 300 – Art. 19Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendaliRappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite adiniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito:a) (delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormenterappresentative sul piano nazionale)*;b) delle associazioni sindacali (non affiliate alle predetteconfederazioni)* che siano firmatarie di contratti collettivi (nazionali oprovinciali)* di lavoro applicati nell’unità produttiva o che, pur nonfirmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unitàproduttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazionerelativa agli stessi contratti quali rappresentanti deilavoratori dell’azienda. (inserimento conseguente a CorteCostituzionale 23 luglio 2013, n. 231)Nell’ambito delle aziende con più unità produttive le rappresentanzesindacali possono istituire organi di coordinamento.* Abrogazioni conseguenti al referendum popolare indetto con D.P.R. 5aprile 19955

Nozione di “maggiore rappresentatività”(Corte di Cassazione 27 aprile 1992, n. 5017; Corte diCassazione 30 marzo 1998, n. 3341)Al fine di riscontrare in una confederazione sindacale il carattere dimaggiore rappresentatività, richiesto dall'art. 19, lett. a), della legge n.300 del 1970 perché l'associazione ad essa aderente sia legittimata acostituire una rappresentanza sindacale aziendale nell'unitàproduttiva, assumono rilevanza non solo la consistenza numerica delsindacato ma anche l’equilibrata consistenza associativa in tutto l'arcodelle categorie che la confederazione è istituzionalmente deputata atutelare, oltre la significativa presenza territoriale sul piano nazionale,nel senso non di totalità ma di adeguata distribuzione, essendo dettarappresentatività correlata non tanto al potere di maggiore incisionenella contrattazione collettiva quanto alla capacità di rappresentare lospirito e la finalità comuni alle varie componenti del mondo del lavoro.6

Il passaggio dalla “maggiore rappresentatività” al“sindacato comparativamente più rappresentativo”Numerosi interventi legislativi hanno individuato quali indacati«comparativamente più rappresentativi» anziché quelli«maggiormente rappresentativi»: L. 28 dicembre 1995, in materia retribuzione imponibile ai finiprevidenziali. L. 24 giugno 1997, n. 196: in materia di lavoro interinale D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, in materia di lavoro a tempoparziale il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in materia di lavoro a tempodeterminato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in materia di somministrazione,contratto di lavoro intermittente, apprendistato, ecc.7

Nozione di“sindacato comparativamente piùrappresentativo”Stessi indici elaborati per i sindacati maggiormenterappresentativi: consistenza numerica diffusione territoriale partecipazione effettiva alle relazioni industriali8

Corte di Cassazione 27 agosto 2002, n. 12584In seguito al referendum abrogativo relativo all’art. 19, Legge n.300 del 1970, il criterio del grado di rappresentatività continua adavere la sua rilevanza in forza del solo indice che fa riferimento“alle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti dilavoro applicabili nell’unità produttiva”, venendosi in tal modo avalorizzare l’effettività dell’azione sindacale – desumibiledalla partecipazione alla formazione della normativa contrattualecollettiva – quale presunzione di detta maggiore rappresentatività,ad integrare la quale non risultano viceversa sufficienti né la meraadesione ad un contratto negoziato da altra organizzazione, nél’applicazione nell’unità produttiva della sola parte economica diun contratto collettivo, né, infine, l’applicazione – sia pureintegrale – di questo, dovuta a mera concessione del datore dilavoro.9

Corte di Cassazione 9 gennaio 2008, n. 212Tra le associazioni sindacali nell'ambito delle quali, ai sensi àproduttivarappresentanze sindacali aziendali, rientrano anche quelle che, purnon essendo firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicatinell'unità produttiva, abbiano tuttavia sottoscritto, nella medesimaunità, accordi di gestione delle crisi aziendali, giacché talicontratti, pur essendo volti a porre regole dirette a delimitarel'ambito del potere del datore di lavoro, concorrono a disciplinareimportanti aspetti del rapporto di lavoro, e costituiscono fonte didiritti per i lavoratori che degli stessi possono pretenderel'attuazione.10

contraCorte di Cassazione 11 luglio 2008, n. 19275L’art. 19 della legge n. 300/1970 si interpreta nel senso che perassociazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoroapplicati nell’unità produttiva si devono intendere le associazionisindacali che abbiano stipulato contratti collettivi di qualsiasilivello (nazionale, provinciale, aziendale), ma iaccordicd.“gestionali”, che non rientrano nella previsione di cui all’art. 39Cost. e non sono, per loro natura, atti a comprovare larappresentatività richiesta dalla norma.11

