COMITATO DELL’INFANZIA

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COMITATOSUI DIRITTIDELL’INFANZIACRC/GC/2005/6Trentanovesima sessione3 giugno 2005COMMENTOGENERALE N. 6Trattamento dei bambiniseparati dalle propriefamiglie e nonaccompagnati, fuori dalloro paese d’origine

Il seguente Commento generale n. 6 sul trattamento dei bambini separatidalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d’origine, èstato pubblicato dal Comitato sui diritti dell’infanzia il 3 giugno del 2005.Il Comitato pubblica regolarmente la sua interpretazione del contenuto dellenorme sui diritti umani, nella forma di Commenti generali su questioni tematiche, al fine di assistere gli Stati parti nel compimento dei loro obblighi sanciti dalla Convenzione e di sostenere le organizzazioni internazionali e leagenzie specializzate nel conseguire la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione.Il Comitato sui diritti dell’infanzia è stato istituito dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia (art. 43) ed è composto da 18 esperti, che hanno il compito diesaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’attuazione degli obblighicontratti con la ratifica della Convenzione e dei due Protocolli Opzionali allaConvenzione, il Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini neiconflitti armati e il Protocollo sulla vendita di bambini, la prostituzione deibambini e la pornografia rappresentante bambini.Gli Stati parti si impegnano a sottoporre i propri Rapporti periodici alComitato entro due anni dall’entrata in vigore della Convenzione e, in seguito, ogni cinque anni.

SOMMARIOI. OBIETTIVI DEL COMMENTO GENERALE7II. STRUTTURA E OBIETTIVI DEL COMMENTO GENERALE9III. DEFINIZIONI9IV. PRINCIPI APPLICABILI10a) Obblighi di legge degli Stati parti, riguardanti tutti i bambininon accompagnati e separati dalle proprie famiglie, all’internodei propri territori, e relative misure di attuazione10b) Non discriminazione (art. 2)13c) L’interesse superiore del bambino come considerazione preminentenella ricerca di soluzioni di breve e lungo periodo (art. 3)13d) Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6)14e) Il diritto del bambino di esprimere liberamente la propria opinione(art. 12)15f) Il rispetto del principio del non refoulement16g) Riservatezza16V. RISPOSTE A BISOGNI DI PROTEZIONE DI CARATTERE GENERALE ESPECIFICO17a) Valutazione e misure iniziali17b) Nomina di un tutore o di un consulente e di un rappresentantelegale (artt.18(2) e 20(1))19c) Disposizioni per la protezione e il collocamento (artt. 20 e 22)20d) Pieno accesso all’educazione (artt. 28, 29(1)(c), 30 e 32)22C O M M E N T OG E N E R A L EN. 63

4e) Il diritto a un livello di vita dignitoso (art. 27)23f) Il diritto a godere del miglior stato di salute e di beneficiare di servizimedici e di riabilitazione (artt. 23, 24 e 39)23g) Prevenzione del traffico, dello sfruttamento sessuale, e di ogni altraforma di sfruttamento, abuso e violenza (artt. 34, 35 e 36)24h) Prevenzione del reclutamento militare e protezione dei bambini daglieffetti dei conflitti armati (artt. 38 e 39)26i) Prevenzione e trattamento in caso di privazione della libertà28VI. ACCESSO ALLA PROCEDURA DI ASILO, MISURE DI PROTEZIONELEGALE E DIRITTI RELATIVI ALL’ASILO29a) Aspetti generali29b) Accesso alle procedure di asilo, indipendentemente dall’età30c) Procedure di protezione e misure di sostegno (art. 3(3))31d) Valutazione a misura di bambini dei bisogni di protezione,in considerazione delle forme di persecuzione cui sono soggetti32e) Pieno godimento dei diritti umani e dei diritti dei rifugiati,internazionalmente riconosciuti, da parte dei bambini aventi lo statusdi rifugiato (art. 22)33f) Altre forme complementari di protezione per i bambini33VII. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, RITORNO NEL PAESEDI ORIGINE E ALTRE SOLUZIONI DUREVOLI34a) Aspetti generali34b) Ricongiungimento familiare34c) Ritorno al paese di origine36

d) Integrazione locale37e) Adozione internazionale (art. 21)38f) Il trasferimento in un paese terzo39VIII. FORMAZIONE, DATI E STATISTICHE40a) Formazione del personale che si occupa dei bambini nonaccompagnati o separati dalle proprie famiglie40b) Dati e statistiche sui bambini non accompagnati e separati dalleproprie famiglie41C O M M E N T OG E N E R A L EN. 65

