PROTOCOLLO 7: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

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Residenza Conte CanevaroVia Antica Romana 2716035 ZOAGLITel. 0185259049 fax 0185250034CF. 83003590102e-mail info@residenzacanevaro.comPROTOCOLLO 7:GESTIONE DELLA SALUTE ESICUREZZA SUL LAVOROINDICE:1. OBIETTIVI2. DESTINATARI3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI4. RIFERIMENTI DI LEGGE5. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA6. PROCEDURE DA APPLICARE7. ATTIVITÀ DELL’ODV8. DISPOSIZIONI FINALI1. ObiettiviIl presente protocollo ha l’obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare specificheprocedure in relazione alla Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro al fine di prevenire lacommissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reatopreviste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l’analisidettagliata alla parte speciale del presente MOG):- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tuteladella salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/01);- Art. 603 bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”2. DestinatariIl presente protocollo, finalizzato alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazionenei confronti di tutti coloro che, nell’esercizio dell’attività di propria competenza a favore dellaFondazione intervengono nella gestione della salute e della sicurezza su lavoro.In particolare, i processi aziendali sensibili ai fini del presente protocollo prevedono ilcoinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei soggetti di cui all’organigramma della

sicurezza agli atti societari (si riportano le definizioni per agevolare la comprensione dellaprocedura e, quindi, la sua applicazione):DdL – Datore di LavoroSoggetto che dispone di totale autonomia economica, gestionale, contrattuale esindacale. Designa i soggetti su cui si basa la gestione della sicurezza. Effettua ofa effettuare sotto la sua responsabilità le attività di controllo sull’applicazionedella sicurezza. Risponde penalmente dell’integrità dei lavoratori. Stabilisce lelinee generali per il raggiungimento degli obiettivi per la sicurezza e igiene dellavoro. E’ il responsabile del rapporto di lavoro con i lavoratori da lui dipendenti e,in ogni caso dell’attività lavorativa da essi svolta.DirigenteSoggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici efunzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive deldatore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneIl profilo della figura è meglio descritto negli articoli 31-32-33 del DLGS 81/08.Sostanzialmente si tratta di coordinatore posto allo stesso livello di un dirigente.Non sono descritte nel testo di legge sanzioni a suo carico, tuttavia lagiurisprudenza in talune circostanze riconosce responsabilità ex lege. E’ ilResponsabile del sistema di gestione della salute e sicurezza, identificato enominato dalla direzione; opera in collaborazione con il datore di Lavoro.SPP – Servizio di Prevenzione e ProtezioneE’ un organo interno costituito monocratico che coincide con la figura del RSPP.RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la SicurezzaIl profilo della figura è meglio descritto negli articoli 37-47-48-49-50 del DLGS81/08. In sintesi, si tratta dell’interfaccia tra i lavoratori e la direzione, attraversoconfronti con il RSPP. Può accedere a tutte le informazioni di cui dispone ilRSPP. Deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordineagli interventi sulla sicurezza e sull’igiene del Lavoro.Responsabile Affari Generali e Legali e Responsabile AmministrativoSi occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria del luogo di Lavoro.Addetto Pronto SoccorsoSi occupa di interventi di primo soccorso. Mantenimento in perfetta efficienzadelle attrezzature e ausili di intervento. Partecipazione alle esercitazioni.Addetto antincendioSi occupa di interventi pronti ed immediati in caso di incendio occorso nei localiinterni della Fondazione e negli spazi esterni alla stessa di sua proprietàMedico Competente – MC

