Capitolo 1 L'ordinamento Dello Stato

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Capitolo 1L'ordinamento dello StatoLa CostituzioneLa Costituzione venne approvata il 22/12/1947 e promulgata il 27/12/1947 dal capo provvisorioEnrico de Nicola. Essa entrò in vigore il 1/1/1948. La Costituzione italiana viene detta rigida elunga. Rigida: perché non è modificabile; lunga: perché oltre ad enunciare i principi fondamentalidà indicazioni sui diritti e doveri dei cittadini.Il ParlamentoEsso è espressione della sovranità del popolo. La sua struttura è delineata nella CostituzioneParte II, Titolo I dagli artt. 55 a 82. Il Parlamento è formato dalla Camera dei Deputati: Numero deideputati eletti 630 12 eletti nella Circoscrizione Estero (art. 56, comma 2 Cost.). Può essere elettoa deputato chi ha compiuto 25 anni(art.56, comma 3 Cost.). Senato della Repubblica : Numero deisenatori eletti 315 6 nella Circoscrizione Estero. I senatori sono eletti a suffragio universale. Peressere eletto a senatore bisogna aver compiuto 40 anni.La funzione del ParlamentoLegislativa: consiste nel fare le leggi. Questo potere aspetta solo al Parlamento. Tale funzione sisuddivide in iniziativa legislativa presentazione di un progetto di legge davanti a una delle dueCamere. Se l'iniziativa spetta al Governo allora prende il nome di “disegno di legge”. Anche ilpopolo può presentare una proposta di legge, la quale deve essere firmata e presentata da almeno50.000 elettori. Il progetto dopo essere stato esaminato in sede di Commissione, può essere inviatoalla Camera per la discussione e approvazione essa dovrà avvenire articolo per articolo e con votofinale. Sarà alla fine il Presidente della Repubblica tramite la promulgazione delle leggi acontrollare la regolarità del procedimento. Questi può rifiutarla o meno. Una volta promulgata vienepubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Decorsi i 15 giorni dalla pubblicazione entra in vigore.GovernoE' formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri che a loro volta formano il Consiglio deiMinistri. Il Presidente del Consiglio e i ministri vengono nominato dal Presidente della Repubblica .Essi prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica. Per poter formare il governobisogna passare le 3 fasi seguenti: consultazioni, incarico, nomina e giuramento.Il Presidente della Repubblica avvia le consultazioni e una volta terminate conferisce l'incarico diPresidente del Consiglio alla persona prescelta, il quale scioglie la riserva solo se è in grado diassicurare un nuovo esecutivo e di poter ottenere la fiducia in Parlamento.Presidente del Consiglio dei MinistriEgli cura i rapporti istituzionali con il Presidente della Repubblica e il Parlamento. Controfirma leleggi e gli atti aventi forza di legge.1

Consiglio dei MinistriEsso è un organo collegiale formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri. Tutte le decisionipiù importanti del governo devono essere discusse e approvate nel Consiglio dei Ministri. Le lororiunioni non sono pubbliche.MinistriEssi svolgono le funzioni amministrative utili ad attuare il programma di governo tramite lapubblica amministrazione. Si dividono in ministri con portafoglio ministri che sono a capo di unMinistero; e ministri senza portafoglio che non sono a capo di nessun ministero, però svolgonofunzioni importanti.MagistraturaEssa ingloba la giustizia civile, penale e amministrativa. Il suo fine è quello di dichiarare il dirittoda applicare nelle controversie e i destinatari devo accettare la decisione emessa.Giurisdizione ordinale ne fanno parte i magistrati ordinari (art. 102 comma 1 cost.) e si articola inpenale per violazioni del codice penale, la cui azione viene sempre promossa dal PubblicoMinistero (art.112 cost.) Il suo intento è far venire a galla la verità tramite confronto diretto traPubblico Ministero e difesa; e civile per controversie di civili. Esse vengono instaurate davanti algiudice di pace è un giudice monocratico. Viene nominato per quattro anni. Ha competenza inmateria civile per cause non superiori a 5.000 euro.Corte di Appello e Corte di CassazioneLe sentenze del Tribunale ordinario possono essere impugnate tramite appello davanti alla Corte diappello giudice collegiale di 2 grado , e mediante ricorso tramite la Corte di Cassazione è ilterzo grado della giurisdizione. Il ricorso in Cassazione può essere civile o procedurale (riguarda lesentenze) e può essere presentato contro i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nel grado unicoo di appello.Tribunale dei MinoriE' formato da 2 giudici togati, 2 magistrati onorari ed esperti in psicologia. Ha funzioni civili protezione della persona minore in situazioni di abbandono o di pregiudizio; amministrativo tutelail minore dalla prostituzione, da atteggiamenti devianti o se è vittima di reati a sfondo sessuale;penale giudica quei minori che hanno commesso reati prima del compimento della maggiore età.Giurisdizioni specialiAmministrativa giudica le controversie tra soggetto privato e Pubblica Amministrazione. Si dividein diretto soggettivo interesse di un soggetto a un determinato bene della vita; e ininteresse legittimo si contrappone un potere della Pubblica Amministrazione.Giudice amministrativoE' l'insieme dei Tribunali amministrativi regionali (TAR) e il Consiglio di Stato. Il Dlgs 104/2010ha di recente riformato il processo davanti ad essi per prenderlo più semplice e veloce.2