COMITATO SUI DIRITTI DELL’INFANZIATrentanovesima sessione3 giugno 2005COMMENTO GENERALE N. 6Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e nonaccompagnati, fuori del loro paese d’origineI. OBIETTIVI DEL COMMENTO GENERALE1.L’obiettivo del Commento Generale è quello di richiamare l’attenzionesulla situazione particolarmente vulnerabile dei bambini1 non accompagnati e separati dalle loro famiglie; di descrivere le molteplici sfide che gliStati e altri soggetti devono affrontare nell’assicurare che tali bambini possano godere dei loro diritti; e di fornire consigli sulla protezione, la cura eil trattamento adeguato dei bambini non accompagnati e separati dalleloro famiglie, sulla base di quanto sancito dalla Convezione sui diritti dell’infanzia, con particolare riferimento ai principi di non-discriminazione,dell’interesse superiore del bambino, e del diritto del bambino a esprimere liberamente la propria opinione.2.L’adozione del Commento Generale è la conseguenza dell’osservazione,da parte del Comitato, di un incremento del numero di bambini che si trovano in tali situazioni. Sono diverse e numerose le ragioni che portano unbambino a diventare non accompagnato o a venire separato dalla propriafamiglia: la persecuzione del bambino o dei suoi genitori, i conflitti internazionali e le guerre civili, il traffico di esseri umani che può avvenire invari contesti e può assumere varie forme, inclusa la vendita da parte deigenitori, e la ricerca di opportunità economiche migliori.3.L’adozione del Commento Generale è inoltre motivata dall’individuazione, da parte del Comitato, di un certo numero di lacune negli interventi1. Per bambino si intende, come sancito nell’articolo 1 della Convenzione, “ogni essere umano avente un’età inferiorea diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”.C O M M E N T OG E N E R A L EN. 67

di protezione di questi bambini: i bambini non accompagnati e separatidalle loro famiglie corrono rischi maggiori di altri soggetti, come lo sfruttamento e la violenza sessuale, il reclutamento militare, il lavoro minorile (anche nell’ambito delle famiglie affidatarie) e la detenzione. Spessosono discriminati ed è negato loro l’accesso al cibo, a un rifugio, a un’abitazione, ai servizi sanitari e all’istruzione. Le bambine separate dalleloro famiglie e non accompagnate sono particolarmente a rischio di subire forme di violenza connesse al loro genere, inclusa la violenza domestica. In alcuni casi tali bambini non hanno la possibilità di essere correttamente identificati, di essere registrati, di veder definita esattamente laloro età, di possedere dei documenti, di rintracciare le proprie famiglie,di avere dei tutori legali o un’assistenza legale. In molti paesi ai bambininon accompagnati e separati dalle loro famiglie è spesso negata l’entrata; inoltre essi sono di frequente trattenuti dagli ufficiali alle frontiere odagli uffici per l’immigrazione, e nei casi in cui sono ammessi vienenegato loro l’accesso alla richiesta di asilo o la loro richiesta non segue,nelle modalità, una procedura rispettosa della loro età e del loro sesso.Alcuni paesi proibiscono ai bambini separati dalle loro famiglie, chehanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiati, di poter faredomanda per il ricongiungimento familiare; altri permettono il ricongiungimento ma impongono delle condizioni così restrittive da rendereimpossibile il suo ottenimento. A molti di questi bambini viene riconosciuto uno status temporaneo che è valido fino al compimento dei 18anni, e vi sono pochi programmi per il ritorno in patria.4.8Preoccupazioni come queste hanno portato il Comitato a sollevare con frequenza, nelle sue Osservazioni Conclusive, i problemi relativi ai bambininon accompagnati e separati dalle loro famiglie. Questo CommentoGenerale individuerà e consoliderà gli standard sviluppati, interalia, tramite gli sforzi di monitoraggio compiuti dal Comitato, e fornirà agli Stati dellelinee guida, derivanti dalla Convenzione, dedicate a questo particolaregruppo di bambini. Nell’applicare questi standard, gli Stati parti devonoriconoscere il loro carattere evolutivo e quindi la possibilità che i loroobblighi si sviluppino oltre gli standard qui articolati. Questi standard nonpossono in alcun modo limitare ulteriori diritti e benefici offerti ai bambininon accompagnati o separati, derivanti da strumenti regionali sui dirittiumani o da sistemi nazionali, da norme internazionali e regionali sui rifugiati o dal diritto umanitario internazionale.

