D.Lgs. N. 81/2008, Art. 26: Obblighi, Soggetti E .

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ISO 9001 : 2000Certificato n. 97039Area Ambiente e SicurezzaD.Lgs. n. 81/2008, art. 26: obblighi,soggetti e adempimenti per gestirela sicurezza nei contratti d'appalto o d'operaPresentazioneMariarosaria Spagnuolo – Responsabile Area Ambiente e Sicurezza - AssolombardaFrancesco Bacchini - Professore incaricato Diritto del Lavoro, Università di Milano BicoccaMilano, 15 dicembre 2008

D.Lgs. n. 626/947. Contratto di appalto o contratto d'opera.1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'internodella propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivodell'azienda medesima ([1]):a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnicoprofessionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto ocontratto d'opera;b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sonodestinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivitàlavorativa oggetto dell'appalto;b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosireciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvoltenell'esecuzione dell'opera complessiva.3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare leinterferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presentecomma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singolilavoratori autonomi ([2]).3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventualiulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore,non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ([1]).3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplinavigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agliarticoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi allasicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cuiall’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori ([2]).[1] Modificato dalla Finanziaria 2006.[2] Modificato dalla Legge n. 123/07.

D.Lgs. n. 81/2008Art. 26. - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratoriautonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche'nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita'tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori daaffidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata invigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguentimodalita':1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi delpossesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente incui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazionealla propria attivita'.2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidentisull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoridelle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

(Segue)3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate pereliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e'allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 edancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deveessere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischispecifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per ilmancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditorecommittente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventualisubappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dalsubappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Ledisposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propridell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere almomento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusionedei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile,devono essere specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile icosti relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allospecifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008,qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, surichiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazionisindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.

(Segue)6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelleprocedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatorisono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoroe al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruorispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presentecomma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoroe della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettivastipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenzialeed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza dicontratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivodel settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come daultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazionein materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, il personale occupatodall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera diriconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione deldatore di lavoro.

D.Lgs. n. 81/2008 – Campo di applicazione dell’art. 26 rispetto al Titolo IVART.ART. 2626APPALTOAPPALTO di cose)cose)Art.Art. 16551655 cod.cod. civciv.Art.Art. 16561656 cod.cod. civciv.Art.Art. 22222222 cod.civcod.civ.Art.Art. 15591559 cod.cod. civ.civ.TITOLO IVCANTIERITEMPORANEIO MOBILIAllegatoAllegato X,X, D.Lgs.D.Lgs. n.n. 81/200881/2008LuoghiLuoghi inin cuicui sisi effettuanoeffettuanolavorilavori ediliedili oo didi ingegneriaingegneria civilecivileDUVRIDUVRIPSC POS)PSC (( POS)(*) Nota: ci possono essere zone “grigie” di sovrapposizione.(**) Nota: Circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 14 novembre 2007 nell’ambito della nozione di appaltonon possono non rientrare anche le ipotesi di subappalto, così come quelle di “fornitura e posa in opera” dimateriali, tutte accomunate dalla caratteristica dell’impiego necessario di manodopera

Definizioni - Il contratto di appalto In base alle disposizioni contenute nell’art. 1655 del codice civile,l’appalto è: «il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume,con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a propriorischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso uncorrispettivo in denaro».I caratteri distintivi:a. assunzione, da parte dell’appaltatore, dell’obbligo di compiere un’operao un servizio;b. organizzazione dei mezzi necessari per lo svolgimento dell’opera o delservizio da parte dell’appaltatore;c. gestione dell’opera o del servizio a rischio dell’appaltatore stesso;d. previsione di un corrispettivo in danaro a carico del committente, versoil compimento dell’opera o del servizio dedotti in contratto.