Corte Costituzionale 23 luglio 2013, n. 231La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19,primo comma, lettera b) della legge n. 300 del 1970, nella parte in cuinon prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa esserecostituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur nonfirmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva,abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa aglistessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.12

Secondo il giudizio della Consulta risulta violato l’art. 3 della CartaCostituzionale perché un sindacato, nell’esercizio della sua funzionedi autotutela dell’interesse collettivo, risulterebbe privilegiato odiscriminato “sulla base non già del rapporto con i lavoratori( ) bensì del rapporto con l’azienda, per il rilievo attribuito aldato contingente di aver prestato il loro consenso alla conclusione diun contratto con la onanteconl’impresa”, con ciò risultando “evidente anche il vulnus all’art. 39,primo e quarto comma, Cost., per il contrasto che, sul pianonegoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà di azionedell’organizzazione sindacale”.13

Prime applicazioni dopo la sentenzadella Corte Costituzionale

Corte di Cassazione 7 luglio 2014, n. 15437L’autonomia collettiva può prevedere organismi di rappresentativitàsindacale in azienda diversi rispetto alle rappresentanze sindacaliaziendali, assegnando ad essi prerogative sindacali non necessariamenteidentiche a quelle delle rsa, con l’unico limite, di cui all’art. 17 l. 20maggio 1970 n. 300, del divieto di riconoscere ad un sindacatoun’ingiustificata posizione differenziata, che lo collochi qualeinterlocutore privilegiato del datore di lavoro; ne consegue che ilcombinato disposto degli art. 4 e 5 dell’accordo interconfederale del 20dicembre 1993 (istitutivo delle rsu), deve essere interpretato nel sensoche il diritto di indire assemblee, di cui all’art. 20 l. n. 300 del 1970,rientra tra le prerogative attribuite non solo alla rsu consideratacollegialmente, ma anche a ciascun componente della rsu, purchéquesti sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nella azienda diriferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensidell’art. 19 l. n. 300 del 1970, quale risultante a seguito dellasentenza della corte costituzionale n. 231 del 2013.15

Corte di Cassazione 21 ottobre 2015, n. 21430Il sindacato dotato di rappresentatività, ai sensi dell'art. 19 cit., quale risultantedalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013, è dunque anche quelloche ha partecipato alle trattative del contratto (pur dopo, in ipotesi, nonsottoscritto), purchè tale partecipazione abbia riguardato un contratto"normativo", ossia quello che regola in modo organico i rapporti di lavoro,almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche invia integrativa, a livello aziendale di un contratto nazionale o provinciale giàapplicato nella stessa unità produttiva. L'estensione non può riguardare lasottoscrizione - o la partecipazione alle trattative - di un contratto solo"gestionale", come pure non è sufficiente "la mera adesione formale aun contratto negoziato da altri sindacati".Ne consegue che la rappresentatività utile per l'acquisto dei diritti sindacaliin azienda dipende dall'effettività dell'azione sindacale che si esprimenella stipula, o nella partecipazione alle trattative, di un contrattocollettivo avente le suddette caratteristiche ed applicato nell'unitàproduttiva. In mancanza, allo stato della legislazione vigente, il sindacato nonè legittimato alla costituzione della RSA, con conseguente esclusionedell'antisindacalità della condotta datoriale che neghi le prerogative16sindacali a organismi aziendali promananti da associazioni privedella rappresentatività negoziale.

Tribunale di Brescia, 4 febbraio 2014L’accesso alle prerogative del titolo III dello Statuto deiLavoratori va consentito anche alla organizzazione sindacaleche abbia partecipato attivamente alle trattative negozialidirette alla definizione di un contratto collettivo applicatonell’unità produttiva pur senza sottoscriverlo, a patto che lamedesima associazione dimostri la maggiore rappresentatività inambito aziendale, desumibile da indici rivelatori certi, quali laconsistenza numerica dei lavoratori dell’impresa e la capacità diesprimere i loro interessi a mezzo di una presenza continuativa nelconflitto.17