Consiglio Superiore della MagistraturaE' composto da 27 membri: Presidente della Repubblica; Presidente della Corte di Cassazione; Procuratore Generale della Corte di Cassazione; 8 membri laici tra professori universitari e avvocati con 15 anni di esperienza; 16 membri togati.Si occupa degli aspetti che riguardano l'impiego e la carriera dei giudici. Provvede infatti alleassunzioni dei magistrati (bandendo i concorsi e nominando le commissioni giudicatrici), alle loroassegnazioni, trasferimenti e promozioni.Presidente della Repubblica Neutrale e super partes;Eletto dal Parlamento con scrutinio segreto (art. 55 comma 2, cost.);50 anni di età e godere dei diritti civili e politici (art. 84, comma 1, cost.);Una volta eletto presta giuramento alla Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune(art. 91 della costituzione);Le sue funzioni sono:1. Nomina 5 senatori a vita (anch'egli diventa senatore a vita dopo aver terminato l'incarico chedura 7 anni);2. Nomina il Presidente del Consiglio;3. Nomina i Giudici della Corte di Costituzionale;4. Indice le elezioni;5. Scioglie le Camere, anche una sola di esse, dopo aver sentito i loro Presidenti;6. Ha il comando delle Forze Armate;7. Promulga le leggi;8. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura;9. Può concedere la grazia o commutare le pene (art. 87; comma 11 cost.).Il Presidente della Repubblica è solo responsabile per altro tradimento o per attentato allaCostituzione. In tal caso viene messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune (leggecostituzionale n. 1/1989).Corte dei ContiIstituita nel 1862 essa è autonoma e indipendente da Governo e pubblica amministrazione (art. 100comma 2, cost.). Comprende: Il Presidente; Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti; 2 sessioni per la contabilità pubblica; 2 sessioni per le pensioni pubbliche; 2 sessioni per le pensioni militari; 1 sessione di controllo della autonomie; 1 sessione di controllo per gli affari comunitari e internazionali.La sua funzione è disciplinata dalla legge n. 20/1994 ed è stata creata per vigilare sulle spese delleamministrazioni pubbliche.3

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)Specializzato in materia di politica economica e di legislazione sul lavoro. Composto da espertinominati dal Governo e dal Presidente della Repubblica. E' entrato in attivo nel 1955 e riformato nel1986. Tra le sue varie funzioni ricordiamo: redigere la relazione annuale a Parlamento e al Governo per quanto riguarda la qualità deiservizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini; raccolta e aggiornamento dell'archivio nazionale dei contratti di lavoro nel settore pubblico.La Gerarchia delle fonti di dirittoUna norma di grado superiore prevale su quella di grado inferiore. Se emanate da fonti di parilivello, la norma posteriore abroga quella anteriore.Le circolariPrima dell'autonomia scolastica (D.P.R. n. 275/1999), le circolari erano molto importanti nellascuola. Infatti niente si faceva, niente si muoveva se non imposto o autorizzato dalle circolari. Essevenivano redatto dal Provveditorato agli Studi. Ma dopo l'entrata in vigore dell'autonomiascolastica, è il capo dell'istituto a dover produrre tali circolari con lo scopo di far “circolare” ordinidel giorno; ordini di servizio; attività, progetti.4