Nominato dal datore di lavoro, esegue la sorveglianza sanitaria in conformità agliarticoli 39-40-41-42 del DLGS 81/08.Lavoratori3. Processi aziendali coinvoltiI Destinatari del presente protocollo, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati poc’anzimenzionati, partecipano alla gestione della salute e sicurezza del lavoro principalmente (ed a titoloesemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali:1. rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature e luoghi di lavoro;2. attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione eprotezione conseguenti;3. attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per lasicurezza;4. attività di sorveglianza sanitaria;5. attività di informazione e formazione dei lavoratori;6. attività di vigilanza e monitoraggio con riferimento al rispetto delle procedure e delleistruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;7. verifica della conformità delle attrezzature;8. gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature;9. acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;10. periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate;11. predisposizione di una struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro;12. gestione degli infortuni, degli incidenti, dei comportamenti pericolosi.4. Riferimenti di leggeDLGS 81/08 - Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente dellaresponsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni ancheprive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231(N), deve essereadottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gliobblighi giuridici relativi:a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi dilavoro, agenti chimici, fisici e biologici;b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione eprotezione conseguenti;c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;d) alle attività di sorveglianza sanitaria;e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro insicurezza da parte dei lavoratori;g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi diregistrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura edimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicurile competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo delrischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misureindicate nel modello.4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione delmedesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misureadottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati,quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni eall’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazioneal progresso scientifico e tecnologico.5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alleLinee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cuial presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione egestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elaboraprocedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione egestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decretodel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle impresefino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.DLGS 81/08 - Articolo 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 2311. L’articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione dellenorme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) - 1. In relazione al delitto di cui all’articolo589 del Codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativoattuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sullavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna peril delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del Codicepenale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, siapplica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittivedi cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso conviolazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzionepecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui alprecedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per unadurata non superiore a sei mesi.».DLGS 81/08 - Articolo 16 - Delega di funzioni1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessacon i seguenti limiti e condizioni:a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specificanatura delle funzioni delegate;c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dallaspecifica natura delle funzioni delegate;d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzionidelegate.e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine alcorretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primoperiodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica econtrollo di cui all’articolo 30, comma 4.3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifichefunzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegantein ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita ladelega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.DLGS 81/08 - Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e),gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poterigiuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.DLGS 81/08 – Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro il datoredi lavoro:a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensidell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2.2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi sela violazione è commessa:a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività dimanutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cuientità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.3. E’ punito con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro il datore di lavoro che adotta il documentodi cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2,lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.4. E’ punito con l’ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro il datore di lavoro che adotta il documentodi cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2,lettere a), primo periodo, ed f).5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:a. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro per laviolazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43,commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per laviolazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a);c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro per laviolazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10,43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro per laviolazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primoperiodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3ter;e) con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettereg), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro per la violazione degliarticoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro per la violazionedell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), ecomma 2;h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazionedell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, edell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5;i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 548,00 euro per ciascun lavoratore, incaso di violazione dell’articolo 26, comma 8;l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro in caso di violazionedell’articolo 18, comma 1, lettera aa).6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superioriai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 deldecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), edall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importidella sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi dellasanzione sono triplicati.63CODICE PENALE - TITOLO XII - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONACapo I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALEArt. 589 - Omicidio colposoChiunque cagiona per colpa la morte di una persona punito con la reclusione da sei mesi acinque anni.e il fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro lapena della reclusione da due a sette anni.Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta unaspeciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.el caso di morte di pi persone, ovvero di morte di una o pi persone e di lesioni di una o pipersone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la pi grave delle violazioni commesseaumentata fino al triplo, ma la pena non pu superare gli anni quindici.Art. 590 - Lesioni personali colposeChiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale punito con la reclusione fino a tremesi o con la multa fino a euro 309.e la lesione grave la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro

619, se gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro1.239.Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzionedegli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi della reclusione da tre mesi a un anno o dellamulta da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime della reclusione da uno a treanni.Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per laquale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni graviè della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da unanno e sei mesi a quattro anni.Nel caso di lesioni di pi persone si applica la pena c e dovrebbe infliggersi per la pi grave delleviolazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non pu superare glianni cinque.l delitto punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondocapoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degliinfortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattiaprofessionale.Art. 583 – Circostanza aggravantiLa lesione personale grave e si applica la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 30, 32, 585] :1. se dal fatto deriva una malattia c e metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero unamalattia o un incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quarantagiorni;2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;La lesione personale gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni [c.p. 585] , se dalfatto deriva:1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;2. la perdita di un senso;3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell us

8. DISPOSIZIONI FINALI 1. Obiettivi Il presente protocollo ha l’obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare specifiche procedure in relazione alla Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro al fine di prevenire la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

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