Corso Di Diritto Di Internet 2017-2018 DIRITTO DI INTERNET .

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NICOLA LUGARESIFacoltà di Giurisprudenza – Università di TrentoCorso di Diritto di Internet2017-2018DIRITTO DI INTERNET: CASI E MATERIALI

INDICEINTERNET E CYBERLAW. 5N. Lugaresi - Diritto pubblico di Internet e cyberlaw . 71. INTERNET, CYBERSPACE, DIRITTO . 111.1. Tecnologia e diritto . 13Supreme Court of the United States, 11 June 2001, n.99-8508 (Kyllo v. United States) [syllabus]. 131.2. Luoghi reali, luoghi virtuali, cyberspace . 15thUnited States Court of Appeals, 11 Circuit, 21 September 2001, n.00-16346 (Voyeur Dorm v.City of Tampa) . 151.3. Accesso a Internet . 19Supreme Court of the United States, 19 June 2017, n.15-1194 (Packingham v. North Carolina)[syllabus] . 192. INTERNET E GIURISDIZIONE . 212.1. Giurisdizione e valori . 23Tribunal de Grande Instance de Paris, ordonnance 22 mai 2000 (LICRA v. Yahoo). 232.2. Trasferimento di dati e livello di tutela in altra giurisdizione . 27Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 6 ottobre 2015 (causa C-362/14) . 272.3. Tutela dei dati personali e stabilimento in altro Stato membro . 39Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 1 ottobre 2015 (causa C-230/14) . 393. LE REGOLE DI INTERNET . 473.1. Analogia, metafore, cyberspace . 49Supreme Court of California, 30 June 2003, n.S103781 (Intel v. Hamidi) . 493.2. Reati commessi a mezzo Internet e analogie . 53Corte di Cassazione, sez.I penale, 28 aprile 2015, n.24431 . 533.3. L’anarchia della Rete. 55J.P. Barlow - A Declaration of the Independence of Cyberspace (1996) . 553.4. Le norme sociali . 57RFC 1855 – Netiquette guidelines, 28 October 1995 . 573.5. Internet e principi . 61Dichiarazione dei diritti in Internet (Camera dei Deputati, luglio 2015) . 614. RESPONSABILITÀ DELL’INTERNET SERVICE PROVIDER . 654.1. Responsabilità dell’Internet service provider per commenti di utenti . 67European Court of Human Rights, Grand Chamber, 16 June 2015, appl. n.64569/09 (Delfi v.Estonia) . 674.2. Mancata informativa e responsabilità del provider . 83Corte di Cassazione, sez.III penale, 3 febbraio 2014, n.5107 . 834.3. Qualità dei commenti e responsabilità dell’Internet service provider . 91European Court of Human Rights, Fourth Section, 2 February 2016, appl. n.22947/13 (MTE andIndex.hu v. Hungary) . 914.4. Ruolo neutro o attivo del service provider . 103Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 23 marzo 2010 (cause da C-236/08 a C-238/08) . 1034.5. Responsabilità del fornitore di rete locale senza fili . 111Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 15 settembre 2016 (causa C-484/14) . 1115. PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI . 1215.1. Trattamenti e trasferimenti di dati personali in Rete . 123Corte di Giustizia della Comunità Europea, 6 novembre 2003 (causa C-101/01) . 1235.2. Diritti di proprietà intellettuale e tutela della riservatezza . 129Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 29 gennaio 2008 (causa C-275/06) . 1296. PRIVACY E COMUNICAZIONI . 1336.1. Comunicazioni elettroniche e sorveglianza . 135Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 8 aprile 2014 (cause riunite C-293/12 e C-594/12) . 1356.2. Posta elettronica non sollecitata . 143