II. STRUTTURA E OBIETTIVI DEL COMMENTO GENERALE5.Questo Commento Generale si riferisce ai bambini separati e non accompagnati che si trovano fuori dal loro paese di origine (in conformità all’art.7) o, se apolidi, che si trovano fuori dal loro paese di residenza abituale. IlCommento Generale si applica a tutti i bambini, senza considerare il lorostatus di residenza e le ragioni per le quali sono all’estero, siano essi nonaccompagnati o separati dalle proprie famiglie. Tuttavia, non si applica aibambini che non hanno attraversato un confine internazionale, anche se ilComitato riconosce ugualmente per essi, che siano separati dalle propriefamiglie o non accompagnati, l’esistenza di responsabilità interne degliStati e ritiene che molte delle indicazioni fornite sono valide anche perquesti bambini. Il Comitato, pertanto, incoraggia gli Stati a tener contodegli aspetti di questo Commento Generale relativi alla protezione, allacura e al trattamento dei bambini non accompagnati e separati dalle lorofamiglie, che si trovino in difficoltà all’interno del proprio paese.6.Mentre il mandato del Comitato è limitato alla sola funzione di supervisionare l’applicazione della Convenzione, gli sforzi interpretativi devonoessere condotti all’interno dell’intera gamma delle norme internazionalisui diritti umani, pertanto il Commento Generale adotta un approccio olistico nell’affrontare la questione del corretto trattamento dei bambini nonaccompagnati e separati dalle loro famiglie, riconoscendo che tutti i dirittiumani, compresi quelli sanciti dalla Convenzione, sono indivisibili e interdipendenti. L’importanza degli altri strumenti internazionali sui dirittiumani per la protezione dei minori è riconosciuta nel Preambolo dellaConvenzione.III. DEFINIZIONI7.Bambini non accompagnati (anche chiamati minori non accompagnati).Sono bambini (come definiti dall’articolo 1 della Convenzione) che sonostati separati da entrambi i genitori o da altri parenti, e che sono privi dellecure di un adulto, che per legge o per consuetudine, ha tale responsabilità.8.Bambini separati dalla propria famiglia. Sono bambini (come definiti dall’articolo 1 della Convenzione) che sono stati separati da entrambi i genito-C O M M E N T OG E N E R A L EN. 69

