ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI - CTS La Spezia

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Il docente di sostegnoASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALIUFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

qGli attoriqLa normativa e i documentiqLa valutazioneqIl CronoprogrammaqI gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica

OPERATORI /SPECIALISTI .7ESTERNI1. LA FAMIGLIA2. IL DIRIGENTEI COLLABORATORI .6SCOLASTICIGLI ATTORI5SCOLASTICO3. I DOCENTIGLI OPERATORI: OSE, OSA . .4. IL DOCENTE DI SOSTEGNO

qqqrappresenta un punto di riferimento essenziale in quantofonte di informazioni e luogo all’interno del quale avviene lacontinuità educativa e formativa;deve inoltrare al dirigente la documentazione riservataattestante la disabilità e mantenerla aggiornata nel tempo;ha diritto di partecipare alla stesura dei documenti (PEI e ilProfilo di funzionamento) nonché alle loro verifiche.LA FAMIGLIA

qpromuove azioni di aggiornamento e formazione;propone o valorizza progetti che attivino strategie orientate apotenziare l’ inclusione scolastica di tutti gli alunni;qcoinvolge attivamente le famiglie;qpresiede il GLI;qIL DIRIGENTE SCOLASTICO

qcoordina e promuove i rapporti con le diverse realtàterritoriali per promuovere l’inclusione ;IL DIRIGENTE SCOLASTICO

individuano le strategie didattiche necessarie all’inclusionedegli alunni disabili e alla promozione della loro autonomia. Èdi loro competenza, la realizzazione del Piano EducativoIndividualizzato.Tra i loro compiti vi è:ol’orientamento, la continuità e l’accoglienza;ola partecipazione alla programmazione e alla valutazioneindividualizzata;ola redazione e la realizzazione del PEI.qI DOCENTI

qqha la piena contitolarità della classe a cui è assegnato,pertanto è co-autore del progetto educativo/didattico edorganizzativo di tutti gli alunni della classe;art. 13 comma 6 Legge 104/92 - “gli insegnanti di sostegnoassumono la contitolarità delle sezioni e delle classiin cui operano, partecipano alla programmazione educativae didattica e alla elaborazione e verifica delle attività dicompetenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe edei collegi dei docenti”;IL DOCENTE DI SOSTEGNO

qnell’ambito dell’assegnazione oraria definita dal Comune/Provincia di appartenenza promuovono le autonomiepersonali, della comunicazione e della relazione positiva conil contesto.Affiancano lo studente per favorire larealizzazione del progetto educativo e didatticoindividualizzato;GLI OPERATORI: OSE, OSA .

qSi occupano dell’assistenza agli alunni disabiliI COLLABORATORI SCOLASTICI

OPERATORI/SPECIALISTI ESTERNI

NORMATIVA e DOCUMENTI

qqqLegge 104/92 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazionesociale e i diritti delle persone handicappate;Linee Guida 2009 – Linee-guida per l’integrazione scolasticadegli alunni con disabilità;Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 ( BES ) – Strumentid’intervento per alunni con bisogni educativi speciali eorganizzazione territoriale per l’inclusione scolastica;LA NORMATIVA

qqDecreto Legislativo 66/17 e Decreto Legislativo 96/19 –Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozionedell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a normadell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13luglio 2015, n. 107;62/17 - Norme in materia di valutazione e certificazione dellecompetenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a normadell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13luglio 2015, n. 107.LA NORMATIVA

Legge 104/92 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazionesociale e i diritti delle persone handicappate

qArt. 3 comma 1E' persona handicappata colui che presenta una minorazionefisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o diintegrazione lavorativa e tale da determinare un processo disvantaggio sociale o di emarginazione.Attestazione di handicap - Legge 104/92

qArt. 3 comma 3Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridottol'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da renderenecessario un intervento assistenziale permanente,continuativo e globale nella sfera individuale o in quella direlazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Lesituazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' neiprogrammi e negli interventi dei servizi pubblici.Attestazione di handicap - Legge 104/92

Bisogni Educativi Specialidisabilitàdisturbievolutivi uraleDIRETTIVA 27 dicembre 2012 – Circolare Ministeriale n. 8 marzo 2013

disabilitàLegge 104/1992Piano educativoindividualizzato

disturbi evolutivi specificiCertificazionePiano didatticopersonalizzato

svantaggio socioeconomico,linguistico, culturaleelementi oggettivifondate considerazioni psicopedagogichee didattichePiano didatticopersonalizzato

disabilità: PEI obbligatoriodisturbi evolutivi specifici: PDPobbligatoriosvantaggio socioeconomico,linguistico, culturale: PDP suvalutazione