NICOLA LUGARESI – DIRITTO DI INTERNET (DISPENSA 17-18)Garante per la protezione dei dati personali, provv. generale 4 luglio 2013 . 1437. PRIVACY E DIRITTO ALL’OBLIO . 1517.1. Diritto all’oblio in Rete. 153Garante per la protezione dei dati personali, provv. 10 novembre 2004 . 1537.2. Diritto all’oblio e responsabilità del motore di ricerca . 157Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 13 maggio 2014 (causa C-131/12) . 1578. PRIVACY E PERSONALITÀ . 1718.1. Privacy ed espressione della personalità . 173Consiglio di Stato, sez.III, 21 febbraio 2014, n.848 . 1739. LIBERTA’ DI ESPRESSIONE IN RETE . 1799.1. Linguaggio offensivo e indecente in Rete e libertà di parola . 181Supreme Court of the United States, 26 June 1997, n.96/511 (Reno v. ACLU) [syllabus] . 1819.2. Pedopornografia virtuale e libertà di parola . 185Supreme Court of the United States, 16 April 2002, n.00-795 (Ashcroft v. Free Speech Coalition)[syllabus] . 1859.3. Minacce in Rete e libertà di espressione . 189thCorte di Appello degli Stati Uniti, 9 Circuit, 16 May 2002, n.99-35320 (Planned Parenthood ofthe Columbia/Willamette Inc. v. ACLA) . 1899.4. Libertà di espressione e hate speech . 195Code of conduct on countering illegal hate speech online . 19510. LIBERTA’ DI INFORMAZIONE IN RETE . 19910.1. Diritto all’oblio e aggiornamento delle notizie in Rete . 201Corte di Cassazione, sez.III civile, 5 aprile 2012, n.5525 . 20110.2. Testata giornalistica telematica e sequestro preventivo . 209Corte di Cassazione, sez.un. penali, 29 gennaio 2015, n.31022 . 20910.3. Giornale telematico e tutela costituzionale. 223Corte di Cassazione, sez.un. civili, 25 ottobre 2016, n.23469 . 22311. DIRITTI ECONOMICI E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE . 23111.1. Diritti d’autore e ruolo del provider . 233Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 16 febbraio 2012 (causa C-360/10) . 23311.2. Diritti d’autore e link . 239Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 13 febbraio 2014 (causa C-466/12) . 23911.3. Diritti d’autore e cache. 243Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 5 giugno 2014 (causa C-360/13) . 24312. L’USO DI INTERNET SUL LUOGO DI LAVORO . 24912.1. Controlli in Rete sul lavoratore e privacy. 251European Court of Human Rights, Fourth Section, 3 April 2007 – appl. n.62617/00 (Copland v.United Kingdom) . 25112.2. Controllo della corrispondenza sul luogo di lavoro . 255European Court of Human Rights, Grand Chamber, 5 September 2017, appl. n.61496/08(Bărbulescu v. Romania) . 25512.3. Uso di posta elettronica ed Internet sul luogo di lavoro . 263Garante per la protezione dei dati personali, delib. n.13 del 1 marzo 2007 . 26312.4. Pubblici dipendenti e uso di posta elettronica ed Internet . 271Presidenza del Consiglio dei Ministri, direttiva n.2/2009 del 26 maggio 2009 . 2714

INTERNET E CYBERLAW

N. Lugaresi - Diritto pubblico di Internet e cyberlaw(Il presente scritto riprende, con parziali modificazioni, l’articolo “Regole, diritti ed interessi in Rete: ildiritto pubblico di Internet”, pubblicato su Giustizia Amministrativa on-line, n.10-2006)1. Cyberlaw e diritto di InternetIl termine cyberlaw, comunemente usato nei Paesi anglosassoni, non è facilmentetraducibile. Diritto di Internet potrebbe essere una soluzione, ma Internet Law e cyberlaw non sononecessariamente coincidenti. Ancora più complesso è stabilire se con il termine cyberlaw siapossibile identificare una branca autonoma del diritto, non nuova, ma ancora in via di costruzioneed elaborazione, o se invece tale termine abbia solamente una connotazione descrittiva. Certo èinteressante notare come anche negli Stati Uniti, che hanno un approccio generalmente piùpragmatico e concreto al diritto rispetto all’Europa continentale, un dibattito di questo tipo, dicarattere prevalentemente teorico, si sia sviluppato. Infine, non è chiaro quale sia lo spazio che ildiritto pubblico, ed in particolare il diritto amministrativo, possano occupare in un settore cheancora sta cercando una propria sistemazione.Al di là della sua autonomia o meno, la cyberlaw (per comodità si preferisce per il momentoutilizzare questa definizione) costituisce un diritto relativamente nuovo, per il quale non semprepossono essere utilizzati, direttamente o per analogia, criteri giuridici già esistenti. In questo senso,come diritto complesso, che interagisce con le altre branche tradizionali, esso comporta unarivisitazione di principi giuridici, di cui si deve verificare la capacità di adattamento di fronte a nuovifenomeni. Si tratta di un diritto in via di continuo e frenetico sviluppo, che segue e nel contempocerca di precedere, la tecnologia, e nel quale è possibile, più che in altri settori, un’attività creativa,di carattere normativo, interpretativo, giurisprudenziale.L’oggetto della cyberlaw è, se non totalmente, almeno difficilmente compatibile concostruzioni dogmatiche e classificazioni astratte, sia per la velocità con cui nascono i problemi(rapporti interprivati, rapporti tra cittadini e pubblici poteri, profili internazionali), econseguentemente devono essere ricercate le soluzioni giuridiche (in sede normativa ogiurisprudenziale, ma anche in sede di autoregolamentazione), sia in rapporto all’evoluzione deiriferimenti tecnologici (hardware, software, architettura della Rete). Anche se, rispetto ad altrebranche, si può dire che si tratti di differenze quantitative, più che qualitative (i cambiamenti dicontesto, e normativi, sono comuni a tutto il diritto vivente), ciò non toglie che la velocità delcambiamento costituisca un elemento sostanziale di valutazione.D’altra parte, anche qualora non si volesse riconoscere alla cyberlaw una sua autonomia“ontologica”, il dibattito teorico su di essa non è aprioristicamente destinato ad un insuccesso. Senel dibattito teorico non si perde il contatto con le problematiche giuridiche reali, tenendo contodella funzionalità degli aspetti teorici rispetto alla ricerca di soluzioni giuridiche idonee a migliorarela situazione di fatto, ecco allora che le energie impiegate nello sforzo non saranno da ritenersisprecate. La considerazione dei profili teorici può aggiungere, e non togliere, un valore allamigliore comprensione dei nuovi fenomeni giuridici che l’interrelazione con Internetquotidianamente comporta. Diritto pubblico e diritto amministrativo non possono rimanere estraneia tale processo.2. L’evoluzione della cyberlawLa cyberlaw è, e sarà sempre di più, soggetta a processi evolutivi. Si può prevedere che, peressa, ci siano tre possibili alternative: a) la cyberlaw conquista e consolida un certo livello diautonomia, in virtù delle sue caratteristiche intrinseche; b) la cyberlaw, nel rispetto di una propriaautonomia, si divide in sottodiscipline, anche per motivi pratici legati alla formazione degli operatoridel diritto; c) le discipline tradizionali si riappropriano progressivamente delle tematicheattualmente considerate dalla cyberlaw, e quindi, pro quota, della cyberlaw stessa, che vienepertanto progressivamente smembrata fino a scomparire. Ognuna di queste teorie ha un suofondamento.a) La cyberlaw può essere vista come disciplina autonoma, in quanto ha principi ed istituticomuni. Al di là degli aspetti soggettivi (backgrounds e modi di pensare, intesi anche comemetodologie comuni), che costituiscono un elemento di unificazione della disciplina, l’aspetto