Definizioni - Il contratto di subappalto Il subappalto, in base all’art. 1656 del codice civile, è il contratto mediante il qualel’appaltatore affida, a propria volta, ad un terzo l’incarico di eseguire, in tutto o inparte, l’opera o il servizio che originariamente aveva assunto di compiere neiconfronti del committente. Tale “successione contrattuale” è possibile soltantodietro autorizzazione del committente a tutela del suo interesse che potrebbeessere menomato dal trasferimento ad altro contraente dell’obbligazione oggettodel contratto originario.Definizioni - Il contratto di somministrazione di cose (e di servizi) Il contratto di somministrazione è disciplinato dall’art. 1559 del codice civile, chedispone: «La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, versocorrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche ocontinuative di cose». Oggetto del contratto sono le prestazioni di cose, determinate solo nel genere. Lecose fornite o erogate possono essere mobili o immobili, possono consistere altresìin energie. L’unica fattispecie in relazione alla quale viene direttamente richiamata la somministrazione èquella di cui al comma 5 dell’art. 26, relativa all’onere di indicazione dei costi riguardanti lasicurezza del lavoro; onere dal quale sono espressamente esclusi i contratti disomministrazione “interni” di beni e servizi essenziali quali la fornitura dell’energia elettrica,del gas, dell’acqua, dei servizi di telefonia.

Definizioni - Il contratto d’opera Il contratto d’opera è disciplinato dall’art. 2222 del codice civile (nel Librodedicato al lavoro autonomo), che stabilisce che vi è contratto d’opera quandouna persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un opera o unservizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazionenei confronti del committente, delinea gli elementi attraverso i quali si realizza ilrapporto di lavoro autonomo. Tali elementi sono: da un lato, l’obbligo del lavoratore autonomo di compiere un’opera o unservizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo disubordinazione;dall’altro lato, l’obbligo del committente di pagare il corrispettivo.La distinzione tra contratto d’appalto e contratto d’opera trova fondamentonella considerazione che, mentre l’art. 1655 c.c. qualifica il rapporto infunzione dell’organizzazione dei mezzi e dell’assunzione del rischio daparte dell’appaltatore, l’art. 2222 c.c. si basa sulla prevalente attivitàlavorativa del prestatore autonomo.

La verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice edel lavoratore autonomo La prima novità normativa riscontrabile nell’art. 26 è, dunque, rappresentata dallapredeterminazione delle modalità di effettuazione della verifica dell’idoneitàtecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi inrelazione ai lavori da dedurre in contratto Attualmente, la verifica dell’idoneità tecnico professionale verrà espletata dalcommittente-datore di lavoro e documentata attraverso: l’acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA (nella formulazionedi cui all’art. 7 del D.Lgs. 626/1994 si faceva generico riferimento allasemplice verifica dell’iscrizione)attraverso una autocertificazioneTali requisiti dovranno essere specifici, non genericie riguardare il possesso degli elementi tecnicoorganizzativi propri dei lavori da eseguire

Le informazioni sui rischi specifici Del tutto invariato rispetto alla disciplina pregressa risulta, invece,l’obbligo, previsto dal comma 1, lett. b), dell’art. 26, gravante suldatore di lavoro-committente di informare dettagliatamente lecontroparti in merito ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cuisono destinati ad operare i lavoratori esterni e alle misure diprevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.La cooperazione e il coordinamento La seconda novità normativa è, invece, contenuta nel comma 2,laddove viene specificato che fra i datori di lavoro destinatari degliobblighi di cooperazione e coordinamento delle misure e degliinterventi di protezione e prevenzione dai rischi negli appalti interni,che restano immutati, vengono ricompresi anche i subappaltatori.

La promozione della cooperazione e del coordinamento: il DUVRI Sostanzialmente invariata risulta la disciplina dell’obbligo di promozionevincolata della cooperazione e del coordinamento, da attuarsi mediantel’elaborazione e l’allegazione al contratto d’appalto o d’opera di un unicodocumento di valutazione dei rischi da interferenze. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali èelaborato a valle del processo di coordinamento effettuato dal datore dilavoro committente insieme agli appaltatori e subappaltatori. In questo documento sono riportate le misure preventivamenteindividuate per governare le interferenze, le attività di cooperazione, leopere provvisionali di sicurezza individuatee costi relativi.