Tribunale di Busto Arsizio, 30 luglio 2014A seguito della sentenza n. 231/2013 della Corte Costituzionale, deveritenersi essenziale, al fine della selezione dei soggetti in ragione dellaloro rappresentatività, “non tanto la sottoscrizione degli accordiapplicati in azienda, bensì la partecipazione del sindacato allatrattativa produttrice di tali accordi, partecipazione che non puòessere negata quando la rappresentatività esiste nei fatti e nelconsenso dei lavoratori addetti all’unità produttiva”.Il Tribunale ha ritenuto antisindacale la condotta di un’azienda che siera rifiutata di aprire un tavolo di trattativa con un’associazionesindacale e non aveva riconosciuto alla stessa organizzazione il diritto acostituire proprie RSA nell’unità produttiva, nonostante la stessa avesseun “elevatissimo livello di rappresentatività” (il sindacato avevariportato l’80% dei voti nelle elezioni delle RSU e, successivamente,ricevuto uno specifico mandato alla trattativa da una egualepercentuale di lavoratori).18

Tribunale di Roma, 16 settembre 2014La rappresentatività non può essere potenziale, ma va “valutatasul campo in base alla riconosciuta forza del sindacato di porsi comenecessario interlocutore per partecipare alla stipula di un contrattocollettivo”. In sostanza, “ho imposto la mia partecipazione e quindisono rappresentativo” e non “sono rappresentativo in base ad altroparametro quindi ho diritto di partecipare alle trattative”.“Tale partecipazione non è azionabile quale diritto positivodel sindacato non sussistendo nel nostro ordinamento unobbligo a trattare per il datore di lavoro con un sindacatorichiedente e ciò in applicazione del principio di libertà sindacalesancito dall’art. 39 Cost.”.Il Tribunale ha rigettato il ricorso per l’accertamento della naturaantisindacale della condotta di una società che non aveva riconosciutoil diritto del sindacato di partecipare a tavoli di contrattazione, conconseguente impossibilità per lo stesso di costituire RSA, nonostante19raccogliesse le adesioni di oltre il 30% dei lavoratori.

Tribunale di Roma, 6 ottobre 2015Alla luce della sentenza Corte Cost. n. 231/2013, il diritto allacostituzione delle RSA, da parte delle OO.SS., deve ritenersisubordinato alla effettiva partecipazione di dette organizzazioni allanegoziazione relativa ai contratti poi applicati in azienda, nonrisultando dunque affatto superato il criterio dell’attivitànegoziale quale unico criterio di legittimazione per lacostituzione delle RSA, né il principio della libertà sindacaleprevisto dall’art. 39 Cost.20

Corte d’Appello L'Aquila, 17 marzo 2016La rappresentanza sindacale aziendale può essere costituitaanche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur nonfirmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unitàproduttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazionerelativa agli stessi contratti quali rappresentanti deilavoratori nell'azienda (Nella specie, la Corte ha negato lasussistenza di un comportamento antisindacale, in quanto,non avendo partecipato alle trattative per la stipula delc.c.n.l., il sindacato non poteva dirsi in possesso di quelrequisito di rappresentatività necessario per consentire lacostituzione di proprie rappresentanze sindacali aziendali aisensi dell'art. 19 l. n. 300/1970).21

Le Rappresentanze SindacaliUnitarie

Accordo Interconfederale 3 luglio 1993Composizione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie(art. 2)DIRITTORappresentanzesindacali unitarieNORMAArt.2AccordoInterconfederale3 luglio sale e a rie del produttiva,medianteelezione o designazione, inproporzioneaivotiricevuti.23

Testo Unico sulla Rappresentanza10 gennaio 2014Sezione Terza - Art. 18Ai fini dell'elezione dei componenti della r.s.u., il numero deiseggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, conapplicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voticonseguiti dalle singole liste concorrenti.24

Accordo Interconfederale 3 luglio 1993Art. 4Testo Unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014Art. 4I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nellatitolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già lorospettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III delloStatuto.25

Tribunale di Milano, 15 marzo 2004La rappresentatività definita dall’Accordo Interconfederale del 20dicembre 1993 ai fini delle RSU è differente da quella prevista per lacostituzione della RSA.La RSU resta “unitaria” anche se di fatto vi partecipa una sola O.S.laddove gli altri sindacati sottoscrittori dello stesso AccordoInterconfederale si siano autolimitati e vi abbiano rinunciato, perchél’unitarietà deriva dall’astratta possibilità del pluralismo nellapartecipazione.26