Capitolo 2IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCALa riforma dei Ministeri alla luce del decentramento amministrativo e della legge BassaniniLa legge Bassanini (legata al nome dell’allora Ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini)del 15 marzo 1997 n. 59 è una delega al governo che impone due principi:- La semplificazione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici alle attività private- Il federalismo amministrativo, cioè il perseguimento del massimo decentramento realizzabile conlegge ordinaria, senza modifiche costituzionali. Nel complesso tale legge ha rappresentato unasvolta storica nel panorama normativo italiano. Tra le innovazioni più significative vanno segnalatequelle che danno maggiore autonomia alle amministrazioni in materia di personale, controlli ecertificazione, nell'intento di stabilire un rapporto di maggiore fiducia tra il cittadino e la PubblicaAmministrazione.2.2. La struttura e l’organizzazione dei Ministeri (post-riforma)La struttura interna dei Ministeri è così composta:Ministro: capo del Ministero e membro del corpo politico. Egli è nominato dal Presidente dellaRepubblica.Sottosegretario: coadiuva il Ministro ma non agisce in vece sua. Egli è nominato dal Presidentedella Repubblica (legge 23/8/1988 n. 400). Può intervenire in Parlamento in sostituzione e secondodirettive del Ministro.Ufficio di Gabinetto: formato da persone di staff scelte secondo un criterio di fiducia. Compostodal Capo di gabinetto, dall’Ufficio legislativo e dalla Segreteria particolare.Commissari straordinari: realizzano specifici obiettivi o particolari esigenze di coordinamentooperativo.Dipartimenti o Direzioni generali: articolazioni amministrative all’interno del Ministero. Idipartimenti grandi unità amministrative che svolgono tutte le attività e i compiti sia finali chestrumentali. Invece le Direzioni generali sono una struttura più burocratica articolata al loro internoin sezioni, servizi ed uffici.I DipartimentiAl proprio interno vi sono uffici di livello dirigenziale generale fra i quali sono distribuite le relativecompetenze. A ciascun dipartimento è preposto un Capo Dipartimento nominato con la proceduradi cui all’articolo 15, comma 3, decreto legislativo 30/03/2001 n. 165. Cioè con decreto delPresidente della Repubblica. Dal Capo Dipartimento dipendono i dirigenti degli uffici di livellodirigenziale generali compresi nella struttura.1

L’organizzazione e il funzionamento del MIURIl Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), è il dicastero del Governoitaliano preposto all'amministrazione dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'altaformazione artistica, musicale e coreutica.L'attuale ministro è Francesco Profumo.Cenni Storici2

Presente sin dal 1861, col Governo Cavour, e con la denominazione Ministero della PubblicaIstruzione, l'attuale configurazione del Ministero è il risultato della fusione del Ministero dellaPubblica Istruzione con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica,quest'ultimo nato nel 1987.Sotto il Governo D'Alema, ad opera della dalla Riforma Bassanini del D. Lgs. n. 300/1999, lastruttura organizzativa della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore si rinnova e, con il DecretoLegislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) e il Ministerodell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) si riunificano nel Ministerodell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). Riunificazione che entrò in vigore conil Governo Berlusconi II, formatosi nel 2001.Nel 2006, col secondo Governo Prodi,venne deciso di scorporare il Ministero e distinguerlo nellesue vecchie componenti, il Ministero della Pubblica Istruzione, tornato appunto alla dicitura di"pubblica" istruzione, e il Ministero dell'Università e della Ricerca. Col Governo Berlusconi IV lecompetenze vengono nuovamente accorpate in un unico ministero, sotto la responsabilitàdell'on. Mariastella Gelmini.Infine, in seguito alla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (la legge finanziaria per l'anno 2008) si ritornòalla Riforma Bassanini restituendo l'attuale denominazione del Ministero, attuata dal GovernoBerlusconi IV nel 2008.FunzioniIl ministero è responsabile dell'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche cheprivate. Per queste ultime limitatamente ai programmi. Cura la vigilanza sulle istituzioniuniversitarie, dotate di forte autonomia per dettato costituzionale ex art. 33. Sovrintende alla ricercadello Stato attraverso le apposite strutture. Tramite l'amministrazione centrale costituisce la centraleche programma e orienta le politiche educative che poi vengono attuate e gestite localmente dagliUffici regionali e dalle singole istituzioni scolastiche.OrganizzazioneIl Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato riorganizzato col DPR 20 gennaio2009, n. 17, recante Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministerodell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per le strutture ministeriali e con il DPR 14 gennaio2009, n. 16, recante Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazionepresso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per le strutture di staff, entrambipubblicati in GURI n. 60 del 13 marzo 2009.ll MIUR è articolato in 3 Dipartimenti:il Dipartimento per l'Istruzione, svolge funzione nei seguenti ambiti: ordinamenti, curricula eprogrammi scolastici; definizione delle classi di concorso e di abilitazione; determinazione delcalendario scolastico per la parte di competenza statale; esami di Stato delle scuole secondarie di Ie di II grado; certificazioni e riconoscimento dei titoli di studi stranieri; reclutamento e selezionedei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione; formazione e aggiornamentoper il personale della scuola, come la formazione a distanza; Cura delle attività connesse allasicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica; integrazione degli studenti in situazione dihandicap; ospedalizzazione e assistenza domiciliare;cura dei rapporti con le associazione dei genitori e supporto delle loro attività;cura delle attività di educazione alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalitàEsso è suddiviso in 4 Direzioni Generali:3