NICOLA LUGARESI – DIRITTO DI INTERNET (DISPENSA 2017-2018)tecnologico è un altro fattore rilevante, inteso sia in senso strumentale (Internet come oggetto dellaricerca), che in senso sostanziale (la regolamentazione inserita nella tecnologia stessa). In questosenso la cyberlaw ha un carattere autonomo, ma anche trasversale, e proprio tale trasversalitàpotrebbe garantire alla stessa autonomia.(b) Se si può riconoscere non solo una certa autonomia, ma anche una certa unitarietà, allacyberlaw, la tendenza è però nel senso di un cambiamento, che porta la stessa a dividersi in piùsottodiscipline, con punti di contatto, ed eventualmente istituti e principi comuni, ma anche concaratteristiche sostanzialmente divergenti, proprio per la connessione naturale con le branchetradizionali del diritto. L’alternativa è di considerare la cyberlaw quale momento di eversionecomplessiva della categorie giuridiche tradizionali. La distinzione in sottodiscipline è probabilmentedestinata a costituire non tanto l’esito finale, quanto una fase intermedia, anche se di lunga durata,in virtù di due fattori. Da un lato, la vastità, destinata ad aumentare, degli argomenti trattati dallacyberlaw, richiede conoscenze ed esperienze diverse, difficilmente riassumibili in una sola sede.Dall’altro, la diffusa mancanza di capacità, o di interesse, ad affrontare tali tematiche nell’ambitodelle discipline tradizionali potrà rallentare il passaggio alla fase successiva.(c) L’assorbimento delle sottodiscipline della cyberlaw nelle discipline tradizionali è in questosenso un processo, se non ineluttabile, assai probabile. Questo non significa che la cyberlaw nonpossa mantenere una propria, seppure limitata, autonomia attorno ad un nucleo comune costituitoda aspetti trasversali e strumentali. La cyberlaw potrà sopravvivere come diritto, in un certo senso,procedurale, anche se in un’accezione diversa da quella usuale. Gli aspetti sostanziali sifonderanno invece nelle discipline tradizionali, non in maniera neutra e passiva, ma anzicontaminando le stesse. La cyberlaw, comunque intesa, non sarà pertanto altro che una parte,“moderna”, delle singole branche del diritto.3. Il diritto pubblico di InternetConsiderando gli oggetti di cui la cyberlaw si occupa, ci si può chiedere se essa possaessere affrontata in via unitaria. Se è vero che ci sono aspetti comuni, che chiunque si troverà adaffrontare la porzione “cyber” della propria disciplina dovrà conoscere (si pensi ad aspettitecnologici, quali l’uso della crittografia o degli strumenti di identificazione, ma anche a limitioggettivi, quali quelli relativi alla giurisdizione, che caratterizzano fortemente il settore), è anchevero che la vastità trasve

N. Lugaresi - Diritto pubblico di Internet e cyberlaw (Il presente scritto riprende, con parziali modificazioni, l’articolo “Regole, diritti ed interessi in Rete: il diritto pubblico di Internet”, pubb

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