Il decreto legislativo 66/2017 è stato modificato in parte daldecreto legislativo 96/2019Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozionedell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a normadell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio2015, n. 107.DAL DECRETO 66/2017 AL 96/2019

Art. 4 del d.lgs. N. 66/17L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo diistruzione e di formazione (INVALSI) definisce gli indicatori perla valutazione della qualità dell'inclusione scolasticaDAL DECRETO 66/2017 AL 96/2019

Comma 1 Art. 5 d.lgs. 66/17 –La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità inetà evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5febbraio 1992, n. 104, corredata di certificato medicodiagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e glielementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura dellaAzienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale dellaprevidenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre trentagiorni dalla data di presentazioneCAPO III – art. 5 COMMISSIONI MEDICHE Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.104

Comma 1I , lettera a, Art. 5 d.lgs. 66/17 –Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardinopersone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da:CAPO III – art. 5 COMMISSIONI MEDICHE

un medico legale, che assumele funzioni di presidentedue medici, di cui uno specialista in pediatriao in neuropsichiatria infantile e l'altrospecialista nella patologia che connota lacondizione di salute del soggettotali commissioni sono integrate da unassistente specialistico o da unoperatore sociale, o da uno psicologoin servizio presso strutture pubblicheComma 1I , lettera a, Art. 5 d.lgs. 66/17

Comma 1I , lettera b, Art. 5 d.lgs. 66/17 –Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 dellalegge 104/92 le commissioni mediche, effettuano, ove richiestol'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai finidell'inclusione scolastica.CAPO III – art. 5 COMMISSIONI MEDICHE

Comma 1I , lettera b, Art. 5 d.lgs. 66/17 –Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo difunzionamento, predisposto secondo i criteri del modello biopsico-sociale della Classificazione internazionale delfunzionamento, della disabilità e della salute (ICF)dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini dellaformulazione del Piano educativo individualizzato (PEI).CAPO III – art. 5 COMMISSIONI MEDICHE

PROFILO DIFUNZIONAMENTOPROFILO DINAMICO FUNZIONALEComma III, Art. 5 d.lgs. 66/17DIAGNOSI FUNZIONALE

Il documento è redatto dall’Unità multidisciplinare.«Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica dellacompromissione funzionale dello stato psicofisicodell'alunno in situazione di handicap»«La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero delsoggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmenteconto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:cognitivi, affettivi-relazionali, linguistici, sensoriali, prassicomotorii, neuropsicologici e delle autonomie personali e sociali»DIAGNOSI FUNZIONALE legge 104

qqqqè atto successivo alla diagnosi funzionaleè redatto dall'unità multidisciplinare, dai docenti curriculari edi sostegnoindica il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno insituazione di handicap dimostra di possederedescrive in modo analitico i possibili livelli di rispostadell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni inatto e a quelle programmabiliPROFILO DINAMICO FUNZIONALE legge 104

Il profilo di funzionamento è redatto dall’ unità divalutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, espertonella patologia che connota lo stato di salute del minorealmeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitarianell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistentesociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specificaqualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.PROFILO DI FUNZIONAMENTO d.lgs. n. 66/17

è redatto con la collaborazione deigenitori o di chi esercita laresponsabilità genitoriale, nonché, nelrispetto del diritto diautodeterminazione e con lapartecipazione del dirigente scolasticoovvero di un docente specializzato sulsostegno didatticoè aggiornato al passaggio di ogni gradodi istruzione, a partire dalla scuoladell'infanzia, nonché in presenza dinuove e sopravvenute condizioni difunzionamento della personaè il documento propedeutico enecessario alla predisposizione delPiano educativo individualizzato (PEI)e del Progetto individualedefinisce anche le competenzeprofessionali e la tipologia delle misure disostegno e delle risorse strutturali utiliper l'inclusione scolasticaPROFILO DI FUNZIONAMENTO

Da «conseguenze della malattia» a «componenti della salute»- non la disabilità ma la salute e le capacità residue -ICF