ri o dagli adulti che, per legge o per consuetudine, si sono presi cura diloro, ma non necessariamente da altri parenti. Perciò potrebbero esserebambini accompagnati da altri membri adulti della famiglia.9.Un bambino, secondo l’articolo 1 della Convenzione, è “ogni essereumano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiuntoprima la maggiore età in virtù della legislazione applicabile”. Ciò significache all’interno del territorio statale, qualunque attività di governo riguardante i bambini, non può definire il bambino in modo da discostarsi dallenorme che determinano la maggiore età nello Stato medesimo.10. Se non specificato diversamente, le linee guida si applicano ai bambini sianon accompagnati che separati dalle proprie famiglie.11. Paese di origine. È il paese di cui si ha la cittadinanza o, nel caso di bambini apolidi, è il paese di residenza abituale.IV. PRINCIPI APPLICABILIa) Obblighi di legge degli Stati parti, riguardanti tutti i bambini nonaccompagnati e separati dalle proprie famiglie, all’interno dei propriterritori, e relative misure di attuazione12. Sulla base della Convenzione, lo Stato ha degli obblighi nei confronti diogni bambino che si trovi all’interno del suo territorio e di tutti i bambiniche ricadono nella sfera della propria giurisdizione (art. 2). Questi obblighi dello Stato non possono essere ridotti, né arbitrariamente, né unilateralmente, escludendo alcune zone o aree dal territorio dello Stato o definendo particolari aree o zone come non soggette, o soggette solo parzialmente, alla giurisdizione dello Stato. Inoltre, gli obblighi degli Stati, aisensi della Convenzione, sussistono, all’interno dei confini statali, anchenei confronti di bambini che ricadono nella sfera di giurisdizione delloStato durante il tentativo di entrare nel territorio del paese. Pertanto, deidiritti della Convenzione non godono solo i bambini cittadini dello Statoparte, e per tale motivo, se non esplicitamente affermato diversamentenella Convenzione, tali diritti devono essere esigibili da tutti i bambini inclusi quelli richiedenti asilo politico, aventi lo status di rifugiati e10

migranti - indipendentemente dalla loro nazionalità, status d’immigrazione o apolidia.13. Gli obblighi che derivano dalla Convenzione nei confronti dei bambini nonaccompagnati e di quelli separati dalle proprie famiglie riguardano tutti isettori statali (esecutivo, legislativo e giudiziario). Comprendono l’obbligodi dotarsi di una legislazione nazionale; di creare delle strutture amministrative; di promuovere la necessaria ricerca, l’informazione, la compilazione dei dati, e di realizzare ampie attività di formazione a supporto di talimisure. Questi obblighi legali di natura sia negativa che positiva, non soloesigono che gli Stati non adottino misure che violino i diritti di questi bambini, ma esigono anche che siano adottate misure per assicurare il loropieno godimento, senza alcuna discriminazione. Queste responsabilitànon si limitano alla protezione e all’assistenza ai bambini che sono già nonaccompagnati e separati dalle proprie famiglie, ma comprendono anchemisure atte a prevenire la separazione (incluse le misure di protezione neicasi di evacuazione). L’aspetto positivo di questi obblighi di protezione siestende fino a richiedere agli Stati di adottare tutte le misure necessarieper individuare il prima possibile i bambini a rischio di diventare nonaccompagnati o separati, anche ai confini; di realizzare attività di analisidel loro percorso; e quando possibile e nell’interesse superiore del bambino, di ricongiungere al più presto alle loro famiglie i bambini separati onon accompagnati.14. Come riaffermato nel suo Commento Generale N.5 (CRC/C/CG/2003/5,punti 18-23), gli Stati parti della Convenzione devono assicurare che ledisposizioni e i principi del trattato trovino pieno riscontro e abbiano effetti legali nella legislazione interna pertinente. In caso di qualsiasi contrastocon la legislazione, la prevalenza deve essere sempre accordata allaConvenzione, alla luce dell’articolo 27 della Convenzione di Vienna sulDiritto dei Trattati del 1969.15. Al fine di creare un contesto giuridico positivo e alla luce dell’articolo 41(b)della Convenzione, gli Stati parti sono incoraggiati a ratificare altri strumenti internazionali che fanno riferimento a questioni relative ai bambininon accompagnati e separati dalle proprie famiglie, inclusi i due ProtocolliOpzionali alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (concernenti il coinvolgi-C O M M E N T OG E N E R A L EN. 611

