Cigs Per Imprese Soggette A Procedure Concorsuali

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Edizione di mercoledì 28 settembre2016SPECIALE DELLA SETTIMANACigs per imprese soggette a procedure concorsualidi Salvatore Luca LucarelliIl trattamento straordinario di integrazione salarialeLa normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è stataoggetto di riordino a opera del D.Lgs. 148/2015, che ha dato attuazione all’articolo 1, comma1 e 2, lettera a), L. 183/2014.La nuova normativa, se non diversamente indicato, si applica ai trattamenti di integrazionesalariale richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs.148/2015, come previsto all’articolo 44, il quale specifica anche che “ai fini del calcolo delladurata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, itrattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del presente decreto si computano per lasola parte del periodo autorizzato successiva a tale data”, non rilevando, quindi, i precedentiinterventi di Cigs, fatto salvo quanto specificato per la fattispecie della crisi aziendale inparticolare nella circolare ministeriale n. 24/2015.La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighicontributivi trovano applicazione in relazione alle imprese industriali, comprese quelle edili eaffini, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupatomediamente più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti.L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensioneo la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da riorganizzazione aziendale, dal ricorsoal contratto di solidarietà e da crisi aziendale, a esclusione, a decorrere dal 1 gennaio 2016,dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Sia per lacausale di riorganizzazione aziendale che per quella di crisi aziendale, possono essereautorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unitàproduttiva, nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.Per la causale di riorganizzazione aziendale la durata massima è pari a 24 mesi, anchecontinuativi, in un quinquennio mobile ex articolo 22, comma 1, D.Lgs. 148/2015, mentre percrisi aziendale la durata massima è 12 mesi, anche continuativi. Nel caso, invece, della causaledel contratto di solidarietà, la durata massima è di 24 mesi, anche continuativi, in unquinquennio mobile.www.eclavoro.itPage 1/5

Edizione di mercoledì 28 settembre2016Trattamento straordinario e procedure concorsualiCon effetto dal 1 gennaio 2016, il comma 70, articolo 2, L. 92/2012, abrogando l’articolo 3, L.223/1991, ha comportato il venir meno della possibilità di autorizzare il trattamento diintegrazione straordinaria conseguente all’ammissione alle procedure concorsuali individuatedal medesimo articolo, il quale disponeva che “il trattamento straordinario di integrazionesalariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratoridelle imprese soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casidi dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coattaamministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, quando sussistanoprospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli dioccupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro edelle politiche sociali. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nelcaso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso dimancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto daquello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domandadel curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi”.Fino al 31 dicembre 2015, la decorrenza del trattamento di integrazione salariale era legataalla decorrenza della dichiarazione di fallimento o, per le altre ipotesi previste, delladichiarazione di apertura del concordato preventivo, della data di emanazione delprovvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizioneall’amministrazione straordinaria, con conseguente inizio delle sospensioni dalla data deiprovvedimenti suindicati e con applicazione delle norme procedimentali già previste per talicausali di intervento.Dal 1 gennaio 2016, quindi, nel caso in cui l’impresa sia sottoposta a procedura concorsualecon continuazione dell’esercizio d’impresa, ove sussistano i presupposti, la fattispecie rientranell’ambito delle altre causali previste dal D.Lgs. 148/2015. Pertanto, qualora l’impresasottoposta a fallimento presenti un programma di crisi aziendale, ove il piano di risanamentosia volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento deilavoratori, la stessa può essere ammessa al trattamento di integrazione straordinaria.Con riferimento a imprese che abbiano richiesto la concessione del trattamento straordinariodi integrazione, in forza delle causali d’intervento previste dalla previgente normativa, nonchédall’articolo 21, D.Lgs. 148/2015, e che, in costanza di fruizione del trattamento richiesto,siano sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, ilMinistero del lavoro ha precisato, nella circolare n. 1/2016, che, al fine di garantire lacontinuità del sostegno al reddito dei lavoratori, il trattamento può essere autorizzato,ovviamente limitatamente al periodo già richiesto, in favore dei lavoratori dipendenti, acondizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere ilprogramma inizialmente presentato.www.eclavoro.itPage 2/5