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia ScolasticaDirezione Generale per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i Rapporti con iSistemi Formativi delle RegioniDirezione Generale per il Personale ScolasticoDirezione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazioneil Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per laRicerca, svolge funzione nei seguenti ambiti: Valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelleuniversità; competenze relative agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, dicui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; monitoraggio e valutazione, anche mediante specificoorganismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica;Esso è suddiviso in 4 Direzioni Generali: Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica; Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca; Direzione Generale per l'Internazionalizzazione della Ricerca.il Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie eStrumentali, svolge funzione nei seguenti ambiti: studi e programmazione ministeriale;politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero;definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, didisciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione,di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle università, degli enti diricerca e dei consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche; affari e relazioni internazionalidell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionaliEsso è suddiviso in 4 Direzioni Generali: Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali; Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio; Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi; Direzione Generale per gli Affari Internazionali.L’amministrazione scolastica perifericaGli uffici scolastici regionali costituiti con il D.P.R. n. 34/2000 sono disciplinati dall’art. 8 delD.P.R. n. 17/2009. In ogni capoluogo di regione vi è la sede di un Ufficio scolastico regionale. Intotale sono 18 e vi sono in tutte le regioni tranne in Valle d’Aosta e nel Trentino Alto Adige.Le funzioni degli Uffici Scolastici Regionali sono quelle già dei Provveditorati, integrate dei nuovicompiti connessi all’Autonomia Scolastica. Devono infatti vigilare sull’attuazione degliordinamenti scolastici, sull’efficacia dell’attività delle singole scuole, sull’osservanza deglistandard, controllare le scuole private parificate, avere compiti di sostegno alle scuole nel processodi autonomia, assegnare alle scuole le risorse finanziarie e il personale, collaborare con le Regionirelativamente all’offerta formativa integrata. Presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è costituitoun organo collegiale formato dal dirigente dell’Ufficio, tre rappresentanti dello Stato (di cui duescelti dal Dirigente tra il personale della scuola), due rappresentanti della Regione, duerappresentanti degli enti locali scelti rispettivamente dall’Unione Province Italiane (UPI) edall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).Il ministro Profumo ha previstol'accorpamento degli uffici scolastici delle regioni con il minor bacino di popolazione studentesca.4

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CAP.3LE AUTONOMIE TERRITORIALI DELLA REPUBBLICAL’art. 5 della Costituzione enuncia: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove leautonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramentoamministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia edel decentramento. ”.Art. 114: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalleRegioni e dallo Stato”.Tale articolo è stato modificato nel 2001. Si deduce che i Comuni, le Province, le Cittàmetropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni.REGIONISono enti autonomi che si dividono in:regioni ordinarie ai sensi dell’art. 116, comma 3 della Costituzione ad ogni regione a statutoordinario(deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta e poi approvato dalParlamento nazione con legge ordinaria) spetta il potere di definire nel rispetto delle normecostituzionali, la propria organizzazione interna;regioni a statuto speciale sono dotate di forte autonomia e di ampia potestà legislativa. Essesono: Regione Siciliana, regio decreto n.455 del 15 maggio 1946, c

Capitolo 1 L'ordinamento dello Stato La Costituzione La Costituzione venne approvata il 22/12/1947 e promulgata il 27/12/1947 dal capo provvisorio

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