Gli Adempimenti Antiriciclaggio Per I Dottori .

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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIOAdempimenti e controlli per gli studi professionali deiDottori Commercialisti e degli Esperti ContabiliGli adempimenti antiriciclaggio per i DottoriCommercialisti e gli Esperti Contabili alla lucedel D.Lgs. n. 90/2017Dott. Giovanni AmendolaCommissione Antiriciclaggio ODCEC Roma17 OTTOBRE 2018

Commissione AntiriciclaggioL’importanza delle procedure : art. 15 e 16 Dlgs n. 231/2007«i soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criterie alle metodologie per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio ( )»fotografia dellavulnerabilità delproprio studio afenomeni di riciclaggioFattori di rischio esterniTipologia clientela (p.e: clienti che fanno business a forte movimentazione contante ?)Area geografica operatività (p.e: studio localizzato in aree tradizionalmente critiche ?)Canali distributivi (p.e: offerte e proposte tramite piattaforme on-line ?)Servizi offerti (p.e: pianificazioni di strutture estere ?)

Commissione Antiriciclaggiofotografia dellavulnerabilità dellastruttura del propriostudioFattori di rischio interni Dimensione e natura dello studio Organizzazione degli adempimenti (ADV clientela, conservazione documenti, segnalazioniSOS e comunicazione violazione contante) Livello di formazione dei dipendenti (programmata e permanente)Grado diautovalutazione daaggiornareperiodicamente(ogni 3 anni ?)

Commissione AntiriciclaggioManuale delle procedure per gli studi professionali (CNDC)In caso di entità complesse è opportuno stilare: Organigramma dello studio e dei soggetti interessati Nomina per iscritto degli incaricati e dei responsabili al trattamento dei dati ai finiantiriciclaggio (con sottoscrizione per accettazione dei dipendenti/collaboratori Piano di formazione dei soggetti interessati con formazione di un file dove conservareattestati/certificazione ricevuti Piano di controllo interno per verifiche sul corretto adempimento dei vari obblighi

Commissione AntiriciclaggioAdeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidiI presidi potrebbero essere: Funzione antiriciclaggio con nomina ad hoc del relativoresponsabile Revisore indipendente per la verifica dei presidi di controllo(per studi più strutturati/complessi)

Commissione AntiriciclaggioProcesso di conservazione delle informazioni e datiViene creato un processo di archiviazione e conservazione dei dati e delle informazioni. A livelloindicativo il fascicolo della clientela potrà così essere formato:1. Copia del documento di riconoscimento: Ai sensi del DPR 445/2000 sono considerativalidi: carta identità, passaporto, patente guida, patente nautica, libretto pensione, patentinoabilitazione conduzione impianti termici, porto d’armi, permesso soggiorno, tesserericonoscimento purché munite di fotografia e timbro di istituzione pubblica, passaporto extraUE2. Fotocopia codice fiscale3. Fotocopia P.IVA4. Visura camerale: consigliata in particolare per i soggetti diversi dalle persone fisiche perverificare la compagine sociale ed il soggetto che ha il potere di rappresentanza5. Scheda valutazione del rischio

Commissione AntiriciclaggioProcesso di conservazione delle informazioni e dati6. Eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per l’individuazione deltitolare effettivo: consultazione di pubblici registri, elenchi, atti e documenti, videate di ricercainternet, sito società, ecc 7. Documentazione in base alla quale possiamo applicare le misure semplificate diadeguata verifica della clientela (art. 23): p.e: documenti che provano l’appartenenza alla PPAA8. Documentazione in base alla quale si applicano gli obblighi di adeguata verificarafforzata della clientela (art. 24): p.e: strutture qualificabili come veicoli di interposizionepatrimoniale9. Eventuale attestazione per l’esecuzione dell’obbligo di adeguata verifica da parte di terzi(art. 26/27): p.e. attestazione di un notaio10. Copia del mandato professionale: importante per l’individuazione della data di inizio edell’oggetto della prestazione professionale (consigliabile sempre via email, magari con pec«ricostruzione univoca»)

Commissione AntiriciclaggioProcesso di conservazione delle informazioni e dati11. Dichiarazione da parte del cliente: sul titolare effettivo dell’operazione, sullo scopo e sullanatura dell’attività o dell’operazione per la quale è richiesta la prestazione professionale, sui mezzieconomici e finanziari per attuare l’operazione12. Scheda per l’adeguata verifica della clientela: scheda contenente i dati identificativi e ledichiarazioni del cliente13. Scheda per il controllo periodico sul rispetto delle limitazioni all’utilizzo del denarocontante14. Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale: eventualelettera di revoca o di rinuncia all’incarico, copia cancellazione p.iva15. Documenti o annotazioni che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini dellanormativa antiriciclaggio: note, documenti, annotazioni a supporto di scelte o di valutazioni fattedal professionista, ad esempio i motivi per cui non è stata fatta una SOS