Edizione di mercoledì 28 settembre2016La circolare ministeriale n. 24/2016Con la circolare n. 1/2016 il Dicastero aveva già sottolineato che, essendo stata espunta, adecorrere dal 1 gennaio 2016, la disposizione di cui all’articolo 3, L. 223/1991,dall’ordinamento giuridico, “viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento C.i.g.s.conseguente all’ammissione alle procedure concorsuali individuate dal medesimo articolo 3” e che “successivamente al 31 dicembre 2015, nel caso in cui l’impresa sia sottoposta a proceduraconcorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa, ove sussistano i presupposti, la fattispeciepotrà rientrare nell’ambito delle altre causali previste dal decreto legislativo n. 148/2015”.Pertanto, con riferimento a imprese che abbiano richiesto la concessione del trattamento dicassa integrazione guadagni straordinaria in forza delle causali d’intervento previste dallaprevigente normativa, nonché dall’articolo 21 del vigente D.Lgs. 148/2015, e che, in costanzadi fruizione del trattamento richiesto, siano sottoposte a procedura concorsuale conprosecuzione dell’esercizio d’impresa, al fine di garantire la continuità del sostegno al redditodei lavoratori, il trattamento potrà essere autorizzato in favore dei lavoratori dipendenti, acondizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere ilprogramma inizialmente presentato.A tal fine, è necessario che gli organi della procedura concorsuale inoltrino telematicamentealla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e I.O. del Ministero del lavoro unarichiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato e del quale si chiede laprosecuzione fino alla prevista scadenza, con l’impegno a garantirne il completamento. Allarichiesta dovrà essere allegato l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiuntodalle parti sociali nonché il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla proceduraconcorsuale.Pertanto, a seguito dell’ammissione a procedura concorsuale, l’Inps provvede all’interruzionedell’erogazione del trattamento Cigs a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo odi ammissione alla procedura concorsuale. A seguito della richiesta di “voltura” presentatadagli organi della procedura concorsuale, potrà essere autorizzata la corresponsione deltrattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallaprocedura concorsuale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissionealla data di conclusione del programma inizialmente presentato.Con la circolare n. 24/2016, il Dicastero offre chiarimenti ulteriori a integrazione dellacircolare n. 1/2016, in ordine alla fruizione del trattamento straordinario di integrazionesalariale da parte di lavoratori dipendenti appartenenti ad aziende soggette a procedureconcorsuali e, nello specifico, in merito alla possibilità per le imprese soggette a fallimento,con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, e in concordato con continuitàaziendale, di richiedere per i propri dipendenti il trattamento straordinario di integrazionesalariale.Il Dicastero ribadisce la validità delle precisazioni contenute nella circolare n. 1/2016 ewww.eclavoro.itPage 3/5

Edizione di mercoledì 28 settembre2016sottolinea che il trattamento straordinario di integrazione per la causale di crisi aziendale exarticolo 21, lettera b), D.Lgs. 148/2015, è fruibile per quei lavoratori “dipendenti di impresesoggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, al fine di mantenere ilpiù possibile integro il complesso aziendale sia in termini dimensionali che di capacità di reddito”.Pertanto, nel caso risulti autorizzato, da parte del giudice delegato o dell’autorità che esercitail controllo, l’esercizio provvisorio dell’impresa per salvaguardare il complesso aziendale e perfavorire, alle migliori condizioni, la cessione dell’attività, e siano esposte, nel programma diliquidazione di cui all’articolo 104-ter, Legge Fallimentare, in modo circostanziato le concreteragioni per le quali appare probabile la cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami intempi compatibili con il godimento della Cigs per crisi, e il comitato dei creditori approvispecificamente la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore, è ravvisabilela possibilità di sostenere i lavoratori sospesi con l’intervento dell’integrazione salariale.Pertanto, al sussistere di tali condizioni, qualora l’impresa sottoposta a fallimento presenti unprogramma di crisi aziendale, ove il piano di risanamento sia volto alla concreta e rapidacessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori, la stessa può essereammessa al trattamento di Cigs.In riferimento, invece, al concordato con continuità aziendale, in cui il piano prevede, ai sensidell’articolo 186-bis, Legge Fallimentare, la prosecuzione dell’attività d'impresa da parte deldebitore o la cessione dell’azienda o il suo conferimento in una o più società anche di nuovacostituzione, qualora l’impresa presenti un programma di crisi aziendale in cui il piano dirisanamento è volto, appunto, alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essacon il trasferimento dei lavoratori e il concordato sia omologato, la stessa può essere ammessaal trattamento straordinario.Nelle ipotesi considerate, in effetti, il programma di liquidazione o il piano di concordato sonoarticolati in modo da garantire, nell’arco del periodo di fruizione della Cigs autorizzata, ai sensidell’articolo 21, lettera b), D.Lgs. 148/2015, che durerà al massimo per 12 mesi, la cessione delcomplesso aziendale o di una sua parte, e mirano alla salvaguardia dei livelli occupazionali ealla continuazione in tutto o in parte dell’attività svolta pur se da soggetto terzo e diversorispetto al richiedente l’intervento di Cigs.Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:www.eclavoro.itPage 4/5

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Sep 28, 2016 · Cigs per imprese soggette a procedure concorsuali di Salvatore Luca Lucarelli Il trattamento straordinario di integrazione salariale La normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è stata oggetto di riordino a opera del D.Lgs. 148/2015, che ha dato attuazione all’ar

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