Natura ed efficacia del contrattocollettivo

Art. 39 CostituzioneL'organizzazione sindacale è libera.Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non laloro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo lenorme di legge.E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacatisanciscano un ordinamento interno a base democratica.I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,stipulare contratti collettivi di lavoro con efficaciaobbligatoria per tutti gli appartenenti alle categoriealle quali il contratto si riferisce.28

Corte di Cassazione 18 ottobre 2002, n. 14827“A seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo e dellamancata attuazione dell’art. 39 Cost., il contratto collettivo spiega lapropria operatività nell’area della autonomia privata, per cui laregolamentazione ad esso applicabile è quella dettata per i contrattiin generale, e non quella dei contratti collettivi.”CONSEGUENTEMENTEAi sensi dell’art. 1372 c.c. (“il contratto ha forza di legge tra leparti”), il contratto collettivo ha efficacia nei confronti delleassociazioni sindacali stipulanti e dei loro iscritti, in virtùdel mandato alla stipulazione del contratto collettivo conferito conla loro adesione al sindacato29

L’estensione dell’efficacia soggettiva Legge Vigorelli (n. 741/1959): delega al Governo “ad emanare normegiuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili ditrattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenentiad una medesima categoria”, uniformandosi “a tutte le clausole dei singoliaccordi economici e contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulatidalle associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigoredella presente legge” (proroga ad opera della legge n. 1027/1962 dichiarataincostituzionale da Corte Costituzionale n. 106/1962) artt. 36 Costituzione e 2099 c.c.: “nel determinare la retribuzionedovuta ex art. 2099 c.c. e nell’accertare che essa sia conforme ai criteristabiliti dall’art. 36 Cost., il quale impone i due requisiti dellaproporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro edell’idoneità della stessa ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa, ilgiudice, oltre a tener conto degli elementi di prova e delle allegazioni dellaparte, può prendere in considerazione i parametri reperibili nellacontrattazione collettiva regolanti rapporti di eguale natura e puòeventualmente fare ricorso alla natura e alle caratteristiche dell’attivitàsvolta e alle nozioni di comune esperienza e, nella mancanza di ogni altro30elemento utile, anche a criteri equitativi” (Cass. n. 1034/1985)

L’estensione dell’efficacia soggettiva i contratti collettivi di fonte legale: difensivi (art. 1, legge n. 863/1984): autorizzano il datore dilavoro a ridurre l’orario e la retribuzione consentendo altresìl’intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria: “laclausola del contratto di solidarietà che disponga la riduzione di orarioin funzione di evitare i licenziamenti è legittima, a nulla rilevando che ilavoratori interessati non sono iscritti ad organizzazioni firmatariedell’accordo di gestione” (Trib. Milano, 9 settembre 1995) autorizzativi (art. 4 Stat. Lav.): “il rinvio effettuato dalla leggedetermina l’efficacia erga omnes dei contratti autorizzativi, atteso cheviene stabilita una sorta di fungibilità tra la disposizione legislativa e laclausola collettiva” (Tribunale Modena, 4 giugno 1994) gestionali (artt. 4, comma 11, e 5, comma 1, legge n.223/1991): consentono l’assegnazione dei lavoratori a mansionidiverse, anche in deroga all’art. 2103 c.c., ed individuano i criteri discelta dei lavoratori da licenziare nell’ambito di una procedura dimobilità o di licenziamento per riduzione di personale (per l’esplicitaqualificazione di tali contratti come accordi procedimentali, CorteCost. 30 giugno 1994, n. 268)31

L’estensione dell’efficacia soggettiva artt. 36 Costituzione e 2070 c.c.: “il ricorso al criterio dellacategoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissatodall’art. 2070 c.c., è consentito al solo fine di individuare il parametrodella retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risultiapplicata alcuna contrattazione collettiva” (Cass. n. 11372/2008) adesione tacita o per fatti concludenti ad un contratto collettivo daparte del datore di lavoro non iscritto (Cass. n. 10375/2001) rinvio per relationem al contratto collettivo: (i) formale (rinviogenerico al contratto collettivo di categoria applicabile) (i

A seguito della sentenza n. 231/2013 della Corte Costituzionale, deve ritenersi essenziale, al fine della selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività, “non tanto la sottoscrizione degli accordi applicati in azienda, bensì la partecipazione del sindacato alla

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