mento dei bambini nei conflitti armati e la vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia rappresentante i bambini), la Convezione del 1984contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti (la C.A.T.),la Convenzione del 1979 sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, la Convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiati, la Convenzione del 1961 sulla riduzione dell’apolidia, laConvenzione del 1954 sulla condizione degli apolidi, la Convenzionedell’Aia del 1993 sulla protezione dei bambini e sulla cooperazione inmateria di adozione internazionale, la Convenzione dell’Aia del 1996 sullagiurisdizione, la legislazione applicabile, il riconoscimento, l’applicazionee la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per laprotezione dei bambini, la quarta Convenzione di Ginevra del 12 aprile1949 , il Protocollo addizionale alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto1949 relativa alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali(Protocollo I) dell’8 giugno 1977, il Protocollo addizionale alla Convenzionedi Ginevra del 12 agosto 1949, relativa alla protezione delle vittime dei conflitti armati non di carattere internazionale (Protocollo II) del 8 giugno 1997.Inoltre, il Comitato incoraggia gli Stati parti della Convenzione e gli altriinteressati a prendere in considerazione le linee guida dell’ACNUR sullaProtezione e sulla cura (1994) e i Principi guida inter-agenzie sui bambininon accompagnati e separati dalla famiglia2.16. Vista la natura cogente degli obblighi derivanti dalla Convenzione e il lorocarattere di lex specialis, l’articolo 2 paragrafo 3 del Patto internazionalesui diritti economici, sociali e culturali non è applicabile ai bambini nonaccompagnati e separati dalle proprie famiglie. Nell’applicare l’articolo 4della Convenzione, va tenuta in considerazione la natura particolarmentevulnerabile dei bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie, come esplicitamente riconosciuta all’articolo 20 della stessaConvenzione, così da dare priorità all’assegnazione delle risorse disponibili per questi bambini. Gli Stati hanno il dovere di accettare e facilitarel’assistenza offerta, in virtù dei rispettivi mandati, dall’UNICEF, dall’ACNURe da altre organizzazioni internazionali governative e non (art. 22 (2) dellaConvenzione) così da poter soddisfare i bisogni di questi bambini.2. Questi Principi guida sono stati adottati congiuntamente dal Comitato internazionale della Croce Rossa,dall’International Rescue Committee, Save the Children /UK, UNICEF, ACNUR, e World Vision International. Tali principisi prefiggono di orientare il lavoro di tutti i membri della Commissione permanente inter-agenzie, nei confronti deibambini separati e non accompagnati.12

17.Il Comitato ritiene che le riserve apposte alla Convenzione dagli Stati partinon dovrebbero in alcun modo limitare i diritti dei bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie. Così come è stato fatto sistematicamente con gli Stati membri durante il processo di analisi dei rapporti, ilComitato raccomanda che, alla luce della Dichiarazione di Vienna e delProgramma di azione adottati alla Conferenza Mondiale sui Diritti Umanidi Vienna3, le riserve che limitano i diritti dei bambini non accompagnati eseparati dalle proprie famiglie debbano essere riconsiderate con l’obiettivo di ottenerne il ritiro.b) Non discriminazione (art. 2)18. Il principio di non discriminazione si applica, in tutti i suoi aspetti, a ogniquestione che riguarda i bambini non accompagnati e separati dalle lorofamiglie. In particolare, proibisce ogni discriminazione nei confronti dibambini, siano essi non accompagnati o separati dalle loro famiglie, rifugiati, richiedenti asilo politico o migranti. Questo principio, se adeguatamente compreso, non previene, ma richiede una differenziazione sullabase delle differenti esigenze di protezione dei bambini, a seconda dell’età e/o del genere. Dovrebbero essere prese delle misure per correggerel’eventuale percezione errata e negativa da parte della società dei bambininon accompagnati o separati dalle loro famiglie. L’adozione di politiche odi altre misure relative all’ordine pubblico e riguardanti i bambini nonaccompagnati o separati dalle proprie famiglie è permessa solamentequalora sia basata sulla legge; comporti una val

e) Il diritto a un livello di vita dignitoso (art. 27) f) Il diritto a godere del miglior stato di salute e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione (artt. 23, 24 e 39) g) Prevenzione del traffico, dello sfruttamento sessuale, e di ogni altra forma di sfruttamento, abuso

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