Commissione AntiriciclaggioQualche dubbio applicativo Conservazione puramente cartacea ? Con data e sottoscrizione delprofessionista ? Valenza generale del principio di affidabilità della dichiarazione resa dalcliente (art. 22 DLgs 231/2007)

Commissione AntiriciclaggioProcedura di segnalazione di una SOS1. Definizione di un iter logico del processo di segnalazione con individuazione deisoggetti coinvolti in tale processo2. Monitoraggio e mappatura di operazioni potenzialmente pericolose3. Coadiuvare il professionista nel monitoraggio costante4. Previsione di comunicazioni scritte al titolare dello studio (o Resp. Antiriciclaggio),corredata da documentazioni o notizie per fornire elementi per l’approfondimento dellestesse5. Conferma del ricevimento della notifica al segnalante6. Prestare attenzione alla previsione dell’obbligo di non divulgare a soggetti nonautorizzati la segnalazione e neanche al cliente stesso7. Conservazione insieme al professionista di traccia documentale degli approfondimentieffettuati nel processo se eseguire (o meno) la SOS

Commissione AntiriciclaggioIdentificazionedel titolare effettivo.Monitoraggio costanteDr. Giovanni AmendolaCommissione Antiriciclaggio ODCEC Roma

Commissione AntiriciclaggioSommario Articolo 20 – Criteri per la determinazione della titolarità effettiva Articolo 21 – Comunicazione ed accesso alle informazioni sullatitolarità effettiva (Registro dei titolari effettivi) Articolo 22 – Obblighi del cliente Articolo 18 (1.d) – Controllo costante del rapporto

Commissione Antiriciclaggio Relazione illustrativa – art. 20«indica i criteri per la determinazione della titolarità effettiva ( ) attribuendotale qualifica alla persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indirettadella persona giuridica»;«la disposizione ha l’obiettivo di superare le difficoltà, riscontrate inpassato, in ordine all’esatta individuazione del titolare effettivo, generate dalvigente quadro normativo non sufficientemente esaustivo, ad esempio nelleipotesi ( ) di complesse strutture societarie o nelle ipotesi in cui ilfrazionamento della proprietà societaria non consente di attribuireunivocamente la titolarità effettiva»;«qualora l’utilizzo degli indicatori ( ) non consentano l’individuazione deltitolare effettivo ( ) quest’ultimo sarà identificato nella persona fisicatitolare di poteri di amministrazione o direzione dell’ente»;«obbligo di conservare traccia delle verifiche effettuate ai finidell’identificazione del titolare effettivo onde consentire ( ) la comprensionee la valutazione del percorso conoscitivo effettuato»

Commissione AntiriciclaggioArticolo 20 Trasposti i concetti presenti in precedenza nell’allegato tecnico del Dlgs e inprovvedimento BdI Il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) cui è attribuibile laproprietà diretta o indiretta dell’ente Se il cliente è società di capitali ci sono fattori di indicazione di proprietà diretta oindiretta:Proprietà diretta: titolarità di partecipazione 25% del capitale del clienteProprietà indiretta: titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al25% del capitale del cliente, posseduto per tramite di società controllate,società fiduciarie o per interposta persona

Commissione AntiriciclaggioArticolo 20 Se non è possibile utilizzare il criterio dell’assetto proprietario, per individuare iltitolare effettivo si utilizza il criterio del controllo in forza:- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria- del controllo dei voti sufficienti per esercitare influenza dominante inassemblea ordinaria- dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitareun’influenza dominanteQualora l’utilizzo dei criteri precedenti nonconsenta l’individuazione, il titolare effettivocoincide con la persona fisica titolare dipoteri di amministrazione o direzione dellasocietà ( rapp. legale, amm.re unico)

Commissione Antiriciclaggio Criterio residuale ereditato da indicazioni Banca d’Italia Utile per superare situazioni di stallo (soc. cooperative, associazioni,ecc )I soggetti obbligati conservano traccia delleverifiche effettuate ai fini dell’individuazione deltitolare effettivo ( copia visure, videate internet,ecc .)