I costi della sicurezza. Delle modifiche apportate dall’art. 26 alla recente disciplina di tutela dellasicurezza e della salute negli appalti interni, la più significativa ècertamente quella inserita al comma 5, nel quale si prevede la nullità delcontratto d’appalto, di subappalto o di somministrazione, nel caso in cuinon siano stati specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza dellavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specificoappalto.(questioni aperte):Riferiti ad attività intereferenziali?(Cfr. Determinazione della Autorità per la vigilanza sui contrattipubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, n. 3)O altro? E allora: modalità (percentuale? in dettaglio? sulla basedelle fatture? o cosa?)Soggetti coinvolti nell’elaborazione (interlocuzione con impreseappaltatrici)

La responsabilità solidale del committente per i danni subiti dallavoratore non coperti dall’assicurazione obbligatoria Tutt’altro che marginale è l’integrazione apportata dal legislatore delegatoall’originaria formulazione del comma 3-bis dell’art. 7 del D.Lgs. 626/1994,introdotto dal comma 910 della legge finanziaria per il 2007: Le disposizioni sulla responsabilità solidale del committente nei confrontidei lavoratori terzi per i danni non coperti dall’assicurazione obbligatoria,non si applicano a quelli determinatisi in conseguenza dei rischi specificipropri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.La tessera di riconoscimento Di poco profilo è, infine, il comma 8 dell’articolo in esame, che riprende, ilcomma 1, dell’articolo 6, della L. 123/2007 sulla tessera di riconoscimento.

Gestione degli appalti – I soggetti coinvolti1. Il richiedente, l’opera o il servizio da appaltare. Gli uffici tecnici; I servizi generali; Le varie funzioni aziendali, produzione, manutenzione,ecc.2. Il ricercatore delle imprese idonee ad effettuare i lavori o servizi richiesti. Uffici acquisti; Uffici tecnici; I servizi generali3. Le imprese in concorso d’offerta.4. Il controllore della corretta applicazione del contratto (o meglio dell’andamento deilavori o dei servizi appaltati).Direttore dei lavori o incaricato del controllo.5- Il coordinatore della messa a punto del DVR ( documento di valutazione dei rischi).Il coordinatore di cui al punto 4 che ha l’obbligo di avvalersi dellacollaborazione del richiedente e del RSPP.6. L’estensore del contratto d’appalto.I soggetti di cui al punto 2.

Gestione degli appalti – I documenti operativiA. Il documento descrittivo della natura dell’appalto corredatoanche con le informazioni riferite ai pericoli presenti nell’area dilavoro dove dovrà o dovranno operare le imprese chepotrebbero tradursi in rischi per le stesse.B. La procedura con i relativi documenti dove è descritto il metodoper la ricerca delle imprese idonee e la loro scelta.C. La richiesta d’offerta d’appalto alle imprese completa di tuttele indicazioni dei pericoli che, nell’area di lavoro dove dovrannooperare le imprese, potrebbero rappresentare dei rischi.D. L’offerta di ritorno delle imprese nella quale sono descritti imetodi organizzativi e operativi che le stesse intendonoapplicare per eseguire l’opera o il servizio commissionato conl’indicazione del costo e, soprattutto con l’elencazione dei rischiprevedibili durante lo svolgimento dell’attività ragionedell’appalto nonché la corrispondente tempistica.

E. Il DUVRI ricavato dal confronto tra le due offerte di cui ai puntiA e D nel quale saranno descritti i provvedimenti e le opereprovvisionali di sicurezza necessari per ridurre o eliminare icitati rischi interferenziali e i costi degli stessi. In questodocumento devono obbligatoriamente essere riportatepreventivamente le descrizione delle azioni di cooperazionenecessarie soprattutto per il superamento delle interferenze eil programma degli interventi di coordinamento.F. Il verbale consegna lavori. In questo documento, dacompilarsi prima dell’inizio dei lavori o dell’erogazione delservizio,” firmati per presa visione e accettazione dall’incaricato di seguire i lavori del committente e dalresponsabile, in loco, dell’attività degli operatori dell’impresaappaltatrice”, sono riportati:

Una sintesi dei lavori da eseguire;L’elenco dettagliato dei rischi interferenziali e

Definizioni - Il contratto di appalto In base alle disposizioni contenute nell’art. 1655 del codice civile, l’appalto è: «il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o d

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Riguardo il miglioramento della Sicurezza e della Salute del Lavoratori sul Luogo di Lavoro, Modifiche e Integrazioni del D.Lgs n 242 del 19 Marzo 1996, aggiornato con D.Lgs 81/2008. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e di ogni altra disposizione in vigore.

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