ALLEGATO “B” CAPITOLATO TECNICO Individuati Sulla Base Di .

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orme alleprescrizioni della normativa vigente in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 esuccessive modifiche ed integrazioni, in particolare:- dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando ilpersonale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione aiservizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantirel'incolumità delle persone addette e dei terzi;- dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti inmateria di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.- dovrà provvedere all’ informazione e formazione sulle questioni riguardanti lasicurezza e la salute sul luogo di lavoro.3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sonopertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione diogni diritto di rivalsa nei confronti del committente medesima e di indennizzo da partedella medesima.4. L'appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligoassoluto di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivonazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integratividello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la fornitura. L’appaltatore si obbligaaltresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino allaloro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighivincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda daesse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura edimensioni dell’appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economicae sindacale.5. L’appaltatore ha altresì l’obbligo della regolare corresponsione delle spettanze maturatenei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto.6. In caso di inottemperanza agli obblighi sopracitati, accertata dal committente o ad essasegnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il committente comunicherà all’appaltatore e, se delcaso all'Ispettorato del Lavoro, la inadempienza accertata e procederà alla sospensionedel pagamento, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimentodegli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuatoall’appaltatore sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighipredetti siano stati integralmente adempiuti; per tali sospensioni o ritardi nel pagamentoSede Legale: Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona C.F P.IVA 02770710420

Presidio di Ancona: Via Vicolo della Serpe, 1 - 60121 Ancona (AN)Presidio di Camerino: Loc. Colle Paradiso, 1 - 62032 Camerino (MC)Presidio di Macerata: Viale Piave, 35 - 62100 Macerata (MC)Presidio di Urbino: Via Vittorio Veneto, 43 - 61029 Urbino (PU))l’appaltatore non può opporre eccezioni al committente, né a titolo di risarcimento dannio a interessi.7. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbligaa dimostrare, a semplice richiesta del committente, che corrisponde ai propri dipendentiuna retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi diLavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia diAssicurazioni Sociali.ARTICOLO 14 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE1. L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisinell'esecuzione della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque naturao che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo caricoqualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte del committente.ARTICOLO 15 - CESSIONE CONTRATTO E CREDITI – SUBAPPALTO1. È fatto divieto all’appaltatore di cedere, in tutto o in parte, la fornitura oggetto del contratto,di farlo eseguire per interposto soggetto, di subappaltarlo a terzi, senza previa esplicitaautorizzazione scritta del committente, nonché qualunque cessione di credito che non siaespressamente riconosciuta dal committente.2. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione del contratto è nulla edimproduttiva di effetti per il committente, che si riserva la facoltà di ritenere senz’altrorisolto il contratto (clausola risolutiva espressa), con incameramento della cauzione erisarcimento di tutti i danni che potranno derivare per la ritardata esecuzione dellafornitura e/o per l'eventuale maggior costo di essa rispetto a quello che si sarebbeverificato senza la risoluzione.ARTICOLO 16 - PENALITA’: FATTISPECIE E MODALITA’ DI APPLICAZIONE1. L’appaltatore, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalitàqualora non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla qualità dei beni dafornire (materiali originali) ed agli orari ed ai tempi da osservare per l’espletamento dellafornitura.2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al committente ovvero a forzamaggiore o caso fortuito, rispetto ai termini perentori stabiliti per la consegna dellafornitura, il committente avrà la facoltà di applicare una penale giornaliera pari a euro200,00 (euro Duecento/00), fatto salvo l’accertamento di un maggior danno.3. Qualora gli interventi di manutenzione di cui all’art. 7 siano risultati inefficaci o incompleti,il committente si riserva la facoltà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, di applicare penalinei confronti dell’appaltatore, pari allo 0,3% (zerovirgolatrepercento) del corrispettivodella fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatte salve ulteriori azionirisarcitorie.4. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’Appaltatore dipendenti dalcontratto cui essi si riferiscono, ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altricontratti che l’Appaltatore ha in corso con il committente. In assenza di crediti, è riscossotramite escussione della cauzione.Sede Legale: Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona C.F P.IVA 02770710420

Presidio di Ancona: Via Vicolo della Serpe, 1 - 60121 Ancona (AN)Presidio di Camerino: Loc. Colle Paradiso, 1 - 62032 Camerino (MC)Presidio di Macerata: Viale Piave, 35 - 62100 Macerata (MC)Presidio di Urbino: Via Vittorio Veneto, 43 - 61029 Urbino (PU))5. Le penalità sono notificate all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevutadi ritorno, indirizzata all'appaltatore nel domicilio legale indicato in contratto, restandoescluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.6. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 % dell’importocontrattuale è facoltà, per il committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatoredall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fattosorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.8. L’appaltatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolonon preclude il diritto del committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggioridanni.ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO1. Si può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenticasi:- fallimento dell'appaltatore;- ricorso al subappalto o cessione non autorizzati;- cessione dell'azienda, ove il committente decida di non continuare il rapportocontrattuale con l'acquirente; la medesima procedura si adotta in caso di affitto eusufrutto dell'azienda;- qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 % dell’importocontrattuale e il committente si avvalga della facoltà di cui al presente capitolato;- negli altri casi previsti dal presente capitolato.2. Il committente, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dalcontratto, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del C.C. e per qualsiasimotivo, previa comunicazione scritta, tenendo indenne l’Appaltatore delle spesesostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni; l'appaltatore ha diritto alpagamento delle forniture effettuate.3. Qualora vi sia recesso unilaterale dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire ildanno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguenteal nuovo affidamento.4. La risoluzione e recesso del contratto sono comunicati con lettera raccomandata conricevuta di ritorno, indirizzata all'appaltatore nel domicilio legale indicato in contratto.5. Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento della prestazione aisensi dell’art. 1453, il committente intimerà per iscritto all’appaltatore di adempiere entroun congruo termine, non inferiore a 15 giorni. Qualora l’appaltatore non adempia neitermini indicati, il committente potrà procedere alla risoluzione, salvo l’ulteriorerisarcimento del danno.ARTICOLO 18 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D’UFFICIO1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'appaltatore è dovuto, fatti salvi iprovvedimenti di cui al successivo comma 5, il pagamento del valore della fornituraSede Legale: Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona C.F P.IVA 02770710420

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ALLEGATO “B” CAPITOLATO TECNICO Oggetto: Affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per la fornitura in opera a noleggio di n. 1 lavastoviglie per il presidio di A

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