Commissione AntiriciclaggioApplicazione operativa della regola Il professionista chiede al cliente le informazioni e i dati necessari per taleoperazione La dichiarazione resa dal professionista particolarmente valida nel caso di ADVsemplificata La consultazione di pubblici registri (visura CCIAA) rappresenta modalità idoneaai fini del corretto assolvimento dell’obbligo L’obbligo giuridico di comunicazione a carico del cliente si basa su principiogenerale di affidabilità

Commissione AntiriciclaggioRelazione illustrativa – art. 21 –Iscrizione informazioni sulla titolarità effettiva «per adempiere alle disposizioni comunitarie relative all’obbligo dicustodire specifiche informazioni sul titolare effettivo in un registro centrale,viene individuata una sezione speciale del Registro Imprese allo scopo»; «viene quindi implementato uno strumento che già contiene le informazionirelative alle imprese»; «viene poi imposto l’obbligo di iscrizione in apposita sezione del RegistroImprese dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti»

Commissione AntiriciclaggioArticolo 21 Le imprese dotate di personalità giuridica (società di capitali) e personegiuridiche tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche(associazioni e fondazioni riconosciute) comunicano le informazioni relative aipropri titolari effettivi in via telematica e in esenzione da imposta di bollo Omessa comunicazione è passibile di sanzione amministrativa Oltre che alle Autorità, la consultazione del registro è ammessa ai soggettiobbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguataverifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria(che saranno oggetto di definizione) I trust produttivi di effetti giuridici a fini fiscali (art. 73 TUIR) sono tenutiall’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro Imprese

Commissione AntiriciclaggioArticolo 22 Co. 1: «ricalca il contenuto dell’art. 21 Dlgs n. 231/2007 dove è attribuita alcliente la responsabilità di fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornateper consentire al soggetto obbligato di adempiere l’adempimento dell’obbligo diadeguata verifica»I successivi commi sono delle novità perchépongono un obbligo, per le imprese dotatedi personalità giuridica e per le personegiuridiche private, di acquisire e conservareinformazioni accurate ed aggiornate sullapropria titolarità effettiva

Commissione AntiriciclaggioArticolo 22 Contenuto obbligo: ottengono e conservano, per non meno di 5 anni,informazioni adeguate, accurate ed aggiornate sulla propria titolarità effettivae le forniscono ai soggetti obbligatiRESPONSABILIZZAZIONECLIENTEA CUI SI AGGIUNGE ANCHEQUELLA DEL SOCIO

Commissione AntiriciclaggioArticolo 22 Le informazioni sono acquisite dagli amministratori (o dal fondatore orappresentante legale, nel caso di associazioni riconosciute) Sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili, dai bilanci, dal libro soci,nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci o da ogni altro dato a disposizione Se permangono dubbi in ordine alla titolarità effettiva, l’amministratore chiedeespressamente ai soci L’inerzia, il rifiuto o l’indicazione di informazioni palesemente fraudolenti rendonoinesercitabile il diritto di voto del socio e comportano l’impugnabilità delledeliberazioni eventualmente assunte con il voto determinante (art. 2377 Cod.Civ. – impugnabilità delle deliberazioni entro 90 giorni dalla data di delibera)

Commissione AntiriciclaggioArticolo 18(1.d)Gli obblighi di adeguata verifica si attuano:( )«il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la durata, attraversol’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica el’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delleattività di cui alla lettera a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione delrischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità delcliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragionedell’esercizio dell’attività»Periodicità in baseall’approccio sul rischio delrapporto

Commissione AntiriciclaggioUtilizzabilità dati antiriciclaggio peraccertamenti tributariLa segnalazione di operazionesospetta17 ottobre 2018

Commissione AntiriciclaggioLa segnalazione delle operazioni sospetteArt. 35, Dlgs n.231/2007I Professionisti hanno l’obbligodi segnalazione alla UIF quandosannosospettanohanno motivi ragionevoliper sospettareche sianoin corsostate compiutestate tentateOPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO OCOMUNQUE I FONDI, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO ENTITA’, PROVENGANODA ATTIVITA’ CRIMINOSA

Commissione AntiriciclaggioIL SOSPETTOE’ DESUNTODELL’OPERAZIONEDALLE CARATTERISTICHEDALL’ENTITA’DALLA NATURA DELLEOPERAZIONI, DAL LOROCOLLEGAMENTO OFRAZIONAMENTODA QUALSIASI ALTRACIRCOSTANZA CONOSCIUTAtenuto conto anche dellacapacità economica edell’attività svolta dal soggettocui è riferita ed in base aglielementi acquisiti ai sensi delpresente decreto