Il Profilo di Funzionamento dovrà essere redatto secondo i criteri delmodello ICF, che saranno adottati anche per la predisposizione delPEI.L'ICF è lo strumento elaborato dall'Organizzazione Mondialedella Sanità per descrivere la salute e le disabilità dellapopolazione , cercando di cogliere gli elementi di«funzionamento»:«il funzionamento: aspetti positivi di una persona, ciò che una persona è in grado di fare - ladisabilità: ciò che una persona ha difficoltà a fare, gli aspetti negativi»q Funzioni e strutture corporeeq Attività e partecipazioneq I fattori ambientaliICF

Fornisce un linguaggio standard e unificato:-condivisoa livello mondiale-condivisoda diverse figure professionaliper descrivere il funzionamento umano.È un approccio globale alla salute e al funzionamento umano.ICF

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

è elaborato ed approvato dal Gruppo di lavoro operativo(team docenti contitolari o consiglio di classe - genitori figure professionali specifiche) con il supporto dell’unità divalutazione disciplinarepartecipazione degli studenti«autodeterminazione»PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO art. 7 d.lgs. n. 66/17

INDIVIDUA GLI OBIETTIVIINDIVIDUA GLI STRUMENTIDEFINISCE LE STRATEGIEPIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la propostadel numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, icriteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dalpersonale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici,la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata,nonche' gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dalpersonale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e laproposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza,all'autonomia e alla comunicazione.PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

qqqè redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, dinorma, non oltre il mese di ottobre.è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornatoin presenza di nuove e sopravvenute condizioni difunzionamento della persona.implica l’interlocuzione tra scuole, nel passaggio tra i gradi diistruzione e nel caso di trasferimento, tra i docenti dellascuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

qCiascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizionedel Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Pianoper l'inclusione:definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzocomplessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI nel rispetto delprincipio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere el'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché perprogettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualitàdell'inclusione scolastica.PIANO PER L’INCLUSIONE art. 8 d.lgs n. 66/17

qIl paragrafo 2.1 si concentra sui Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituitipresso scuole polo che la direttiva auspica su base provinciale uno perprovincia, collegati con altri CTS a livello di ambito di distretto sociosanitario di base, a loro volta collegati con le singole scuole.Compiti:qinformazioneqconsulenzae formazioneqgestionedegli ausili e comodato d’usoqbuone pratiche e attività di ricerca e sperimentazioneqpromozione di intese territoriali per l’inclusioneDirettiva Ministeriale 27 dicembre 2012

CTS: istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione,collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per losviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuovetecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione delservizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto allescuole del territorio per i processi di inclusione.Centri Territoriali di Supportoart. 8 d.lgs n. 66/17

LA VALUTAZIONE

«I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte lealunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti disostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessaalunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressacongiuntamente.» (D.lgs. 62/17 art. 20 comma 6).LA VALUTAZIONE

qqqla valutazione è riferita: al comportamento, alle discipline ealle attività svolte.l’ammissione alla classe successiva e all'esame di Statoconclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo ariferimento il piano educativo individualizzato.PROVE INVALSI: misure compensative e dispensative, specificiadattamenti o esonero dalla prova (D.Lgs 62/17 art. 11comma 4.NEL PRIMO CICLO

qqse necessario, per gli alunni disabili possono esserepredisposte prove differenziate idonee a valutare «ilprogresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle suepotenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali». (art. 11comma 6 del Dlgs. 62/2017).le prove differenziate hanno valore equivalente alle altreprove previste per la classe.NEL PRIMO CICLO – ESAME CONCLUSIVO

ql’alunno con disabilità che non si presenta all’esame hacomunque diritto a vedersi rilasciato un attestato dei creditiformativi che gli offre l’opportunità di iscriversi alla scuolasecondaria di secondo grado al solo fine del conseguimentodi un analogo attestato (comma 8 dell’art. 11 del D.L.62/2017).NEL PRIMO CICLO – ESAME CONCLUSIVO

qil consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esamee se le stesse hanno valore equipollente all'interno del pianoeducativo individualizzato (art. 20 comma 1 d.lgs. n. 62/17)NEL SECONDO CICLO – L’ESAME

qIa commissione d'esame, sulla base della documentazionefornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, allevalutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomiae lacomunicazione, predispone una o più provedifferenziate, in linea con gli interventi educativo-didatticiattuati sulla base del piano educativo individualizzato e con lemodalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove divalore equipollente, determinano il rilascio del titolo distudio conclusivo del secondo ciclo di istruzione(art. 20comma 2 d.lgs. 62/17)NEL SECONDO CICLO – L’ESAME

