PROCEDURA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE

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PROCEDURA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO,SUBCONTRATTI E PRESA D’ATTO SUBAFFIDAMENTI***Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, costituisce subappalto qualsiasicontratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego dimanodopera.PREMESSELa normativa impone che alcune verifiche e documentazioni siano richiesti ad Enti esterni alla S.A. conconseguente dilazione dei tempi di rilascio dell’autorizzazione. E quindi necessario che l’appaltatore oltre aprovvedere ad una corretta programmazione dei lavori, presenti istanza di subappalto - almeno 45 giorniprima dell’esecuzione dei lavori - completa di tutta la documentazione necessaria per il rilasciodell’autorizzazione.Qualora il contratto sia soggetto Protocollo di Legalità, ovvero, nel caso in cui NON fosse soggetto alProtocollo di Legalità ma l’importo del subappalto fosse superiore ad . 150.000,00, occorre tenerepresente che, se l'impresa non è iscritta nella White List, è necessario avviare le dichiarazioni per il rilascioper le informazioni antimafia ai sensi dell'art. 92 c. 2 del D. Lgs. 159/2011.Per i subappalti in Protocollo di Legalità verranno avviate le Informazioni Antimafia nei confronti delsubappaltatore, per qualsiasi importo, senza alcuna soglia minima.Le lavorazioni appartenenti alla medesima categoria non possono essere artificiosamente suddivise al finedi eludere la normativa SOA. Tutte le lavorazioni e le prestazioni rientranti nelle categorie SOA previstenell’”Allegato A” del D.P.R. 207/2010 – qualunque sia l’importo del contratto di subappalto richiesto - sonoconsiderate subappalto e sono oggetto di autorizzazione da parte di questa Stazione Appaltante (art. 105 –c. 2 del D. Lgs. 50/2016).I documenti necessari per il rilascio della VITP sono da richiedere direttamente al tecnico referente.Nel caso in cui il fornitore abbia compilato in fase di presentazione dell’offerta la terna dei subappaltatori(laddove prevista dalla previgente normativa – ora sospesa dal Decreto Sblocca-Cantieri fino al31.12.2020), la richiesta di subappalto potrà essere effettuata solo in relazione ai fornitori dichiarati nellaterna salvo le eccezioni dovute a cause indipendenti alla volontà del subappaltatore.Tutte le lavorazioni e le prestazioni rientranti nelle categorie SOA previste nell’”Allegato A” del D.P.R.207/2010 – qualunque sia l’importo del contratto di subappalto richiesto – sono considerate subappalto esono oggetto di autorizzazione da parte di questa Stazione Appaltante (art. 105 – comma 2 del D. Lgs.50/2016).Solo a completamento della ricezione di tutta la documentazione sopra elencata ed a conclusione di tuttele verifiche necessarie, l’Ufficio Contratti rilascerà la relativa autorizzazione.Tutta la corrispondenza relativa al rilascio dell’autorizzazione al subappalto e le comunicazioni relative aisubcontratti (noli, fornitura con posa, ecc.) dovrà obbligatoriamente transitare sulla mail dedicata:subappalti@gruppocap.itI modelli di dichiarazione sono scaricabili dal sito del Gruppo Cap oppure cliccando direttamente sulseguente link: l1

SUBAPPALTI – Soggetti e NON Soggetti al Protocollo di LegalitàAi fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, l’appaltatore dovrà produrre la documentazione sottoelencata.1)2)3)4)5)Istanza di subappalto, come da All. 1;DGUE subappaltatore, come da All. 2Dichiarazione integrativa DGUE subappaltatore, come da All. 3Dichiarazione unificata, come da All. 4;Dichiarazione per avvio informazioni antimafia, come da All. 5 (da compilarsi a cura del subappaltatoresulla base dei modelli predisposti dalla Prefettura);Tali modelli prevedono l’acquisizione dei seguenti dati:a) la dichiarazione sostitutiva d’iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all’art. 85del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell’impresa stessa;b) la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai lorofamiliari conviventi di maggiore età con l’indicazione dei rispettivi Codici Fiscali;Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con: Dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che neiconsorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detengauna partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad unapartecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le societàconsortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A. Copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette societàconsorziate. Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all’ art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ailoro familiari conviventi di maggiore età con l’indicazione dei rispettivi Codici Fiscali.6) Contratto di subappalto (All. 6 – bozza in formato word);7) Certificato camerale / visura camerale in corso di validità della subappaltatrice da cui risulti l’abilitazionead eseguire attività nello specifico settore oggetto del subappalto nonché documentazione richiesta acomprova delle dichiarazioni rese nella modello dichiarazione unificata (all. 4);Si rammenta, inoltre, che per le attività previste all’art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012, ilsubappaltatore deve obbligatoriamente essere iscritto alla White List della Prefettura Provinciale nellacategoria per cui viene richiesto il subappalto ovvero produrre documentazione che attesti la richiestainviata alla Prefettura di mantenimento iscrizione (in aggiornamento).“Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;2