Commissione AntiriciclaggioIMPORTANTE È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni incontante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, inparticolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con ilprofilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto La UIF emana ed aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine diagevolare l’individuazione delle operazioni sospette

Commissione Antiriciclaggio Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, naturadell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciutain ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche dellacapacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita,in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisitinell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento diun incarico Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, suproposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornatiindicatori di anomalia

Commissione AntiriciclaggioLa segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmenterilevanti. Sono escluse dall’area valutativa indagini esterne o comunqueestranee all’adempimento dell’incaricoLe segnalazioni non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza,del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione diinformazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative,regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivipreviste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipoLa segnalazione va effettuata indipendentemente dall’eventuale denunciaall’autorità giudiziaria di fatti penalmente rilevanti

Commissione AntiriciclaggioSENZA RITARDOSI DEVE FARESE POSSIBILE PRIMA DIESEGUIRE L’OPERAZIONEAPPENA SI MATURA ILSOSPETTOIn presenza degli elementi di sospetto i soggetti obbligati noncompiono l’operazione fino al momento in cui non hannoprovveduto alla SOSLe segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazionedegli obblighi di segretezza, del segreto professionale e,se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede,non comportano responsabilità di alcun tipo

Commissione Antiriciclaggio Il Professionista è tenuto ad effettuare una particolare valutazione delcliente, senza con ciò spingersi in attività investigative, finalizzata avalutare se il denaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione possanoprovenire dai delitti di cui alle disposizioni previste nella definizione diriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 Tale obbligo, richiede ai Professionisti un’immediata valutazionedell’operazione già nel momento in cui si procede all’identificazione delcliente La sussistenza o meno di elementi di sospetto rappresenta il risultato di unadelicata valutazione discrezionale. Presuppone sensibilità, ponderazione,tempestività Ai segnalanti non si chiede peraltro di eseguire specifiche attività diindagine, ma di adempiere l'obbligo “avendo riguardo alle informazionipossedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale” (art. 2,comma 1, del D.Lgs. 231/2007)

Commissione AntiriciclaggioAssenza di informazioni Le SOS derivano da circostanze di fatto obiettive che si desumono dainformazioni acquisite generalmente nell’ambito del processo di adeguataverifica (anche attraverso il monitoraggio del rapporto) L’assenza o la difficoltà a reperire informazioni, salvo casi eccezionali*,dovrebbe comportare l’astensione dall’effettuazione dell’operazione (art. 23)*Ostacolo delle indagini, obbligo di legge di ricevere l’atto, esame posizione giuridica del cliente, espletamento compiti didifesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario, difficoltà a reperire informazioni sopravvenuta (ad es. cliente cha hacambiato assetto proprietario) L’astensione non esime il soggetto obbligato da effettuare la segnalazione dioperazioni sospette (anzi in genere la SOS dovrebbe risultare quasiautomatica) I soggetti obbligati si astengono dal compiere l’operazione finché non hannoeffettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile opossa ostacolare le indagini )31/07)

Commissione AntiriciclaggioCasi di esonero dall’obbligo di segnalazioneL’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica ai: Professionisti Agli altri soggetti di cui alla let. b) Ai notai e avvocatiper le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardoallo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente odell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza delmedesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a taleprocedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare oevitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenuteprima, durante o dopo il procedimento stesso(Voluntary disclosure )Deroga dall’obbligo di Segnalazioneper i professionisti(Art. 35 comma 5)

Commissione AntiriciclaggioIndicatori di anomaliaa) il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati inPaesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale odel segreto bancario ovvero in Paesi non cooperativib) le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valoripalesemente diversi da quelli di mercatoc) le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalitàdichiarate dal cliented) l’esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto allecaratteristiche soggettive del cliente e alla sua normaleoperatività,

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Roma 17 OTTOBRE 2018 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Adempimenti e controlli per gli studi professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Gli adempimenti antiriciclaggio per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili alla luce del D.Lgs. n. 90/2017

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accounting purposes, and are rarely designed to have a voting equity class possessing the power to direct the activities of the entity, they are generally VIEs. The investments or other interests that will absorb portions of a VIE’s expected losses or receive portions of its expected residual returns are called variable interests. In February 2015, the Financial Accounting Standards Board .