qqLe prove equipollenti devono consentire di verificare che ilcandidato abbia raggiunto una preparazione professionale eculturale idonea per il rilascio del diploma attestante ilsuperamento dell’esame.accertano il raggiungimento della soglia necessaria alconseguimento del Titolo di studio a fronte di un oggettivoaccertamento delle competenzeNEL SECONDO CICLO – L’ESAME

alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sonostate predisposte dalla commissione prove non equipollenti aquelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato oche non partecipano agli esami o che non sostengonouna o più prove, viene rilasciato un attestato di creditoformativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo ealla durata del corso di studi seguito, alle discipline compresenel piano di studi, conl'indicazione della durata orariacomplessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali,ottenute in sede di esame (art. 20 comma 5 d.lgs. n. 62/17)NEL SECONDO CICLO – L’ESAME

PEI per obiettivi UGUALI ALLAPROGRAMMAZIONE DI CLASSE OPER «OBIETTIVI minimi»PEI PER OBIETTIVI DIFFERENZIATISI SVOLGONO PROVE D’ESAMEEQUIPOLLENTISI SVOLGONO PROVE D’ESAME NON EQUIPOLLENTIVALUTAZIONE CONFORME AI CRITERI FISSATI DAL PEICONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA(art. 20 del D.Lgs. 62/2017)ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO (art. 20 del D.Lgs.62/2017)Il riferimento alle prove differenziate va indicato solosull’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.(art. 19 comma 6 del D.Lgs. 62/2017)NEL SECONDO CICLO – L’ESAME

IL CRONOPROGRAMMA

LIVELLO DIDATTICOLIVELLO ORGANIZZATIVOLIVELLO INTERISTITUZIONALEIl Dirigente Scolastico, sulla base delle Il Dirigente Scolastico istituisce il GLOIl Consiglio di classerisorse umane e professionalie il GLI e si definisce un calendarioprende contatto con laassegnate all’istituto e alle singoledegli incontri.famiglia per un primosituazioni specifiche, pianifica insiemeincontroai CdC\Team l’organizzazione delleclassi evidenziando le criticità edI docenti prendono visioneelaborando ipotesi di soluzione.della documentazioneriservata che deveIl Dirigente Scolastico informa ilrimanere in custodia allaCdC\Team della documentazionescuola.riservata in suo possessoSETTEMBRE

LIVELLO DIDATTICOLIVELLO ORGANIZZATIVOLIVELLO INTERISTITUZIONALEdefinizione e stesura delGruppi di lavoro specificiIl PEI deve essere firmato da tutte le componentiche hanno collaborato alla sua redazione:PEIdocenti, famiglia, etc.OTTOBRE

LIVELLO DIDATTICOLIVELLO ORGANIZZATIVOLIVELLO INTERISTITUZIONALEper gli alunni al termine di unGruppi di lavoro specificiContatti con servizi e scuoleciclo si avviano contatti diorientamento e si predisponeun progetto di continuitàNOVEMBRE

LIVELLO DIDATTICOLIVELLO ORGANIZZATIVOLIVELLO INTERISTITUZIONALEProgrammare azioni diLa scuola in uscita, acquisita l’autorizzazionecontinuità educativa tra scuolescritta dalla famiglia, prende contatti con lain uscita e in entratanuova scuola per una prima presa in caricoMARZO-APRILE

LIVELLO DIDATTICOLIVELLO ORGANIZZATIVOLIVELLO INTERISTITUZIONALEViene portata a conclusioneViene raccolta la documentazione inIncontri di programmazione per la definizione dellemerito ai rinnovi, se previsti, delleazioni necessarie alla programmazione del successivol’attuazione del PEItutti i percorsi individualizzativengono valutati attraverso laanno scolasticocertificazioniDefinizione del PEI in via provvisoriaverifica dei risultati raggiunti.MAGGIO - GIUGNO

I GRUPPI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA art. 9 d.lgs. N. 66/17

Il GLIR ha compiti di:a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazion

e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di . conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti: cognitivi, affettivi-relazionali, linguistici, sensoriali, prassico-motorii, neuropsicologici e delle autonomie personali e sociali» .

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