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;e) noli a freddo di macchinari;f) fornitura di ferro lavorato;g) noli a caldo;h) autotrasporti per conto di terzi;i) guardianìa dei cantieri”.***SUBCONTRATTI – Soggetti e NON Soggetti al Protocollo di Legalità(noli a caldo, noli a freddo – fornitura con posa in opera – incarichi professionali –di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad . 100.00,00ed incidenza del costo della manodopera e del personale inferiore al 50% dell’importo da affidare,ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016)L’Appaltatore dovrà comunicare alla S.A. l’intenzione di voler affidare le prestazioni, prima dell’inizio dellestesse e dovrà produrre:1. Ordine/contratto, intercorso tra l’appaltatore ed il subcontraente, firmato da entrambe le parti,riportante sempre il n. di CIG;2. Comunicazione subcontratto, come da All. n. 8;3. Dichiarazione unificata per subcontratti, come da All. n. 9;4. Certificato camerale / visura camerale in corso di validità della subappaltatrice da cui risultil’abilitazione ad eseguire attività nello specifico settore oggetto del subaffidamento.N.B.:Si rammenta che per l’affidamento delle attività c.d. ad “infiltrazione mafiosa”, le societàsubcontraenti non possono essere diverse da quelle dichiarate in sede di gara nella “ternasubappaltatori” (laddove prevista dalla previgente normativa – ora sospesa dal Decreto SbloccaCantieri fino al 31.12.2020).***3

Schema esplicativo di raffronto: Cosa è cambiato con l’entrata in vigore del D.L. n. 32/2019 c.d. “SbloccaCantieri”.D.L. n. 32/2019 - Sblocca L. n. 55/2019 - conversione delPrassiCantieri in vigore dal 19.4.19 D.L. Sblocca-Cantieri in vigore Le date fanno riferimento al giorno dial 17.6.19dal 18.6.19pubblicazione del bando o letterad’invitoc. 2 – terzosostituito: è laperiodo La quota subappaltabile ritorna al dal 19.4.19 al 17.6.19 è la S.A. cheStazioneAppaltante che sceglie laquota subappaltabile, ma inogni caso il limite max è il50%.30%, ma il c. 2 è sospeso finoal 31.12.20. La Legge diconversione prevede che dal18.6.19 fino al 31.12.2020 laquota massima subappaltabilesia del 40%.Restano ferme le regole per leSIOS.sceglie la quota subappaltabile, main ogni caso il limite max è il 50%dal 18.6.19 al 31.12.2020: la quotasubappaltabile è del 40%SIOS possono essere subappaltabilifino al 30% del loro valore. Tale %NON si computa al fine delraggiungimentodellaquotasubappaltabile (40%) art. 105 c. 5Abrogazione c. 6 – terna Ripristina la terna, ma la stessa dal 19.4.19 al 31.12.2020: ternasubappaltatoriè sospesa fino al 31.12.2020sospesaAbrogazione lett. a) e d) delcomma 4: partecipazione allagara del subappaltatore edimostrazione del possessodei requisitiRipristinate entrambe le letterea) - d): i subappaltatori pur nondovendo essere indicati in fasedi gara, dovranno però, in fasedi richiesta di autorizzazione alsubappalto, non trovarsi nellecondizioni di cui all’art. 80.dal19.4.19al17.6.19:ilsubappaltatore può aver partecipatoalla gara (lett. a)l’assenza dei motivi ostativi allapartecipazione non deve essere piùdimostrata dal concorrente (lett. d)dal 18.6.19 ritorna tutto comeprimac. 13 Abrogazione lett. a) e Ripristinate entrambe le lettere dal19.4.19al17.6.19nolett. c) limitatamente a ” e se per cui nulla è cambiatopagamento diretto a micro e piccolala natura del contratto loimpresaconsente”dal 18.6.19 ritorna tutto comeprima4

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PROCEDURA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E PRESA D’ATTO SUBAFFIDAMENTI * * * Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che rich

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